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Sentenza — n. 3054/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls Mantova peace judge's expulsion fine for apparent lack of critical reasoning on evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3054/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Mantova peace judge's sentence imposing a €10,000 fine for failing to comply with an expulsion order. The defendant argued the judgment lacked critical reasoning on evidence, citing apparent motivation under Article 546 of the Code of Criminal Procedure. The court agreed, ruling that merely listing proof sources without critical evaluation constitutes apparent motivation, thus invalidating the decision.

Regesto Legislator

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Art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.; in criminal proceedings, apparent motivation is found when a judgment lists evidence sources without providing critical and reasoned evaluation of the acquired proof elements.

Parole chiave

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apparent motivation critical reasoning evidence evaluation expulsion fine Code of Criminal Procedure annulment with remand judicial reasoning abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Mantova condannava Ahmed Aribat alla pena di euro 10.000 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 per mancata ottemperanza all'ordine di espulsione del Questore.
Art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
Con tale motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
pen., la violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARIBAT AHMED nato il 17/11/1992 avverso la sentenza del 15/11/2022 del GIUDICE DI PACE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Mantova condannava Ahmed Aribat alla pena di euro 10.000 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 per mancata ottemperanza all'ordine di espulsione del Questore.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero dell'avvocato di fiducia, affidandosi ad un unico articolato motivo. Con tale motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. e r l'apparenza della mdtivazione.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La motivazione resa dal Giudice di pace di Mantova non è idonea a superare il vaglio di legittimità StittEnZWZR1 Questa è la motivazione del provvedimento impugnato:"Le prove sono costituite principalmente dalla deposizione dei verbalizzanti, univoche e concordanti. Il reato è stato senza dubbio commesso dall'imputato e la pena è congrua e si discosta dal minimo edittale in considerazione della gravità del fatto" Va, quindi, ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui: «in tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorchè il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo» (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322 - 01).

3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Mantova, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Mantova, in diversa persona fisica. C