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Sentenza — n. 2878/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls surveillance court order due to factual error regarding defendant's birth year and prior detention history.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2878/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation annulled the Bari Surveillance Court's order denying home detention for D'Aquino Fabio. The defendant argued the court erred by citing crimes committed in 1982, which he could not have committed given his 1989 birth year, and failed to properly consider his prior granted home detention. The court found the lower court's reasoning factually flawed and logically incoherent, necessitating the annulment and remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When a surveillance court's denial of alternative detention relies on factual premises proven erroneous, such as misidentifying the date of a crime relative to the defendant's age or ignoring prior judicial decisions, the decision must be annulled.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Surveillance Court Jurisdiction Home Detention Measure Factual Error in Judgment Annulment and Remittal Age and Criminal Liability Prior Judicial Decisions domicilio all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AQUINO FABIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 27/02/1989 avverso l'ordinanza del 04/04/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. ETTORE PEDICINI per l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza in data 4/4/2023, ha rigettato la richiesta presentata da D'Aquino Fabio di applicare la misura alternativa della detenzione domiciliare.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale di sorveglianza sarebbe incorso in errore in quanto avrebbe fondato la propria conclusione su di una condanna per i reati di omicidio e tentato omicidio commessi nell'anno 1982 che il detenuto, nato nel 1989, non ha all'evidenza potuto commettere. Sotto altro profilo, poi, l'ulteriore riferimento a gravi reati commessi e alla inadeguatezza della misura sarebbe contraddittorio.

Ciò in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato quanto presente in atti e, nello specifico, la circostanza che la misura della detenzione domiciliare era già stata concessa al ricorrente per tali reati ed era stata revocata solo perché era sopravvenuto un nuovo cumulo che, computata la pena irrogata per un fatto pregresso, conteneva una pena finale eccedente i limiti di legge.3. In data 18 dicembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Ettore Pedicini chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell'unico motivo di impugnazione la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli elementi posti a fondamento del diniego della misura. La doglianza è fondata. La conclusione cui è pervenuto il Tribunale di sorveglianza si fonda quasi esclusivamente sul rapporto redatto dalle forze dell'ordine. La motivazione così resa, contenuta nella sostanza nella mera indicazione dei fatti riportati nel rapporto, tutti avvenuti in un periodo antecedente a quello di detenzione, e senza dare conto degli esiti processuali che questi hanno avuto, è carente.

La coerenza e logicità del ragionamento seguito dal giudice della sorveglianza, d'altro canto, risulta inficiata in radice dall'errore in cui risulta essere incorso il giudice in ordine all'elemento che nella motivazione è posto a fondamento dell'intera valutazione. La circostanza indicata come di estremo e per certi aspetti dirimente rilievo, pure fortemente suggestiva, il fatto, cioè, che il condannato è stato condannato per un tentato omicidio e per un omicidio doloso "commessi sin dal 1982", infatti, è il frutto di un evidente errore di fatto in quanto il ricorrente è nato il 27 febbraio 1989.

La motivazione, infine, nella quale si dà comunque atto che al condannato era stata in precedenza concessa la detenzione domiciliare, non si confronta con il tenore del precedente provvedimento, l'ordinanza emessa in data 3 maggio 2022, nel quale lo stesso Tribunale, in presenza dei medesimi elementi -esclusi evidentemente i fatti del 1982 - e di un analogo residuo della pena da espiare, era addivenuto a opposte conclusioni.

3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari. Così deciso i