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Sentenza — n. 2865/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2865/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2865/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione fra reati, presentata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., da Saida AYAD con riferimento alle sentenze indicate dai numeri 1) a 7) nel predetto provvedimento, e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in 4 anni, 10 giorni di reclusione e 1.773,00 euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2865/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, chiamato a pronunciarsi, quale giudice dell'esecuzione, sulla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di Saida AYAD, l'ha accolta limitatamente ai fatti di reato, suddivisi in due gruppi, giudicati, rispettivamente, con le sentenze indicate ai nn. 1), 2) e 5) e ai nn.

Parole chiave

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continuazione dell'esecuzione sospensione di pena mantenimento del contratto proseguimento dell'erogazione delle prestazioni abbandono del procedimento penale pena residua

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione fra reati, presentata, ai sensi dell'art. 671 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AYAD SAIDA CUI 01A9LZD nato il 11/10/1977 avverso l'ordinanza del 20/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione fra reati, presentata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., da Saida AYAD con riferimento alle sentenze indicate dai numeri 1) a 7) nel predetto provvedimento, e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in 4 anni, 10 giorni di reclusione e 1.773,00 euro di multa.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore avv. Roberto d'ERRICO, deducendo, con un unico motivo, "mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione", in quanto il giudice dell'esecuzione, riconosciuta la sussistenza del vincolo solo fra alcuni reati suddivisi in due gruppi, separatamente considerati [il primo, formato da quelli giudicati con le sentenze indicate ai nn. 1), 2) e 5); il secondo, formato da quelli giudicati con le sentenze indicate ai nn.

3) e 7)], non si sarebbe minimamente espresso in ordine ai fatti costituenti oggetto delle sentenze indicate ai nn.

4) e 6).

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in adesione al motivo di ricorso.

4. In data 12 ottobre 2023, il difensore ha fatto pervenire, per via telematica, conclusioni scritte, riportandosi al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, chiamato a pronunciarsi, quale giudice dell'esecuzione, sulla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di Saida AYAD, l'ha accolta limitatamente ai fatti di reato, suddivisi in due gruppi, giudicati, rispettivamente, con le sentenze indicate ai nn. 1), 2) e 5) e ai nn.

3) e 7) nell'ordinanza impugnata. Ha completamente omesso di prendere in considerazione anche i reati giudicati con le sentenze indicate ai nn.

4) e 6), pure formanti oggetto dell'istanza introduttiva, senza fornire al riguardo alcuna spiegazione. Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato, con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che provvederà a colmare la lacuna rilevata rivalutando ex novo l'istanza originaria, estendendola ai reati pretermessi.

3. Si ritiene necessario segnalare che, qualora il giudice del rinvio addivenisse a decisione confermativa dell'ordinanza oggi censurata, sarebbe tenuto ad emendare il palese errore aritmetico da cui tale provvedimento è inficiato nel calcolo complessivo della pena. Infatti, sommando le pene inflitte per ciascuno dei due gruppi di reati in considerazione, correttamente computate nel calcolo "interno" al gruppo (primo gruppo: 1 anno, 9 mesi, 10 giorni di reclusione e 500,00 euro di multa; secondo gruppo: 1 anno, 9 mesi di reclusione e 1.050,00 euro di multa), si perviene a una pena complessiva di 3 anni, 6 mesi, 10 giorni di reclusione e 1.550,00 euro di multa, diversa da quella, inesatta e superiore, fissata dal giudice dell'esecuzione nella misura di 4 anni, 10 giorni di reclusione e 1.773,00 euro di multa.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna - Ufficio G.i.p. Così deciso in Roma, l'8 novembre 2023 Il Cons