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Sentenza — n. 2870/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court allows appeal against execution order rejecting crime continuation due to misinterpretation of request terms.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2870/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution order that rejected the request for crime continuation, finding the lower court misinterpreted the applicant's specific request. The defense argued for extending a previously granted continuation from Venice to new crimes, but the Velletri court only considered identical facts already unified. Consequently, the Court ordered a new trial to properly evaluate the request as originally formulated.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The execution judge must strictly adhere to the precise terms of the request; ignoring the distinction between identical facts and new crimes constitutes a violation of law requiring annulment.

Parole chiave

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crime continuation execution order misinterpretation of request judicial error Cassation annulment commisurazione della pena per rapina tentata rapina criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
È utile premettere che l'odierno ricorrente, nella sua istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, promosso ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., aveva chiesto il riconoscimento della continuazione fra i due reati (artt.
Art. 81 cod. pen.
artt. 81 cod. pen
Alessandro MOTTA, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
È utile premettere che l'odierno ricorrente, nella sua istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, promosso ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., aveva chiesto il riconoscimento della continuazione fra i due reati (artt.

Giurisprudenza citata

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C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183
Quanto esposte impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri, in diversa composizione (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), perché proceda a rivalutare ex novo l'istanza del ricorrente, nei termini da questi esattamente formulati e ribaditi da questa Corte.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIAMBRIELLO SALVATORE nato a NAPOLI il 16/04/1978 avverso l'ordinanza del 16/05/2023 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Velletri in composizione collegiale, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di Salvatore CIAMBRIELLO per ottenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc.• pen., l'applicazione della disciplina della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze indicate dal numero 1) al numero 9) nel suddetto provvedimento e costituiti, per lo più, da rapine aggravate e detenzione e porto illegali di armi. A ragione della decisione, osservava: che la difesa non aveva assolto al proprio onere di allegazione, essendosi limitata a sottolineare l'omogeneità dei titoli di reato e la contiguità temporale, senza offrire alcuna spiegazione circa la evidente diversità dei luoghi di commissione dei reati; che era inverosimile sostenere che CIAMBRIELLO, nel momento in cui commise la prima rapina (il 10 luglio 2010 in provincia di Venezia) avesse già deliberato la commissione di quelle in seguito perpetrate sino al mese di ottobre dello stesso anno; che CIAMBRIELLO, pertanto, lungi dall'aver agito in osservanza di un programma generale, si era dedicato per tutto il 2010 alla commissione sistematica di rapine in almeno undici località diverse e distanti svariati chilometri tra loro, con le tipiche modalità, quindi, del delinquente abituale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore avv. Alessandro MOTTA, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. In sintesi, la difesa del ricorrente si duole che il giudice dell'esecuzione non si sia confrontato con un precedente provvedimento adottato dal Tribunale di Venezia, con il quale era stata già riconosciuta la continuazione tra gli stessi fatti per i quali il giudice di Velletri l'ha negata, omettendo, inoltre, di pronunciarsi sulla estensione della continuazione ai reati giudicati con sentenza del Tribunale di Velletri emessa nel 2016.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. È utile premettere che l'odierno ricorrente, nella sua istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, promosso ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., aveva chiesto il riconoscimento della continuazione fra i due reati (artt. 605 e 628 cod. pen.) giudicati con la sentenza resa dal Tribunale di Velletri in data 11 aprile 2016, irrevocabile nel 2021, e un "gruppo" di reati (una serie di rapine aggravate commesse nell'arco di 3-4 mesi), giudicati con nove sentenze, già unificati dalla continuazione con ordinanza, emessa, in executivis, dal Tribunale di Venezia in data 19 ottobre 2017. In sostanza, l'interessato chiedeva di estendere ad altri fatti una continuazione già concessa tra altri numerosi reati.

3. Dimostrando di aver male interpretato il pur chiaro tenore dell'istanza introduttiva, il Tribunale di Velletri ha preso in considerazione solamente gli stessi identici fatti già unificati dal provvedimento di cui sopra, pervenendo alla inammissibile conclusione di rigettare un'istanza che altro giudice dell'esecuzione aveva, in precedenza, accolto, con provvedimento definitivo.

4. Quanto esposte impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri, in diversa composizione (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), perché proceda a rivalutare ex novo l'istanza del ricorrente, nei termini da questi esattamente formulati e ribaditi da questa Corte.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023 Il Cons