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Sentenza — n. 3065/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls execution order due to jurisdictional error regarding the last final judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3065/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan Tribunal's order revoking conditional sentence suspension because it lacked functional jurisdiction. The appellant argued that the competent judge should be the one issuing the last final judgment, which was a 2020 appellate decision partially reforming a prior tribunal ruling. The court agreed, citing established precedent that execution authority belongs to the judge whose decision became final last, regardless of which judge issued the underlying conviction.

Regesto Legislator

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Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 674, cod. proc. pen.: When execution concerns multiple provisions issued by different judges, the competent authority is the judge who issued the provision that became final last.

Parole chiave

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functional jurisdiction execution of penalty conditional suspension final judgment rule competent judge appellate reform penal procedure revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Con tale motivo egli censura l'incompetenza funzionale del Tribunale di Milano quale giudice dell'esecuzione, tenuto conto del fatto che l'ultima sentenza passata in giudicato su cui va fondata, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., la competenza del giudice dell'esecuzione è la n.
Art. 674, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 1125 del 20/02/1996, Rv. 203984
Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Rv. 228253
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUGLIA MATTIA nato a MILANO il 05/02/1989 avverso l'ordinanza del 13/04/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di LUIGI GIORDANO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta dei pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Mattia Muglia con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano del 18.11.2016, irrevocabile il 3.9.2017.

2. Avverso tale_ provvedimento ricorre per cassazione Mattia Muglia affidandosi a un unico motivo proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 665, comma 4, e 674 cod. proc. pen. Con tale motivo egli censura l'incompetenza funzionale del Tribunale di Milano quale giudice dell'esecuzione, tenuto conto del fatto che l'ultima sentenza passata in giudicato su cui va fondata, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., la competenza del giudice dell'esecuzione è la n. 3035 del 30 settembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Milano, irrevocabile il 15.11.2020, con cui tale Corte ha parzialmente riformato una precedente sentenza del Tribunale di Milano, sia in relazione alla pena che dichiarando l'improcedibilità per due capi d'imputazione.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.

2. Come correttamente evidenziato in ricorso, «in forza del criterio stabilito dall'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., il giudice che deve provvedere, in sede esecutiva, alla applicazione o alla revoca dei benefici indicati negli artt. 672 e 674 cod. proc. pen., come pure alla risoluzione degli incidenti relativi alla unificazione delle pene concorrenti, va individuato in quello che ha pronunciato la sentenza di condanna ultima in assoluto, ancorché questa non sia compresa nel cumulo, dovendo ogni questione che incide sull'esecuzione penale essere decisa dall'unico organo giurisdizionale a ciò deputato dal legislatore» (Sez. 1, n. 1125 del 20/02/1996, Rv. 203984) e che «in presenza di più sentenze o decreti di condanna da eseguire, pronunciati da giudici diversi, la competenza spetta, per tutti, al giudice la cui decisione è divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione proposta riguardi decisione emessa da altro giudice» (Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Rv. 228253).

Effettivamente, l'ultima sentenza passata in giudicato, come rilevabile dal certificato del Casellario giudiziale di Mattia Muglia e dallo stesso provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Milano prodotto come allegato al ricorso, è la n. 3035 del 30 settembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Milano, irrevocabile il 15.11.2020, con cui tale Corte ha parzialmente riformato una precedente sentenza del Tribunale di Milano, sia in relazione alla pena che dichiarando l'improcedibilità per due capi d'imputazione.

3. Va, pertanto, riconosciuta la fondatezza del motivo di ricorso seeen-de-e; a norma dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., c-19~te "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo"; ce-nj-jtons-t- egueftte annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il prosieguo.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulter