Cassation court dismisses appeal against detention order citing insufficient specific grounds and failure to address corroborating evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Antonio Annunziata's appeal against a detention order issued by the Naples court regarding an aggravated murder charge. Annunziata argued the lower court relied on insufficiently motivated hearsay statements from accomplices while ignoring his prior failed bail request and other corroborating evidence. The court held that the appeal failed to challenge the overall logical consistency of the evidence and overlooked key testimonies and police records supporting the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen.; The appeal against a detention order must specifically refute the logical coherence of the entire evidentiary package, not merely isolate isolated statements or details.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATA ANTONIO nato a NAPOLI il 22/06/1986 avverso l'ordinanza del 24/04/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ANTONIETTA PICARDI che conclude chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte. udito il difensore, avvocato PROCENTESE DARIO CARMINE del foro di NAPOLI NORD in difesa di ANNUNZIATA ANTONIO che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, con la quale in data 21 marzo 2023 è stata applicata ad Antonio Annunziata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 575, 576 n. 2, 416-bis.1 cod. pen. Si tratta della contestazione provvisoria del reato di omicidio aggravato di Pasquale Tortora, rispetto al quale ad Annunziata viene contestata la partecipazione con il compito di prendere parte alle riunioni organizzative e alle fasi preparatorie, in veste di persona di fiducia di Cosimo Nicolì, nonché per aver portato la contabilità delle somme da portare ai killer, occupandosi, peraltro, insieme a Ferdinando Rago, del loro sostentamento anche nelle fasi successive all'omicidio.
Secondo i provvedimenti cautelari si tratta di delitto di una delle figure di vertice della criminalità nel territorio di Acerra, Pasquale Tortora, la cui eliminazione, per mano di Alessio Galdiero e Angelo Di Palma, avvenuta in data 20 maggio 2020 si inserisce nella guerra per il controllo del territorio e la gestione del traffico di stupefacenti nella zona, nonché si collega all'accordo intervenuto tra Cosimo Nicolì e i fratelli Avventurato, finalizzato a vendicare l'uccisione di Giuseppe Avventurato fratello di Bruno e Giancarlo, morte che veniva ascritta all'interno del gruppo, quale mandante, proprio a Pasquale Tortora. 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, avv.
D. C. Procentese, denunciando, sotto diversi profili, vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle chiamate in correità svolte dai collaboratori di giustizia a suo carico, Alessio Galdiero e Cosimo Nicolì. Viene premesso che il Tribunale avrebbe adottato una motivazione per relationem, riportando stralci delle dichiarazioni etero accusatorie, ribadendo l'esistenza di condanna, non ancora irrevocabile, a carico di Galdiero e Angelo Di Palma, nonché l'esistenza di altra ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Cosimo Nicolì, Giancarlo e Bruno Avventurato, Ferdinando Lago, Vincenzo Bastelli e Andrea Aloia emessa nel 2022 per il medesimo fatto.
Ciò, trascurando l'esistenza, per Annunziata, di una prima richiesta di misura cautelare che era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari, per avere questi riscontrato l'antinomia tra le accuse mosse da Galdiero e il dato tecnico emergente dall'aggancio delle celle del telefono in uso al ricorrente.Da tale dato tecnico, a parere del ricorrente, emergeva che nell'ora e nel giorno della riunione successiva all'omicidio di Tortora, il telefono di Annunziata aveva agganciato celle incompatibili con il luogo in cui si ebbe l'incontro tra le fazioni degli Avventurato e quella del Nicolì.
Il Tribunale, anche a fronte della contestazione di omicidio, avrebbe omesso ogni motivazione, né avrebbe tenuto conto della circostanza che le sovrapponibili dichiarazioni di Nicolì sono state rese a distanza di un anno dall'esecuzione della custodia cautelare relativa alla prima ordinanza del 2022, della quale i contenuti dichiarativi di Galdieri anche a carico del ricorrente, erano tutti conoscibili. Si contesta, quindi, in via generale il carattere di autonomia e indipendenza della chiamata resa, da ultimo, da Nicolì. 2.1. Quanto alla valutazione della credibilità soggettiva di Cosimo Nicolì, si riporta il criterio di valutazione del mezzo di prova trifasico, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite, ricorrente Aquilina, fondato sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio economiche e familiari dal suo passato, dai rapporti con l'accusato e dalla genesi dell'accusa nei confronti del chiamato; inoltre si rimarca la necessità di una valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata effettuata, che deve essere fondata su criteri di precisione coerenza e spontaneità e, infine, si indica il necessario passaggio alla verifica esterna dell'attendibilità, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro idonea a testarne la veridicità.
Ciò posto, si osserva che, nel caso concreto, la motivazione del Tribunale del riesame sarebbe contraddittoria. In particolare, quanto alla personalità del dichiarante Nicoli, non verrebbe presa in esame, a parere del ricorrente, l'attitudine al mendacio, alla mistificazione e al raggiro del dichiarante. Tanto, in relazione alle circostanze di fatto indicate a p. 4 e ss. del ricorso (il collaboratore avrebbe truffato Alessio Galdiero facendosi consegnare la somma di 5.000,00 euro, e una vettura in proprietà della madre della compagna, in cambio della promessa di due autovetture nuove, tanto al fine di appianare le divergenze con la compagna di Galdiero, fine per il quale emetteva bonifico da una banca estera rivelatosi poi falso; si fa poi riferimento alle dichiarazioni di Giancarlo Avventurato dalle quali emergeva che Nicolì aveva sottratto 50nnila euro a Giancarlo Avventurato per una fornitura, aveva raggirato Andrea Aloia di 10mila euro e aveva tentato a sottrarre, allo stesso Avventurato, altri 5mila euro, infine alla circostanza che Nicolì aveva utilizzato un legame di parentela con Michele Senese per accreditarsi in ambienti criminali e per carpire la fiducia del gruppo Avventurato).
Tale aspetto della personalità è, per la difesa ricorrente, senz'altro incidente sulla credibilità del dichiarante; inoltre va valutata la genesi remota delle ragioni che hanno indotto il dichiarante all'accusa a carico di terzi, tenendo conto che dei tre verbali di dichiarazioni rese dal Nicolì, non viene in evidenza l'aspetto della genesi e della ragione dell'accusa mossa a carico di terzi. 2.2. Inoltre, si contesta la valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata. Il Tribunale del riesame riconosce l'attendibilità intrinseca della chiamata senza curarsi della circostanza che l'accusante già conosceva le dichiarazioni di Galdiero nonché l'intero impianto accusatorio posto a base dell'ordinanza n. 155/22 della quale Nicoli era stato destinatario, anche in ordine alla persona del ricorrente Antonio Annunziata.
Si ribadisce, poi, che i contenuti dichiarativi di Alessio Galdiero sulla presunta partecipazione di Annunziata all'omicidio erano già noti. Inoltre, si rimarca che le dichiarazioni non appaiono precise, costanti e spontanee. Si sottolinea che il verbale di interrogatorio reso da Nicoli il 28 giugno 2022 è stato escluso dalla valutazione complessiva del contributo dichiarativo fornito. Sono stati, infatti, devoluti in atti soltanto i successivi verbali, resi dopo l'esecuzione dell'ordinanza custodiale e, inoltre, non vi è verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.
Non si comprende, peraltro, dalla motivazione la ragione dell'inutilizzabilità di detto verbale. Anzi, proprio il contenuto di questo verbale del giugno del 2022 avrebbe dovuto condurre i giudici ad una valutazione di non affidabilità del collaboratore. Tanto, tenuto conto che questo giudizio non viene svolto dal Tribunale del riesame mentre nell'ordinanza genetica questo è svolto cumulativamente nei confronti dei tre collaboratori di giustizia (come risulta a p. 107 dell'ordinanza). Infine, sotto tale aspetto si rimarca che il Tribunale richiama la possibilità di una motivazione per relationem, rifacendosi anche all'ordinanza genetica ma questa, sul punto specifico, non offre una valutazione puntuale, perché è stata svolta una valutazione complessiva dell'apporto dei tre collaboratori; l'ordinanza genetica, peraltro, si è soffermata in particolare sul contributo offerto da Alessio Galdiero al quale è stata riconosciuta la circostanza della collaborazione. 2.3.Sotto altro aspetto viene censurata la valutazione dei riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie del Nicolì.
L'ordinanza del riesame considera riscontrate le dichiarazioni sulla base della partecipazione di Annunziata alle riunioni organizzative. 2.3.1. In ordine alla partecipazione della pulizia delle armi da parte di Annunziata, unitamente a Bastelli, Lago, allo stesso Nicolì, si osserva che secondo il Tribunale questo scorcio di dichiarazioni troverebbe conferma in quanto affermato da Galdiero, per il quale le armi adoperate per l'omicidio di Tortora gli vennero consegnate, da Aloia e Pacilio, come nuove. Si tratta però a parere del ricorrente di riscontro non individualizzante. 2.3.2.Quanto al contributo offerto da Annunziata ai sicari, nei giorni precedenti all'agguato, presso l'alloggio messo a disposizione dagli Avventurato la difesa evidenzia che il dichiarante ha riferito, nel verbale di interrogatorio del 15 settembre del 2023, di aver provveduto al sostentamento economico di Di Palma e Galdiero nei giorni trascorsi presso la l'alloggio per il tramite di Ferdinando Rago, in compagnia di Annunziata.
Su tale profilo la motivazione sarebbe illogica perché l'accusa mossa da Nicolì che si rivela decisiva in ordine al contributo attivo fornito da Annunziata, sarebbe priva di riscontro; infatti, Galdiero non ha mai riferito di aver avuto sostentamento economico, né di aver incontrato Antonio Annunziata nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio. 2.3.3.La circostanza dell'acquisto dei telefoni cellulari da parte di Annunziata, a parere del ricorrente, non viene confermato dalla dichiarazione di Galdiero. Questi, sul punto, in data 12 Aprile 2020 ha semplicemente riferito che, nel giorno dell'omicidio, aveva ricevuto una telefonata da Pasquale di Balsamo su microtelefono che gli era stato consegnato da loro.
Pasquale di Balsamo era soggetto facente parte del gruppo degli Avventurato sicché, in base alla espressione utilizzata nel verbale riassuntivo del 15 Aprile 2020, non vi è dubbio circa la provenienza dei telefoni cellulari utilizzati dai sicari, ma ciò non conferma le dichiarazioni di Nicolì. 2.3.4. In relazione all'incontro a Miano con la compagna di Alessio Galdiero tra Nicolì e Annunziata, si rileva che si tratta di evento che si è verificato a distanza di giorni dall'agguato ai danni di Tortora, dopo l'arresto di Galdiero per altro titolo di reato.
Il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza n. 155/22, invero, ha definito l'incontro del 24 giugno elemento non dirimente in ordine alla partecipazione dell'omicidio (cfr. p. 10 del ricorso). 2.4. Con riferimento alle dichiarazioni di Alessio Galdiero, in particolare quanto all'attendibilità intrinseca di queste dichiarazioni, la difesa evidenzia quanto emerge dall'ordinanza eseguita anche a carico di Nicoli n. 155/22, dove le accuse mosse dal collaboratore Galdiero, a carico di Annunziata trovavano limite insormontabile nelle emergenze tecniche.
L'ordinanza sarebbe illogica perché ritiene la sovrapponibilità delle dichiarazioni di Galdiero con quelle di Nicoli circa la provenienza delle armi senza tenere conto di quanto, invece, dichiarato sul punto da Giancarlo Avventurato, altro collaboratore di giustizia.Galdiero il data 20 Aprile 2021 ha dichiarato che le armi erano state fornite dal pecoraio di Casa/nuovo. Nel verbale di interrogatorio del 2 Marzo 2023 dopo le collaborazioni di Nicolì e Avventurato, Galdiero riferiva di aver ricevuto due pistole calibro 38, di cui una utilizzata per l'omicidio ma precisava di non poter affermare, con certezza, che queste erano state effettivamente custodite dal pecoraio anche se gli era stato detto che questa persona era il custode di tutte le armi del gruppo Avventurato.
Si tratta di discordanza che incide, a parere della difesa, sul profilo di attendibilità intrinseca del narrato e che è stata ritenuta, invece, circostanza concordante sebbene il Galdiero sia passato da una certezza che le armi provenissero dal pecoraio di Casalnuovo a una mera supposizione. Nicolì, peraltro, non ha mai riferito diversamente da quanto indicato nell'ordinanza impugnata, in ordine alla provenienza delle armi, né aveva affermato che queste provenivano dal custode delle armi degli Avventurato tale pecoraio. Alessio Galdiero, inoltre, nell'interrogatorio del 20 Aprile 2020 ha riferito che una prima volta non erano stati capaci di ammazzare Pasquale Tortora perché si presentò nel palazzo di Pasquale di Balsamo, tale Nando il quale riferì che Mino (Cosimo Nicolì) era molto irritato per il comportamento tenuto.
Invece Nicolì avrebbe riferito, il 15 settembre 2022, che era stato rinviato il giorno dell'omicidio tanto che dopo due o tre giorni Alessio si allontanò dall'appoggio assieme al di Palma (e venne a casa mia dove si lamentò di questa attesa prolungata). Si evidenzia che detto contrasto su circostanza di rilievo sarebbe stato del tutto trascurato dai giudici del Tribunale. 3.La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. tempestiva richiesta di trattazione orale, mentre il Sostituto Procuratore generale, A. Picardi, ha fatto pervenire memoria con la quale ha articolato osservazioni rispetto alle ragioni dell'impugnazione, concludendo nel senso del rigetto del ricorso.
All'esito della discussione, all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato. 2.Quanto al riscontrato rinvio per relationem operato dal Tribunale all'ordinanza genetica, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato, coerentemente con l'indirizzo applicativo in materia di motivazione per relatíonem (tra le altre, Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018, Salcini, Rv. 274252) che va esclusa l'illegittimità del richiamo della motivazione di altro provvedimento quando, tra l'altro, la motivazione stessa sia congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, e il giudice abbia dimostrato di fare proprie le argomentazioni ivi contenute.
Del resto, rispetto alla previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza da parte del Giudice per le indagini preliminari, si è rilevato che l'aggettivo autonoma è riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento; sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio — per relationem o per incorporazione — da parte del Giudice, alla richiesta del Pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951). 2.1.Peraltro, si deve rilevare che, nel caso al vaglio, il Giudice dell'ordinanza genetica, lungi dal trascurare il dato dell'esistenza di precedente richiesta di custodia cautelare rigettata, si sofferma sugli elementi investigativi acquisiti (cfr. intercettazioni indicate come utili per la ricostruzione dell'omicidio, tra cui le captazioni sull'incontro a Miano con la Iovine) e rimarca che vi sono, a carico del ricorrente, tre chiamate eteroaccusatorie incrociate (del Galdiero, di Nicolì e di Giancarlo Avventurato), evidenziando i punti di assoluta convergenza tra le dichiarazioni, oltre a riportare considerazioni circa la riscontrata autonomia genetica delle fonti, trattandosi di tre chiamate dirette per essere stati tutti i dichiaranti partecipi, a vario titolo, dell'omicidio Tortora (cfr. p. 107 e ss. dell'ordinanza del Giudice del 21 marzo 2023).
Si evidenzia, inoltre; quanto al requisito dell'autonomia delle dichiarazioni, che il Giudice ha sottolineato che le tre dichiarazioni sono caratterizzate dall'aver riferito diversi particolari e specifici dettagli, a seconda del vissuto e del gruppo di riferimento di ciascun dichiarante e che si tratta di fatti di cui si narra per scienza diretta e, dunque, non derivata dalle stesse fonti informative degli altri collaboratori. Si specifica, poi, che Galdiero aveva iniziato a collaborare quando erano noti soltanto i contenuti delle risultanze riportate nell'ordinanza di custodia cautelare n. 376 del 2020, riportando circostanze e dettagli non noti e (cfr. p. 108 e ss.) si opera un vaglio approfondito della credibilità e della intrinseca attendibilità delle chiamate, oltre a sottolineare i riscontri esterni a queste reperiti, anche in atti di indagine diversi dal contenuto delle altre chiamate in correità.
Peraltro, viene rilevata l'assoluta mancanza di ragioni di astio o risentimento nei confronti dell'accusato, odierno ricorrente da parte di tutti e tre i collaboratori di giustizia.2.2.11 Tribunale, invero, ha considerato gli ulteriori elementi indiziari emersi a carico di Annunziata, compendiati nell'informativa finale (cfr. p. 3 e ss. dell'ordinanza impugnata), con particolare riferimento ai riscontri rispetto alle dichiarazioni di Galdiero, nonché alle intercettazioni telefoniche, autorizzate nei mesi precedenti al suo pentimento, sull'utenza da questi abusivamente usata mentre era detenuto presso la Casa circondariale di Secondigliano, relative ai colloqui intrattenuti con la convivente Marianna Iovine.
Si evidenzia, da parte del Tribunale con funzione di riesame, il successivo contributo offerto da Giancarlo Avventurato e Cosimo Nicolì, nel frattempo divenuti collaboratori di giustizia e dalle dichiarazioni confessorie rese da Bruno Avventurato e Ferdinando Rago, nel corso del dibattimento dinanzi alla Corte di assise di Napoli, con particolare riferimento alle risultanze relative alla genesi del mandato omicidiario e all'intervenuta condanna — non ancora definitiva — degli esecutori materiali dell'omicidio Tortora, Galdiero e Di Palma. Si evidenzia, specificamente, da parte del Tribunale che il narrato di Galdiero e Nicolì, rispetto al ricorrente, convergeva avendo indicato Annunziata come presente a tutte le riunioni organizzative dell'omicidio, nonché come soggetto messo al corrente della deliberazione omicidiaria.
Entrambi i dichiaranti, secondo la motivazione esauriente e ineccep'‘bile del MI provvedimento impugnato, hanno affermato che le due pistole calibro 38 utilizzate per l'omicidio provenivano dal custode delle armi degli Avventurato e che le stesse erano state consegnate ai killer presso il nascondiglio da Aloja e Pacilio. Nicoli, poi, come indicato nell'ordinanza impugnata, aveva raccontato di essersi occupato della Pulizia delle armi, insieme a Bastelli, Rago e allo stesso Annunziata e, a riscontro di tale circostanza, si sottolinea che Galdiero aveva riferito che le armi da lui stesso ricevute erano come nuove, cioè come se fossero state pulite poco prima.
Galdiero, dal canto suo, aveva riferito di essersi recato lui stesso dal pecoraio per prelevare le armi per l'omicidio e di aver rifiutato una pistola calibro 357 che gli era stata proposta perché troppo poco maneggevole e confermava, altresì, che le due pistole calibro 38 gli erano state consegnate da Aloia e Pacilio, cioè propri soggetti con cui si era interfacciato il giorno prima per recarsi presso il nascondiglio delle armi degli Avventurato. Secondo Nicoli, inoltre, Annunziata si era occupato anche dell'acquisto dei telefoni cellulari utilizzati dai killer per le comunicazioni con il Rago e per l'organizzazione del loro recupero dopo l'atto omicidiario.
Questi si era anche interessato, per conto di Nicoli, del danaro da corrispondere ai killer per il loro sostentamento nei giorni precedenti all'omicidio nel corso dei quali Galdiero e di Palma erano stati rinchiusi nell'alloggio per loro predisposto in attesa del via libera per l'agguato.La censura, dunque, relativa alla presunta mancanza di autonomia della chiamata di Nicolì, in quanto resa a distanza di un anno dall'esecuzione della custodia cautelare relativa alla prima ordinanza del 2022, appare priva di fondamento se si considerano le osservazioni non manifestamente illogiche svolte dai convergenti provvedimenti cautelari. 2.3.
Quanto alla valutazione della credibilità soggettiva di Cosimo Nicolì, si rileva che questa è stata svolta in modo rispondente ai criteri interpretativi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo i quali assume rilievo la valutazione positiva della credibilità soggettiva di ogni dichiarante, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza e della spontaneità;
b) la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
c) l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
d) l'autonomia genetica delle chiamate vale a dire la loro derivazione da fonti d'informazione diverse (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina). In particolare, circa la personalità del dichiarante Nicoli, il ricorrente prospetta una rivalutazione di circostanze esaminate dai giudici della cautela, sottolineando dati di fatto che non possono essere oggetto di esame nel giudizio di legittimità, risultando impossibile, nella presente sede, sovrapporre una diversa valutazione di merito a quella svolta, in modo ineccepibile, dal Tribunale in funzione di riesame, pur richiamando, in alcuni punti, l'ordinanza genetica.
Il sindacato della Corte di cassazione deve arrestarsi, invero, nel momento in cui il ricorrente deduce questioni di mero fatto, come la circostanza della scarsa credibilità di Nicolì (perché il collaboratore avrebbe truffato Alessio Galdiero, Giancarlo Avventurato, Andrea Aloia e Antonio Avventurato). Quanto alla contestazione relativa alla ritenuta attendibilità intrinseca della chiamata in correità di Nicolì, si richiamano le osservazioni svolte al § 2.1 e 2.2. Non inficia, poi, il ragionamento del giudice del riesame aver utilizzato solo due dei tre interrogatori resi da Nicolì, peraltro essendo il primo, quello del 28 giugno 2022, svoltosi quando questi non era ancora collaboratore.
In ogni caso il ricorso, su tale punto non è specifico perché non precisa per quale specifica ragione, in fatto o in diritto, quanto affermato dal dichiarante in quella sede, dovrebbe essere evidente espressione della carenza di credibilità e attendibilità della chiamata in correità. Né risulta specifica l'eccezione relativa alla mancata allegazione del verbale illustrativo della collaborazione, deduzione soltanto accennata. In ogni caso, il ricorrente non ha illustrato l'incidenza del predetto elemento probatorio ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, Rv. 262011).
Sul punto, va ribadito che il Tribunale evidenzia che i tre dichiaranti hanno confessato la loro partecipazione all'omicidio Tortora, oltre alla loro appartenenza ai gruppi di riferimento (per Nicolì e Avventurato), evidenziando che si tratta di fonti qualificate che hanno reso vere e proprie chiamate in correità nei confronti di tutti e tre i destinatari della misura del 21 marzo 2023, Antonio Annunziata, Bastelli e Gennaro Pacilio. Il rinvio, operato dal Tribunale al provvedimento genetico, poi, non fa riferimento a ordinanza priva di motivazione su tale punto, diversamente da quanto osservato dal ricorrente con riferimento alla posizione del Nicolì.
Il Giudice nel provvedimento genetico afferma che il racconto di ogni singolo collaboratore ha trovato convergenza nel narrato degli altri dichiaranti, con una conferma significativa a maggior ragione dovuta al fatto che le dichiarazioni dell'Avventurato risultano convergenti pur appartenendo, questi, a gruppo diverso da quello del Galdiero e del Nicolì. Il Giudice per le indagini preliminari rimarca, altresì, quanto all'attendibilità del Galdiero, che questa ha trovato pieno riconoscimento da parte del Giudice della cognizione (Corte di Assise di Napoli), evidenziando comunque, rispetto agli altri due collaboratori, non solo la convergenza delle affermazioni con il narrato del Galdiero, ma anche e soprattutto rispetto ad accertamenti investigativi indicati in maniera precisa.
È stato escluso, poi, da parte di ciascuno dei dichiaranti di ogni astio o risentimento verso l'indagato ed è stata valutata anche la tenuta delle dichiarazioni, dal punto di vista della spontaneità e coerenza logica, ribadendo che si tratta di affermazioni geneticamente autonome nell'accezione che si è innanzi precisata, in quanto la loro conoscenza non deriva dalle stesse fonti informative proprio perché è diretta trattandosi di partecipi, a vario titolo, dell'omicidio Tortora. Le dichiarazioni confessorie del Galdiero (killer con Di Palma, del Tortora), del Nicolì (capo del gruppo criminale afragolese di nuova costituzione all'interno del quale militavano Antonio Annunziata, Rago Ferdinando, Di Palma Angelo, Galdiero Alessio e Bastelli Vincenzo) nonché di Giancarlo Avventurato (fratello di Bruno, esponente apicale del gruppo camorristico acerrano, direttamente responsabile dell'operato) convergono tra loro, secondo i provvedimenti cautelari, unitamente ai molteplici dati tecnici emersi, nella precisa ricostruzione della dinamica dei fatti. 2.4.Quanto alle censure svolte in ordine ai riscontri esterni alle dichiarazioni di Nicolì, si osserva che la censura, relativamente al tema della partecipazione di Annunziata alla pulizia delle armi, unitamente a Bastelli, Lago e allo stesso Nicolì, ritenendo le affermazioni di Galdiero non individualizzanti, è critica che non tiene conto della giurisprudenza pacifica di questa Corte in tema di riscontri esterni, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Secondo l'ormai consolidato insegnamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità ed al quale si è attenuta l'ordinanza nella valutazione della chiamata in correità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (tra le altre, Sez.
U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. cit.; Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134; Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, C., Rv. 274149). Va, poi, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è possibile un esame frazionato dei singoli fatti narrati, sempre che, però, non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (cfr.
Sez. 1 n. 56692 del 19/09/2018, Pizzata, in motivazione, che richiama Sez. 6 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233956; Sez. 6 del 18/12/2009, Carannuscio, Rv. 246527). Peraltro, va ribadito che, ove sia accertata la falsità di parte del contenuto dichiarativo, ciò non comporta automaticamente la totale inattendibilità del compendio dichiarativo del collaboratore, ma si impone una verifica ancor più rigorosa, sia in ordine all'eventuale sussistenza di uno specifico motivo che abbia determinato la falsità, sia in ordine ad un più consistente spessore probatorio dei riscontri esterni (cfr.
Sez. 1 n. 56692 del 19/09/2018, Pizzata, in motivazione, che richiama Sez. 6 del 28/04/2010, Arnnan Ahmed, Rv. 247346; Sez. 5 del 15/07/2008, Palo, Rv. 241638). Infine, si deve rilevare che i riscontri non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria. (Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Aulisio, Rv. 267528).
Detti riscontri possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (conf., Sez.
U, n. 20804 del 2013, Rv. 255143; n. 45733 del 2018, Rv. 274151; n. 5821 del 2005). Così delimitata la nozione di riscontro, si osserva che, nel caso di specie, il Tribunale e, prima ancora il Giudice nell'ordinanza genetica richiamata, hanno esaminato, puntualmente, elementi di fatto aventi tale spessore, trovando in questi diretta conferma del narrato dei collaboratori sul ruolo e sulla partecipazione a varie fasi dell'omicidio. 2.5. Con riferimento, infine, alle dichiarazioni di Alessio Galdiero, in particolare quanto all'attendibilità intrinseca di queste dichiarazioni, la difesa finisce per confrontare, con argomenti versati in fatto e, dunque, non consentiti nella presente sede, le fonti indiziarie utilizzate nella prima ordinanza, eseguita anche a carico di Nicoli n. 155/22, dove le accuse mosse dal collaboratore Galdiero erano state reputate insufficienti.
Tuttavia, il confronto non può essere utilmente svolto nella presente sede, anche perché il materiale indiziario, raccolto successivamente, si giova del contributo collaborativo di altri due dichiaranti, nonché di ulteriori elementi quali le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento in corso. Tanto, peraltro, dovendosi rilevare che le discrasie sottolineate, rispetto alle successive dichiarazioni di Nicolì, attengono anche a parti del narrato di Galdiero di natura marginale, rispetto alle quali non è specificamente illustrato in che misura queste incidano, minandola, sull'attendibilità intrinseca del Galdiero medesimo. 2.6.Infine, il Collegio rileva che il ricorso, sotto alcuni aspetti, non è specifico e, anzi, si sofferma su elementi di dettaglio rimarcando la dissonanza di alcuni passi delle dichiarazioni eteroaccusatorie di Nicolì e Galdiero, trascurando il contenuto principale della motivazione del Tribunale (in tale parte senz'altro convergente con quella dell'ordinanza genetica, cui quella impugnata si richiama), che fonda sulla convergenza di tre chiamate di correo, quanto alla partecipazione e al ruolo svolto da Annunziata e sull'esistenza di elementi di riscontro, non rappresentati soltanto dall'incrocio reciproco delle medesime chiamate in correità convergenti.
Il ricorso, in definitiva, parcellizza i singoli dati che emergono dalle dichiarazioni e li esamina secondo una visione atomistica, reputandoli incidenti sulla valutazione della prova dichiarativa. Su tale punto, invece, il Collegio richiama, con riferimento all'esame degli elementi indiziari, la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale è solo l'esame del complessivo compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato 9 che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez.
U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Inoltre, il ricorso, in alcuni punti, procede soffermandosi soltanto sulle dichiarazioni di Galdiero e di Nicolì, senza prendere, specificamente, in considerazione le affermazioni di Giancarlo Avventurato — se non per una singola porzione del narrato in ordine alla vicenda del pecoraio — che ha confermato, secondo il Tribunale (cfr. p.
8) che a tutte le riunioni organizzative dell'omicidio, a fianco al Nicolì, vi era anche Antonio Annunziata, indicato come uomo di fiducia del primo, così confermando una delle condotte contestate, in via provvisoria, al ricorrente quale espressione evidente della ritenuta partecipazione a titolo di concorso nell'omicidio. Si trascura, poi, il rilievo che il Tribunale affida alla confessione di Bruno Avventurato e Ferdinando Rago, rese nel giudizio di merito svolto dinanzi alla Corte di assise di Napoli. Infine, non si tiene in alcun conto degli esiti delle captazioni telefoniche, dei tabulati e delle annotazioni di polizia giudiziaria cui si riferisce il primo giudice, dati che il Tribunale richiama a p. 5 e che, nel provvedimento genetico, sono spiegate dettagliatamente a pag. 107 e ss. (con particolare riferimento anche al dato dei controlli di polizia giudiziaria: cfr. p. 109 ordinanza genetica del 21 marzo 2023), secondo la nuova valutazione svolta dai giudici della cautela, a fronte delle ulteriori fonti indiziarie emerse. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Non derivando dal presente provvedimento la liberazione dell'ind