Cassation Court annuls appeal order denying revocation of suspended sentence due to unknown prior conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Brescia Court of Appeal's order denying the revocation of a suspended sentence. The lower court had rejected the request because the blocking conviction from November 2019 was not yet final when the December 2019 sentence was issued. The Supreme Court ruled that execution judges must revoke suspended sentences if a blocking conviction exists prior to the finality of the suspended sentence, even if unknown to the original judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163, 164, 168 cod. pen.; The execution judge is obligated to revoke a conditional sentence suspension if a blocking conviction existed prior to the finality of the suspended sentence, regardless of whether the original judge knew of it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: CARLONE LUIGIA nato a LUCERA il 04/01/1960 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, nella persona di Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 4/12/2019, irrevocabile il 4/3/2020, con rinvio alla corte competente ex art. 175 disp. att. cod. proc. pen. per nuovo esame;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, quale giudice dell'esecuzione: - ha accolto la richiesta del Procuratore generale di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Luigia Carlone con sentenza della stessa Corte di appello emessa in data 25/11/2019, irrevocabile il 10/1/2020, che aveva confermato la condanna dell'imputata, per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. commessi tra il 20 e il 24 gennaio 2014, alla pena di anni uno e•mesi cinque di reclusione ed euro 3.600 di multa; - ha rigettato la richiesta del Procuratore generale di revoca della sospensione condizionale della pena concessa alla medesima Luigia Carlone con sentenza della Corte di appello di Brescia emessa in data 4/12/2019, irrevocabile il 4/3/2020, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato la predetta, per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. commessi il 13 ottobre 2013, alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro 330 di multa.
Le richieste del Procuratore generale erano state presentate, quanto alla sentenza della Corte di appello di Brescia del 25/11/2019, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. (l'avere Carlone riportato, nel quinquennio, altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.); e, quanto alla sentenza del 4/12/2019, ai sensi degli artt. 164, ultimo comma, e 168, terzo comma, cod. pen., nonché 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. (per essere la seconda sospensione stata accordata, nonostante la nuova pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, superasse i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen.).
La Corte territoriale accedeva alla prospettazione sottostante la prima richiesta, ma negava la sussistenza delle condizioni giustificative della seconda, sul presupposto che «non si ricad(esse) nell'ipotesi di mancata conoscenza o conoscibilità da parte del giudice della cognizione dell'esistenza di una causa ostativa alla concessione del beneficio, ma di insussistenza, al momento della pronuncia della sentenza [4/12/2019], di una causa ostativa, dato che all'epoca della pronuncia [4/12/2019] non era ancora passata in giudicato la sentenza [25/11/2019]»; per cui, ha concluso la Corte, «il beneficio non è stato concesso in presenza di cause ostative, poiché non ancora venute ad esistenza all'epoca della concessione del beneficio».
2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre per cassazione, dolendosi della pronuncia nella parte reiettiva.Nell'unico motivo, qui enunciato ai sensi dell'art. 173, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia violazione di legge, osservando che il combinato disposto degli artt. 164, ultimo comma, e 168, terzo comma, cod. pen., nonché 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., non configura un rimedio di tipo impugnatorio, ma attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere- dovere di verificare, con i limiti stabiliti da Sez.
U, n. 37345 del 2015, Longo, la legittimità della reiterazione del beneficio della sospensione condizionale; il giudice a quo non era dunque affatto chiamato a saggiare l'erroneità, o meno, della sentenza contenente la nuova sospensione con riferimento al tempo della sua emissione, ma a porre riparo all'oggettiva illegittimità del beneficio concesso con la seconda sentenza, da valutarsi al momento del suo passaggio in giudicato, in rapporto all'esistenza di cause ostative preesistenti a tale momento e dal giudice di cognizione non conosciute né conoscibili.
3. Con memoria, presentata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., il difensore di Luigia Carlone ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 37345 del 2015, Longo, il rilievo di cause ostative, preesistenti alla formazione del giudicato, ma non note al giudice della cognizione, abilita quello della esecuzione alla revoca della sospensione condizionale della pena ciò nonostante accordata. È al giudicato che la verifica dell'esistenza di cause ostative deve essere riportata. Quando diviene irrevocabile una sentenza - la quale conceda la sospensione condizionale di una pena che, cumulata con altra irrogata con una condanna già anteriormente irrevocabile, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen. - il giudice dell'esecuzione è tenuto a revocare la sospensione, quantunque al momento dell'adozione del beneficio la prima condanna non fosse ancora definitiva e la causa ostativa si sia perfezionata in un qualunque momento compreso tra tale adozione e il passaggio in giudicato della relativa pronuncia (arg. ex Sez. 1, n. 906 del 2020, Longo, Rv. 277971-01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 998 del 2009, Ingenito, Rv. 242506-01).
Da ciò emerge l'erroneità della decisone in epigrafe, nella parte qui impugnata. Essa non ha considerato che la valutazione sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con la sentenza 4/12/2019, non poteva non tenere conto della causa ostativa costituita dalla sentenza 25/11/2019, divenuta irrevocabile in data successiva al 4/12/2019 ma pur sempre antecedente al passaggio in giudicato di quest'ultima pronuncia; causa ostativa che, per definizione, non poteva in un caso del genere essere nota al giudice di cognizione che adottava la pronuncia stessa.
Del resto, in tanto la condanna 4/12/2019 costituisce causa di revoca della pena sospesa concessa con la sentenza 25/11/2019, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., in quanto la seconda sospensione condizionale (quella risalente, appunto, al 4/12/2019) sia, essa stessa, preliminarmente revocata (in linea generale, sul punto, v. da ultimo, Sez. 1, n. 15535 del 2020, Petrucci, Rv. 278980-01), in applicazione dei principi di diritto sopra esposti. La seconda revoca era anche condizione della prima, che, non senza contraddizione, il giudice a quo aveva intanto già disposto.
2. Sulla base delle espresse considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Brescia per rinnovata valutazione aderente ai parametri legali di riferimento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente al diniego di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte di appello di Brescia del 4.12.2019, irrevocabile il 4.3.2020, con rinvio per nu