Cassation court dismisses appeal against early release denial due to recent drug trafficking and prior offenses during home detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Daniele Raggi's appeal against the Bari Supervision Tribunal's refusal of early release. Raggi argued that a drug offense committed in December 2020 was too distant from the relevant periods and constituted a minor infraction, while the Tribunal emphasized his prior crimes during home detention and the organized nature of the drug dealing. The court upheld the denial, ruling that the recent criminal conduct demonstrated a lack of active participation in rehabilitation and confirmed the prisoner's recalcitrance to custodial measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354; The early release benefit requires active participation in rehabilitation, and recent criminal conduct, even if minor, evidences a lack of such participation and confirms the prisoner's recalcitrance to the correctional path.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAGGI DANIELE nato a BARI il 23/01/1989 avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/s~te le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Raffaele Gargiulo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato il reclamo proposto da Daniele Raggi avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bari in materia di liberazione anticipata. Va premesso che, con l'ordinanza in ultimo menzionata, il Magistrato di sorveglianza respingeva, con riferimento ai semestri maturati dal 30/01/13 al 30/05/13, dal 24/06/13 al 24/08/13, dal 25/08/13 al 25/08/15, dal 26/08/15 al 16/12/15, dal 22/06/16 al 2/09/16, la richiesta di liberazione anticipata, evidenziando che nelle date del 21/11/13 e 23/11/13, in costanza di arresti domiciliari, Raggi si era reso responsabile del reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, e che allo stesso modo questi, riacquistata la libertà in data 4/12/20, si era responsabile di un reato dello stesso tipo.
Il Tribunale di sorveglianza rileva che non v'è dubbio che l'aver commesso reati in costanza di arresti domiciliari non può ritenersi in alcun modo un "fatto di lieve entità" e che tale condotta conferma l'assoluta refrattarietà alla forma di contenimento della misura custodiale e la preponderante inclinazione delinquenziale di Raggi. Lo stesso Tribunale dà conto, poi, della concreta gravità dell'ultima condotta criminosa del dicembre 2020, soffermandosi sulle modalità specifiche del fatto di cessione di stupefacenti, sia pur ritenuto di lieve entità, in quanto dimostrativo di una collaudata organizzazione di spaccio da parte di Raggi, noto alle forze dell'ordine per i precedenti specifici e per le condanne per reati associativi in materia di stupefacenti, e dunque di un'abitualità della condotta illecita.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Daniele Raggi, deducendo violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettato il reclamo del suddetto con particolare riferimento ai semestri successivi al 25/02/14. Rileva la difesa che con riguardo a detti semestri il fatto ritenuto ostativo del 4/12/20, non solo è consistito in un fatto qualificato di lieve entità, ma risulta essere stato commesso ben oltre quattro anni dopo l'ultimo semestre richiesto; e che, ciò nonostante, è stata negata la liberazione anticipata, con motivazione illogica e contraddittoria, in relazione a periodi sui quali detto fatto non poteva avere alcun riverbero. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Secondo l'orientamento di questa Corte - si veda per tutte Sez.1, n. 32203 del 26/06/2015, Rv.264293 - la finalità principale dell'istituto della liberazione anticipata risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991)» ed «è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)».
La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consiste, quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione all'opera di rieducazione, che non può ridursi alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la "norma" del comportamento del detenuto, ma richiede un'adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi trattamentali. 1.2. Nel caso in esame il Tribunale della sorveglianza di Bari fa buon governo dei principi sopra indicati, palesando, invece, i rilievi difensivi la loro infondatezza.
Invero, detto Tribunale valorizza, nei termini specifici di cui sopra che si sottraggono a qualsivoglia censura di legittimità, la gravità del reato commesso il 4 dicembre 2020, visto nelle sue connotazioni complessive, seppure perpetrato ad una certa distanza temporale dai semestri su cui si focalizza il ricorso, proprio nell'ottica della dimostrazione della refrattarietà al percorso rieducativo che avrebbe dovuto essere perseguito.
2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di Raggi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Co