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Sentenza — n. 3069/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls GIP order rejecting special procedure due to improper prognostic interference with prosecution's choice.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3069/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed a GIP order rejecting a special criminal procedure for two defendants. The lower court had dismissed the request based on an assessment that the defendants were unemployed and unable to pay the fine. The Supreme Court ruled this decision legally flawed because it improperly interfered with the prosecution's exclusive authority to choose the procedural track.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 2, n. 110 del D.P.R. 1975; Art. 611 c.p.p.: The GIP cannot reject a request for a special procedure based on a prognostic assessment of the defendant's ability to pay, as this constitutes an arbitrary invasion of the prosecution's prerogatives regarding the utility of the trial.

Parole chiave

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special criminal procedure prosecutor's prerogatives GIP procedural error ability to pay fine annulment without remittal pena pecuniaria sospesa caso di rigore economico stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 2, n. 110 del D.P.R. 1975
Con l'ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino rigettava la richiesta di emissione di decreto penale di condanna a carico di Osvaldo Cella e Mario De Nigris, imputati del reato di cui all'art. 4, secondo comma, I.
Art. 611 c.p.p.
Preliminarmente va rilevata la tardività del deposito della requisitoria del Procuratore generale, il quale ha trasmesso le sue conclusioni in data 13 novembre 2023, e quindi oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza stabilito dall'art. 611 cod.
Art. 172, comma 5, c.p.p.
pen.; termine le cui unità di tempo si computano, come in ogni caso in cui è stabilito solo il momento finale, intere e libere a norma dell'art. 172, comma 5, cod.
art. 611 cod. proc. pen
Preliminarmente va rilevata la tardività del deposito della requisitoria del Procuratore generale, il quale ha trasmesso le sue conclusioni in data 13 novembre 2023, e quindi oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza stabilito dall'art. 611 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016
Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep.
Sez. U, n. 20569 del 2018
Questa Corte ha già autorevolmente sancito (Sez. U, n. 20569 del 2018, ksouri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI AVELLINOnei confronti di: CELLA OSVALDO nato a BENEVENTO il 10/06/1987 DE NIGRIS MARIO nato a BENEVENTO il 01/07/1982 avverso l'ordinanza del 12/05/2023 del GIP TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di PERLA LORI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti all'ufficio G.I.P. del Tribunale di Avellino;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino rigettava la richiesta di emissione di decreto penale di condanna a carico di Osvaldo Cella e Mario De Nigris, imputati del reato di cui all'art. 4, secondo comma, I. n. 110 del 1975, ritenendo inopportuna la definizione del procedimento penale con rito speciale nei loro confronti, essendo inverosimile che essi, entrambi inoccupati, potessero provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo. Con esso il ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento, basato su una prognosi negativa circa la capacità degli imputati di provvedere al pagamento della pena pecuniaria, che al giudice a quo non sarebbe spettata, mentre il medesimo giudice avrebbe semmai potuto concedere la sospensione condizionale della pena o disporre il pagamento in forma rateale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va rilevata la tardività del deposito della requisitoria del Procuratore generale, il quale ha trasmesso le sue conclusioni in data 13 novembre 2023, e quindi oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza stabilito dall'art. 611 cod. proc. pen.; termine le cui unità di tempo si computano, come in ogni caso in cui è stabilito solo il momento finale, intere e libere a norma dell'art. 172, comma 5, cod. proc. pen. (v. Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, De Silvio, Rv. 269673-01).

2. Ciò premesso, il ricorso è fondato. Questa Corte ha già autorevolmente sancito (Sez. U, n. 20569 del 2018, ksouri, Rv. 272715-01) l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti, adottato dal g.i.p. investito di richiesta di emissione del decreto penale di condanna e motivato da ragioni di mera opportunità, legate ad una formulata prognosi negativa circa l'adempimento da parte dell'imputato dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria. Una decisione siffatta si traduce in una indebita interferenza rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell'organo dell'accusa, di introdurre il procedimento monitorio, ed in un'arbitraria invasione da parte del giudice di prerogative riservate dall'ordinamento alla parte pubblica in punto di utilità del rito e di suoi futuri sviluppi.3. Segue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino per la decisione di merito di sua competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino per l'ulteriore