Italian Supreme Court dismisses appeal against probation denial due to high social danger from recent serious crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The lower court denied probation because the appellant's recent serious crimes outweighed positive factors like employment and family support. The Court ruled the appeal was merely a re-evaluation of facts already considered by the trial judge, who correctly prioritized the high social danger posed by recent offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.); Art. 616 cod. proc. pen.: In probation cases, the judge must weigh recent serious crimes against positive factors, and an appeal that merely re-evaluates these facts without new legal grounds is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MENNEAS CARLO nato a NUORO il 24/03/1975 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di SILVIA SALVADORI, che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio proposta da Carlo Menneas, in regime di detenzione domiciliare. Il Tribunale ha motivato il diniego all'affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo non affidabile il condannato per la mancanza di revisione critica delle condotte rispetto ai gravi fatti per cui è stato condannato (rapina aggravata in concorso con armi e violazione delle norme in materia di stupefacenti, fino al marzo 2021), mentre ha considerato sussistere un'elevata pericolosità sociale del ricorrente.
Né pare illogico concludere, come asserito dal Tribunale, in merito alla sussistenza di una maggiore "spregiudicatezza e aperta noncuranza della legge" in capo a chi, come MENNEAS, non subisca alcuna deterrenza dalla commissione di gravi reati dai plurimi fattori positivi esistenziali elencati dallo stesso difensore a supporto - ora - del preteso percorso riabilitativo (come l'assenza di problemi di dipendenza e di natura economica, l'incensuratezza, una propria capacità reddituale lecita, la presenza di una affidabile attività lavorativa e una famiglia di supporto), per ciò solo dimostrando - come ritenuto coerentemente dal giudicante - una forte determinazione a delinquere quale fattore ostativo ad un giudizio prognostico favorevole alla non commissione di futuri reati.
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, affidandosi a un unico motivo. 2.1. Con tale motivo, il difensore deduce la violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e il vizio di motivazione dell'ordinanza. In particolare, il ricorrente sostiene che la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale gli sia stata negata sulla scorta del rilievo esclusivo dato ai precedenti penali, senza considerare gli elementi positivi rappresentati nell'istanza quali l'assenza di problemi di dipendenza e di natura economica con una capacità reddituale lecita, la presenza di una affidabile attività lavorativa e una famiglia di supporto.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato quindi meritevole di una dichiarazione / d'inammissibilità.
2. Il motivo di ricorso è meramente rivalutativo e non si confronta affatto con le ragioni del provvedimento gravato/ con il quale il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato gli elementi positivi ritenuti sussistenti ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione, con un ragionamento coerente che, però, lo ha portato a ritenere che vi fosse un'insuperabile pericolosità sociale del ricorrente, desunto dalle condanne per i gravi fatti anche molto recenti. 2.1. Va, infatti, qui ribadito che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, .ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato" (in motivazione, la Corte ha chiarito che rilevano, a tal fine, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione » (Sez. 1, n. 44992 del 17.09.2018, Rv. 273985). 2.2.
La motivazione, immune dai vizi rappresentati, ha adeguatamente ritenuto tali gravi recenti fatti impeditivi della concessione della misura alternativa alla detenzione dopo aver considerato i fatti positivi che sono stati ritenuti minusvalenti rispetto all'evidenziato pericolo di recidiva.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 maggio 202