Cassation annuls execution order for lack of reasoning on incidental request, remanding for new trial on procedural status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Naples execution judge's order rejecting the defendants' nullity claims while remanding the case for a new trial. Although the court upheld the finding that no evidence proved the defendants lacked Italian language skills, it ruled the original order failed to address specific arguments raised in the incidental execution request. Consequently, the judgment was sent back to the execution judge to evaluate the incidental request based on the correct procedural status of the defendants at the time of the trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, 606, 178, 179, 546, 670, 192, 191, 234, 526, 24, 111 Cost. cod. proc. pen.: An execution order must fully address all requests in the incidental execution; failure to reason on specific incidental claims necessitates annulment and remand for a new judgment to determine the applicable procedural status and validity of nullity exceptions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: YUAN 31 WEN nato il 09/01/1966 UN GOURONG nato il 08/09/1963 avverso l'ordinanza del 18/07/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Valentina Manuali, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 luglio 2023 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza dei condannati Yuan Ji Wen e Lin Gourong di revoca degli ordini di carcerazione emessi nei loro confronti il 29 giugno 2020 ed il 3 luglio 2020, di nullità della sentenza (non specificata quale) per omessa notifica degli atti in lingua cinese, di nullità dell'elezione di domicilio dell'imputata Yuan perché effettuata in lingua italiana e non in lingua cinese, di violazione dell'art.178 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto che dispone il giudizio, di violazione degli artt. 157, 178, 179 cod. proc. pen. per omessa notifica a Lin di ( 41_ tutti gli atti di cui è obbligatoria la notifica, erroneamente notificati al domicilio eletto dalla sola Yuan, di violazione degli artt. 157 e 178 cod. proc. pen. per omessa notifica dell'atto di convalida del sequestro al condannato Lin.
In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il difensore si duole della mancata conoscenza da parte degli imputati di tutti gli atti di indagine e di quelli processuali in quanto non tradotti in lingua cinese, che agli atti del processo non vi è alcun dato da cui inferire che gli imputati non parlassero la lingua italiana ma solo quella cinese, e che le considerazioni proposte dalla difesa in merito alla mancata traduzione degli atti non sono quindi in alcun modo provate.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 125 cod. proc. pen, e nullità dell'ordinanza per omessa motivazione. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 606, 125, 546 cod. proc. pen. per omesso esame dei motivi a sostegno. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 143 e 178 cod. proc. pen. e 24 Cost. eccependo la nullità (non si specifica di cosa), stante la mancata traduzione nella lingua cinese conosciuta dai condannati.
Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 606, 125, 191, 192 e 526 cod. proc. pen. per avere il giudice dell'esecuzione emesso un'ordinanza di rigetto con motivazione omessa, incompleta, contraddittoria o illogica. Con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 546, 606, 125, 192, 234 cod. proc. pen. perché il giudice dell'esecuzione ha omesso di motivare sulle richieste del difensore ovvero di confutare le ragioni poste a fondamento dell'atto di incidente di esecuzione. Con il sesto motivo si deduce violazione degli artt. 606, 125, 192 cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost. per avere il giudice dell'esecuzione erroneamente applicato le norme di procedura penale e della Carta costituzionale con motivazione carente, illegittima ed illogica.
Si precisa che i motivi sono soltanto enunciati nei titoli ma non spiegati, ed ad essi segue una esposizione cumulativa in cui il ricorrente lamenta, in definitiva, che il giudice dell'esecuzione abbia deciso soltanto sulla questione della omessa traduzione degli atti nella lingua conosciuta dai ricorrenti, e non sulle altre questioni proposte nell'incidente d'esecuzione (tra cui quelle sulla correttezza delle notifiche), e che la stessa questione della omessa traduzione degli atti nella lingua cinese è stata decisa in modo non corretto, perché il giudice dell'esecuzione non ha indicato da quali atti sarebbe emerso che i condannati conoscessero la lingua italiana.3.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Valentina Manuali, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. I motivi di ricorso possono essere affrontati congiuntamente, anche in considerazione della circostanza che il ricorrente ne intitola sei ma poi li sviluppa in modo unitario. Il motivo che deduce la nullità degli atti per la mancata traduzione nella lingua cinese conosciuta dai condannati è infondato, perché l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'alloglotta non nasce per effetto della mera constatazione della cittadinanza o delle origini straniere dell'interessato (Sez. 6, Sentenza n. 47896 del 19/06/2014, B., Rv. 261218;
Sez. 2, Sentenza n. 40660 del 09/10/2012, Haymad, rv. 253841), ma consegue all'esistenza negli atti processuali di elementi sintomatici da cui desumere la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato (cfr., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 20/01/2023, Kakashvili, Rv. 284528). Ne consegue che la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha rilevato proprio la mancanza di un atto da cui desumere la mancata conoscenza della lingua italiana dei ricorrenti, è conforme alla giurisprudenza di legittimità e resiste alle censure che le sono state mosse in ricorso.
Il ricorso è, invece, fondato nella parte in cui deduce che nel provvedimento del giudice dell'esecuzione manca risposta alle ulteriori questioni proposte nella istanza di incidente di esecuzione, perché, in effetti, l'ordinanza impugnata si limita a giudicare la richiesta di nullità per mancata traduzione degli atti, ma non dedica alcuna motivazione, neanche per concludere per l'inammissibilità delle stesse, alle ulteriori deduzioni contenute nell'incidente di esecuzione. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata relativamente a tale punto con rinvio per nuovo giudizio, in cui il giudice dell'esecuzione, dopo aver individuato preliminarmente qual era lo statuto processuale della partecipazione dell'imputato applicabile ratione temporis al processo di cognizione nel caso in esame, ed in particolare se lo stesso avrebbe dovuto svolgersi secondo le regole della contumacia oppure secondo quelle dell'assenza, dovrà valutare l'istanza di incidente di esecuzione alla luce delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è possibile dedurre davanti al giudice della esecuzione una asserita nullità del giudizio di cognizione non eccepita nel corso dello stesso, o eccepita ma respinta, in quanto finanche le nullità assolute possono tfL essere dedotte o rilevate in ogni stato e grado del giudizio secondo la formula dell'art. 179 cod. proc. pen., ma non oltre il termine di esso (Sez.
U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931; Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), nonché alla luce dell'orientamento che ritiene, invece, che "integra un'ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all'entrata in vigore di tale legge, poiché, ove pure il difensore non abbia eccepito dinanzi al giudice della cognizione la violazione dell'indicata disciplina transitoria, la situazione sostanziale di contumacia dell'imputato impone comunque la notificazione dei predetti atti, a norma dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., la cui disciplina risulta vigente ratione temporis" (Sez. 1, Sentenza n. 8875 del 10/12/2020, dep. 2021, Rinaldi, Rv. 280674).
Nei termini sopra precisati, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napol