Cassation court dismisses appeal regarding recidiva application when alternative sentence period is fully served despite negative behavior.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the opposition to the revocation of a probationary sentence. The appellant argued that recidiva should not apply because the remaining sentence was only for a minor contravention after the main concurrent sentences were served. The court ruled that a negative behavioral outcome during probation invalidates the entire alternative period, meaning no sentence was effectively served and the recidiva legally applies regardless of the remaining term.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 c.p.; Art. 164 c.p.: When a probationary sentence is revoked due to negative behavior revealing total lack of re-socialization, the entire alternative period is deemed unserved, allowing the application of recidiva even if only a minor residual sentence remains.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FIORE ROSARIO nato a PALERMO il 20/02/1982 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di PIETRO MOLINO, che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l'opposizione, proposta da Rosario Di Fiore, avverso la declaratoria di esito negativo dello svolto affidamento in prova al servizio sociale, con rideterminazione della pena detentiva da espiare in misura corrispondente all'intero periodo trascorso in misura alternativa, alla luce della recidiva criminosa verificatasi in sua costanza.
2. Rosario Di Fiore ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico motivo. Con esso il ricorrente deduce violazione di legge, non avendo il Tribunale di sorveglianza considerato che, essendo l'affidamento in prova stato concesso in relazione a pene concorrenti inflitte per i reati di riciclaggio e guida in stato d'ebbrezza, la citata recidiva criminosa era intervenuta in prossimità della cessazione della misura, allorché il residuo da espiare era rappresentato ormai solo dall'arresto imputabile alla contravvenzione. Sciolto virtualmente il cumulo, la pena che avrebbe potuto essere al condannato nuovamente addebitata sarebbe stata, dunque, solo quest'ultima (l'arresto), pena la violazione del principio di legalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Questa Corte ha già affermato che, qualora il comportamento dell'affidato in prova sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza sin dall'inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente - alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 - il tribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura esattamente corrispondente a quella scontata in regime alternativo (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278178-01).
L'esito totalmente sfavorevole dell'esperimento, legato a comportamenti tenuti nel corso di esso, che ne abbiano rivelato il totale fallimento, preclude la possibilità di considerare validamente espiato l'intero periodo trascorso in misura alternativa, ancorché imputabile all'espiazione di pene concorrenti. In tal caso, nessuna di tali pene può considerarsi utilmente scontata. Lo scioglimento virtuale del cumulo non avrebbe senso giuridico, né utilità logica.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, per i profili di colpa connessi all'invalidità della proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec