Cassation court annuls surveillance court order denying home detention due to failure to evaluate health conditions under Art. 47-ter Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Genoa Surveillance Court's order denying Antonio Venturelli home detention because the lower court failed to evaluate his health conditions under Article 47-ter of the Penal Code. Venturelli argued that his medical needs warranted a health-based home detention despite the residual sentence exceeding two years. The court ruled that the lower court erred by not considering the possibility of granting home detention for health reasons, which remains admissible within the four-year residual penalty limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter, comma 1, lett. c) Ord. pen.; The surveillance court must evaluate health conditions for home detention even when the residual sentence exceeds two years, provided the measure falls within the four-year limit.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VENTURELLI ANTONIO nato a GENOVA il 13/11/1964 avverso l'ordinanza del 08/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile l'istanza di Antonio Venturelli, diretta ad ottenere la detenzione domiciliare, in ragione del fine pena ultrabiennale e rigettava, per insussistenza dei presupposti di merito, quella di affidamento in prova al servizio sociale 2. Antonio Venturelli ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Con esso il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza di Genova omesso di statuire ed argomentare sulla richiesta di detenzione domiciliare basata sulla gravità delle sue condizioni di salute, che era il vero oggetto dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen. e il cui scrutinio non sarebbe stato precluso per limite di pena (la detenzione domiciliare sanitaria, di cui al comma 1, lett. c, dell'art. 47-ter, essendo concedibile nel più ampio ambito dei quattro anni di pena residua).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Effettivamente il Tribunale di sorveglianza di Genova non ha valutato la possibilità di accordare la detenzione domiciliare nella prospettiva di cui all'art. 47- ter, comma 1, lett. c), Ord. pen., al cui ottenimento erano certamente funzionali le argomentazioni riguardanti le condizioni di salute del condannato, contenute nell'istanza da lui proposta. La misura era, sotto questo profilo, ammissibile (in presenza di residuo pena infraquadriennale), mentre lo stato clinico del condannato non risulta in corrispondenza in alcun modo apprezzato. L Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per rinnovato giudizio al riguardo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente al diniego della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Genova. Così