Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2644/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against dismissal of early release claim due to Sunday deadline extension.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2644/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision dismissing the prisoner's appeal for being late. The defense argued the appeal was timely because the ten-day deadline expired on a Sunday, which legally extends to the following day. The Court agreed, ruling that the specific procedural statute for prison appeals requires such extensions, thereby validating the filing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 172, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 69-bis, comma 3 I. 26 luglio 1975, n.354: The deadline for filing a prison appeal expires on a Sunday and is automatically extended to the next business day.

Parole chiave

Generato dall'IA
prison appeal deadline Sunday extension rule procedural time limits early release claim Cassazione Roma tempestività dell'inoltro notificazione tardiva istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 172, comma 3 cod. proc. pen.
Il comma 3 dell'art. 172 cod.
Art. 69-bis, comma 3 I. 26 luglio 1975, n.354
Orbene, come riscontrato dal Collegio attraverso il controllo degli atti, il termine di dieci giorni di cui all'art. 69-bis, comma 3, I.
art. 172 cod. proc. pen
Il comma 3 dell'art. 172 cod. proc. pen.
art. 155 cod. proc. civ
in relazione alla diversa disciplina dettata dall'art. 155 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABDERAHIM KLEM nato il 02/05/1998 avverso l'ordinanza del 16/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/sentite-le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Marilia di Nardo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Klem Abderahim avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Firenze in materia di liberazione anticipata.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di Abderahim, lamentando violazione di legge per erronea declaratoria di inammissibilità per tardività del reclamo. Rileva, invero, la difesa che l'ordinanza di rigetto del Magistrato di sorveglianza di Firenze veniva notificata all'interessato il 12 gennaio 2023 e il reclamo era presentato il 23 gennaio 2023, essendo il 22 gennaio 2023 una domenica, e, quindi, nel termine di rito dei dieci giorni, come prorogato ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente insiste, pertanto, per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il comma 3 dell'art. 172 cod. proc. pen. prevede che «il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo». Anche questa Corte si è pronunciata al riguardo, affermando che in materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato; e che è, dunque, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. in relazione alla diversa disciplina dettata dall'art. 155 cod. proc. civ. - in base alla quale il termine stabilito a giorni, che scade il sabato, è prorogato al primo giorno non festivo - essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo tra tutti quello della libertà personale (Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak, Rv. 272469).

Orbene, come riscontrato dal Collegio attraverso il controllo degli atti, il termine di dieci giorni di cui all'art. 69-bis, comma 3, I. 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.), per proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata, scadendo domenica 22 gennaio 2023, si l doveva ritenere prorogato al giorno successivo, e, pertanto, il reclamo, presentato il 23 gennaio 2023, era tempestivo e non poteva essere dichiarato tardivo.

2. Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso in Rom