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Sentenza — n. 2868/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court declares Appellate Court competent for rescission of judgment due to lack of notification. Appellate Court ruled incompetent, but Supreme Court corrects this based on procedural code. The court resolves the jurisdictional conflict by assigning the case to the Appellate Court. The decision clarifies that extraordinary remedies like rescission fall under appellate jurisdiction. This ruling ensures proper handling of cases involving missing notification of legal proceedings. The outcome confirms the Appellate Court's authority over such extraordinary appeals. The legal principle established reinforces the distinction between ordinary and extraordinary remedies. The court's reasoning relies on specific articles of the criminal procedure code. The decision prevents jurisdictional errors in future similar cases involving notification issues. The final judgment affirms the Appellate Court's exclusive competence for this matter.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2868/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court resolved a jurisdictional conflict by declaring the Appellate Court of Naples competent to hear the case. The Appellate Court had previously ruled it lacked jurisdiction, while the Tribunal of Santa Maria Capua Vetere argued that the request for rescission of a judgment due to lack of notification should be heard by the Appellate Court. The Court decided that extraordinary remedies like rescission fall under the Appellate Court's jurisdiction, overriding the specific rules for ordinary appeals to the Tribunal. Consequently, the case was remitted to the Appellate Court for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis cod. proc. pen.; Art. 39 d.lgs. 274/2000: The request for rescission of a judgment due to lack of notification is an extraordinary remedy that falls under the exclusive jurisdiction of the Appellate Court, not the Tribunal, as it is not covered by the specific disciplinary rules for ordinary appeals.

Parole chiave

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rescission of judgment lack of notification jurisdictional conflict extraordinary remedy Appellate Court competence criminal procedure code judicial review pena complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 629-bis cod. proc. pen.
Premetteva il giudice rimettente di condividere la qualificazione dell'istanza operata dalla Corte territoriale in termini di rimedio rescissorio ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., attesa la doglianza espressa dalla condannata in relazione alla mancata conoscenza del processo.
Art. 39 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Al riguardo, si osserva che l'art. 39 d.lgs.
Art. 2, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
39 d.lgs. 28 agosto 2000, n.
art. 629-bis cod. proc. pen
Premetteva il giudice rimettente di condividere la qualificazione dell'istanza operata dalla Corte territoriale in termini di rimedio rescissorio ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., attesa la doglianza espressa dalla condannata in relazione alla mancata conoscenza del processo.
art. 670 cod. proc. pen
280931: «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod.
art. 625-ter cod. proc. pen
Avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiaramente evidenziato che il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall'art. 625-ter cod. proc. pen.(oggi art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Lovric, n. 15498 del 26/11/2020
Sez. U, n. 36848 del 17/7/2014, Burba
pen.), ha natura di mezzo di impugnazione straordinario (Sez. U, n. 36848 del 17/7/2014, Burba, Rv.
Sez. 5, n. 18486 del 31/1/2023, Bruno
271), deve trovare applicazione la disciplina codicistica (così Sez. 5, n. 18486 del 31/1/2023, Bruno, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE nei confronti di: CORTE DI APPELLO NAPOLIcon l'ordinanza del 15/05/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; udito il difensore avvocato DELLA PERUTA ANDREA, che si rimette alla decisione della Corte.

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'interesse di Anna COMUNE veniva depositata, in data 6 dicembre 2022, presso la Corte di appello di Napoli, istanza volta ad ottenere che la sentenza n. 201 emessa dal Giudice di pace di S. Maria Capua Vetere in data 28 settembre 2021 venisse dichiarata "inesistente e inefficace" per omessa notifica di "alcun atto di citazione a giudizio", omissione che aveva determinato la mancata incolpevole conoscenza del processo da parte di essa istante.

2. Con ordinanza del 26 gennaio 2023, la Corte di appello di Napoli dichiarava la propria incompetenza a decidere in favore del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, affermando che "il giudizio di appello delle sentenze emesse dal Giudice di pace è di competenza del Tribunale".

3. Con successiva ordinanza del 15 maggio 2023, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere in composizione monocratica sollevava conflitto negativo di competenza, ai sensi degli artt. 28 ss. cod. proc. pen., rimettendo gli atti a questa Corte. Premetteva il giudice rimettente di condividere la qualificazione dell'istanza operata dalla Corte territoriale in termini di rimedio rescissorio ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., attesa la doglianza espressa dalla condannata in relazione alla mancata conoscenza del processo. Richiamava, a sostegno della correttezza della qualificazione dell'istanza in funzione della rescissione del giudicato, il principio enunciato da Sez.

U, Lovric, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931: «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse».

Rilevava, quindi, che, avendo l'interessata lamentato con l'istanza in esame l'omessa notifica dell'atto di citazione in giudizio e sussistendo i presupposti per qualificarla quale rimedio rescissorio ex art. 629-bis cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere investita della decisione la Corte di appello di Napoli, cui la disposizione processuale citata attribuiva una competenza funzionale in materia.

4. L'avv. Filippo LORIA, nell'interesse di Anna COMUNE, ha tempestivamente presentato istanza di trattazione orale. 2 ft(

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull'istanza formulata dalla condannata consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione demandata a questa Corte.

2. Ciò premesso, si rileva che il conflitto verte sulla individuazione del giudice competente in materia di rescissione del giudicato, così correttamente qualificata, alla luce dei sopra richiamati principi di Sez. U, Lovric, l'istanza presentata nell'interesse di Anna COMUNE, in quanto finalizzata ad ottenere la declaratoria di "inesistenza ed inefficacia" della sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice di pace di S. Maria Capua Vetere in data 28 settembre 2021, a lei rimasta sconosciuta, come tutto il processo, in ragione del fatto che non le era stato notificato il decreto di citazione a giudizio.

3. Il conflitto va risolto dichiarando la competenza della Corte di appello di Napoli, come espressamente previsto dal tenore della norma di cui all'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., anche nell'attuale versione, introdotta dall'art. 37 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: "La richiesta [di rescissione, n.d.e.] è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento".

4. Non è corretto in diritto l'assunto della Corte di appello di Napoli, secondo il quale "il giudizio di appello delle sentenze emesse dal Giudice di pace è di competenza del Tribunale in composizione monocratica". Al riguardo, si osserva che l'art. 39 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede un'apposita disciplina, limitata all'appello delle sentenze del Giudice di pace, rimedio, questo, specificamente attribuito alla competenza del Tribunale del circondario in cui ha sede il Giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Tale disciplina, tuttavia, non è estensibile o, comunque, applicabile a rimedi che, invece, sono previsti nel codice di rito e sono "straordinari", operando in tal caso pienamente la clausola generale di salvezza di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo citato, secondo cui, per tutto ciò che non è previsto dal decreto, "si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989 numero 271", fatte salve alcune disposizioni elencate alle lettere da a) a I).

Avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiaramente evidenziato che il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall'art. 625-ter cod. proc. pen.(oggi art. 629-bis cod. proc. pen.), ha natura di mezzo di impugnazione straordinario (Sez. U, n. 36848 del 17/7/2014, Burba, Rv. 259990), va affermato che, in assenza di specifiche disposizioni dettate dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (o dal d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), deve trovare applicazione la disciplina codicistica (così Sez. 5, n. 18486 del 31/1/2023, Bruno, Rv. 284412) che prima si è riportata testualmente.

5. Ne consegue che, come correttamente sostenuto dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, nel caso di specie, in applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., deve dichiararsi la competenza della Corte di appello di Napoli cui vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti. Così decis