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Sentenza — n. 3317/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the order was merely interlocutory and not independently appealable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3317/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the challenged order was merely interlocutory and lacked independent appealability. The applicant argued the judge arbitrarily exercised powers exclusive to the trial judge, but the court found no statutory basis for such a challenge. Consequently, the appeal was rejected as it could only be addressed during the subsequent trial phase.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 596 c.p.p.: Interlocutory orders in preliminary investigations that do not definitively resolve a substantive issue or halt the proceedings are not independently appealable via cassation and must be challenged during the trial.

Parole chiave

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interlocutory order preliminary investigation cassation inadmissibility independent appealability procedural sequence judicial power trial phase immigrazione clandestina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 596 c.p.p.
Art. 52 d.lgs. 196/03
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto impos
art. 52 d.lgs. 196/03
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto impos

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007
Sez. 3, n. 3372 del 08/09/2021
Tanto, in linea con quanto costantemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità (vedi, tra le altre, Sez. 3, n. 3372 del 08/09/2021, Usai, Rv.
Sez. 5, n. 30753 del 29/09/2020
281948 - 01; Sez. 5, n. 30753 del 29/09/2020, Formenti, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I. H I natoil om issis avverso l'ordinanza del 21/03/2023 del TRIB. MINORENNI di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa all'udienza camerale del 21 marzo 2023 — fissata per l'assunzione, nelle forme dell'incidente probatorio, della testimonianza di taluni soggetti, già escussi a sommarie informazioni nell'ambito del procedimento promosso nei confronti di I. H. per reati in materia di immigrazione clandestina — il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha disposto l'acquisizione mediante lettura e l'allegazione al verbale di udienza delle dichiarazioni rese da N.B. e S.M. , ritenendone la sopravvenuta irreperibilità.

2. I.H. propone, con l'assistenza dell'avv. Salvatore Perri, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Giudice per le indagini preliminari arbitrariamente esercitato un potere spettante in via esclusiva al giudice del dibattimento.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso atto non impugnabile.

2. L'ordinanza con la quale è stata disposta l'acquisizione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti divenuti, medio tempore, irreperibili costituisce, invero, provvedimento del quale non è espressamente prevista l'autonoma impugnazione e che ha portata meramente interlocutoria,( privo di contenuto decisorio e può essere, nel successivo sviluppo del procedimento, modificato o revocato. Rebus sic stantibus, e muovendo dal principio di tassatività delle impugnazioni che pervade l'interno ordinamento processualpenalistico, deve, pertanto, escludersi che l'ordinanza impugnata possa essere qualificata in termini di abnormità, patologia tanto radicale da ammettere, anche in difetto di specifica previsione normativa, la proposizione di ricorso per cassazione e che presuppone, stando al consolidato approdo ermeneutico (sul punto, cfr., tra le altre, Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Toni, Rv. 238240 - 01), l'estraneità, dal punto di vista strutturale, del provvedimento al sistema processuale ovvero la sua attitudine a determinare la stasi e\o l'indebita regressione del procedimento, in grado di alternarne l'ordinata sequenza logica e cronologica, conseguenze non emendabili se non attraverso la sua elisione dal mondo giuridico. Nel caso in esame, invero, si è al cospetto di una decisione interna al processo, che non incide sul suo fisiologico incedere e la cui legittimità potrà essere sindacata — come, del resto, accade per tutte le ordinanze istruttorie — nel prosieguo del giudizio, icl est nel dibattimento che dovesse scaturire dall'eventuale esercizio dell'azione penale e, se del caso, attraverso il meccanismo delle impugnazioni.

Tanto, in linea con quanto costantemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità (vedi, tra le altre, Sez. 3, n. 3372 del 08/09/2021, Usai, Rv. 281948 - 01; Sez. 5, n. 30753 del 29/09/2020, Formenti, Rv. 279767 - 01) in relazione ad altre, distinte ipotesi di ordinanze interlocutorie su questioni di natura processuale, la cui diretta impugnabilità con ricorso per cassazione è stata esclusa.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto impos