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Sentenza — n. 3318/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance tribunal's refusal of semi-liberty due to lack of civil reparations and criminal organization risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3318/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Salvatore Barcella's appeal against the L'Aquila surveillance tribunal's refusal to grant semi-liberty. The tribunal denied the measure citing Barcella's unreliable statements regarding a 1991 robbery and his failure to prove civil reparations or demonstrate a break from criminal organization ties. The court upheld this decision, noting that Barcella's mere intent to pay reparations was insufficient without actual performance, and his new petition lacked the necessary investigative actions to prove he is no longer linked to organized crime.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: The court must verify actual performance of reparative obligations and the absence of current links to organized crime, rejecting appeals based solely on unattached evidence or mere declarations of intent without concrete investigative actions.

Parole chiave

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semi-liberty measure civil reparations organized crime ties surveillance tribunal lack of evidence criminal organization risk investigative actions carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
Per quanto concerne il secondo motivo, è utile premettere che il tema della collaborazione impossibile o inesigibile, quantunque assente nella formulazione dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n.
Art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Salvatore Barcella al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARCELLA SALVATORE nato a CATANIA il 29/07/1958 avverso l'ordinanza del 07/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; (/

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 marzo 2023, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'istanza presentata da Salvatore Barcella di ammissione, previo accertamento dell'impossibilità della collaborazione, alla misura alternativa alla detenzione della semilibertà. Ha giustificato la decisione sul rilievo, da un canto, dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese da Barcella in ordine all'identità di uno degli autori della rapina da lui commessa nel 1991 e, dall'altro, dell'assenza di prova alcuna in merito all'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, ovvero all'assoluta impossibilità di tale adempimento.

2. Salvatore Barcella propone, con l'assistenza dell'avv. Maria Brucale, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con i quali deduce, costantemente, violazione di legge, sub specie di carenza di motivazione. Con il primo motivo, lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha disatteso la richiesta di rinvio dell'udienza, avanzata il 7 marzo 2023, originata dal deposito, in quella data, di documentazione rilevante che egli, dunque, non ha potuto esaminare e valutare, con conseguente, illegittimo sacrificio del diritto di difesa. Con il secondo motivo, si duole della negativa valutazione riservata dal Tribunale di sorveglianza al racconto da lui offerto circa il coinvolgimento di Giuseppe Crisafulli nella rapina aggravata alla quale egli ha concorso. Con il terzo motivo, eccepisce di avere debitamente rappresentato la propria piena disponibilità ad adempiere, nei limiti delle proprie possibilità economiche, agli obblighi riparatori nei confronti delle vittime dei reati da lui commessi e dei loro familiari.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. La doglianza, di ordine processuale, sollevata dal ricorrente con il primo motivo, non trova riscontro alcuno nella documentazione trasmessa e, precipuamente, nel verbale dell'udienza del 7 marzo 2023, nel quale si dà atto delle conclusioni del Procuratore generale e, subito dopo, delle richieste avanzate dalla difesa dell'istante, volte, da un canto, al differimento dell'udienza «anche per rinnovo della relazione sintesi» e, dall'altro, a sollecitare approfondimenti istruttori finalizzati alla verifica della affidabilità dell'indicazione nel defunto Giuseppe Crisafulli del correo della cui identificazione si discute. Del tutto generica si palesa, pertanto, l'obiezione concernente la tardiva ed occulta allegazione al fascicolo di causa di determinati documenti ed il sacrificio delle prerogative difensive asseritamente derivante dal rigetto della richiesta di rinvio, anche in funzione della redazione di apposita memoria difensiva.

3. Per quanto concerne il secondo motivo, è utile premettere che il tema della collaborazione impossibile o inesigibile, quantunque assente nella formulazione dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo riformato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, mantiene, nondimeno, rilevanza nella fattispecie in esame in virtù della disposizione transitoria prevista all'art. 3, comma 2, del medesimo testo normativo. Ciò posto, va notato come l'ordinanza impugnata sia sorretta, in proposito, da un apparato argomentativo di assoluta solidità, che fa leva sulla tardività dell'indicazione, quale coautore della rapina, di Giuseppe Crisafulli, deceduto molti anni prima della controversa propalazione.

Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, gioco facile nel rimarcare, da un canto, che il rango assunto da Barcella in seno alla compagine e, vieppiù, il ruolo protagonistico da lui svolto nell'organizzazione della rapina de qua agitur, già compiutamente delineato nella precedente ordinanza del 18 maggio 2021, rendono del tutto implausibile che egli possa essere incorso in un difetto di memoria e nell'aggiungere, dall'altro, che la tempistica della positiva indicazione, seguita ad un lungo silenzio, le giustificazioni in proposito fornite e la direzione delle accuse nei confronti di un soggetto non più in vita concorrono nel convincere della falsità della dichiarazione, sintomo della persistente volontà di preservare soggetti appartenenti al medesimo milieu delinquenziale.

Il ragionamento sviluppato dal Tribunale di sorveglianza è tetragono alle censure del ricorrente, che si dipanano lungo il sentiero della sterile confutazione e della valorizzazione di dichiarazioni — quali quelle rese dai collaboratori di giustizia Avola, D'Aquino e Licciardello — che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non vengono allegate. L'impugnazione rivela tutta la sua fragilità, per altro verso, perché non spiega in alcun modo per quale ragione Barcella nulla ha detto, in ordine alla partecipazione di Crisafulli alla rapina in questione, nell'ambito del precedente procedimento finalizzato al riconoscimento dell'impossibilità della collaborazione (definito, come detto, con ordinanza di rigetto del 18 maggio 2021), persino quando, a seguito dell'annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, dell'ordinanza resa dal Tribunale di sorveglianza il 26 novembre 2019, la centralità del tema era apparsa in tutta la sua evidenza.

4. Privo di pregio è, del pari, l'ultimo motivo. Se è vero, infatti, che l'istanza introduttiva del presente procedimento, redatta e depositata nella vigenza della preesistente cornice normativa, è silente circa l'adempimento degli obblighi riparatori e che, all'entrata in vigore della novella, Barcella, con la missiva del 14 novembre 2022, si è dichiarato pronto a cedere una parte dei redditi prodotti grazie al lavoro in carcere in favore delle famiglie delle vittime dei reati da lui commessi, non è meno vero, per converso, che la richiamata professione di intenti non è in alcun modo sufficiente a soddisfare le condizioni indicate nel nuovo testo dell'art. 4 -bis, comma 1 -bis, legge 26 luglio 1975, n. 354.

A tal fine, è, infatti, richiesto, da un canto, l'avvenuto adempimento degli obblighi riparatori (nei limiti, ovviamente, delle effettive possibilità economiche del condannato) e non una semplice, ancorché apprezzabile, manifestazione di intenti — dovendo il giudice, vieppiù, accertare «la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quella della giustizia riparativa» — e, dall'altro, l'acquisizione, in positivo, di elementi che inducano ad escludere l'attualità di collegamenti dell'istante con la criminalità organizzata ed il pericolo del loro ripristino, ovvero l'esecuzione di un'attività istruttoria, stimolata, in primo luogo, dalle allegazioni dell'interessato, che, nel caso di specie, relativo ad istanza presentata in epoca precedente all'approvazione ed all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, non risulta essere stata compiuta.

5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Salvatore Barcella al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e