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Sentenza — n. 2640/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of housing and work and residual social danger.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2640/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Tullio Bertolotti's appeal against the Turin Supervision Tribunal's refusal to grant probation and home detention. The lower court denied the measure because Bertolotti lacked housing, employment, and family support, and the total sentence exceeded two years. The court held that the tribunal correctly assessed residual social danger and had no duty to conduct further investigations given the existing negative indicators.

Regesto Legislator

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Art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.); In probation cases, the judge must evaluate post-sentence conduct and conductive factors to assess prognosis, and is not obligated to perform additional personality assessments when existing records clearly indicate inappropriateness for alternative measures.

Parole chiave

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probation denial home detention limits social danger assessment lack of housing cassation review scope assistenza riabilitativa prova del rischio persecuzione tolleranza del soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Con tale motivo, il difensore deduce la violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e, il vizio di motivazione dell'ordinanza ritenendo che il condannato, pur non avendo un'abitazione e un lavoro non possa ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale.
Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
art. 640 cod. pen
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il condannato, per numerosi fatti ricondotti all'art. 640 cod. pen.
artt. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 44992 del 17.09.2018, Rv. 273985
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERTOLOTTI TULLIO nato a BRESCIA il 05/02/1961 avverso l'ordinanza del 08/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di Silvia Salvadori, che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio e di detenzione domiciliare proposta da Tullio Bertolotti. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il condannato, per numerosi fatti ricondotti all'art. 640 cod. pen. commessi sino al 2018, non avesse un'abitazione, né un lavoro e neanche una famiglia a cui fare riferimento, in più il parere dell'UEPE era stato negativo, mentre la detenzione non era concedibile perché la pena complessiva è superiore a due anni.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, affidandosi a un unico motivo. 2.1. Con tale motivo, il difensore deduce la violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e, il vizio di motivazione dell'ordinanza ritenendo che il condannato, pur non avendo un'abitazione e un lavoro non possa ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato quindi meritevole di rigetto.

2. Il motivo di ricorso propone censure che, pur dirette a denunciare il vizio motivazionale in cui sarebbe incorso il Tribunale, riguardano il merito e la valutazione degli elementi offerti / chiedendone una rivalutazione non possibile in sede di legittimità. Il Tribunale ha adeguatamente motivato il diniego alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova non solo sull'assenza di un'abitazione e di un'attività lavorativa bensì sulla mancanza di un percorso di riabilitazione personale, così ritenendo che vi fosse ancora una pericolosità sociale residua tale da essere ostativa al beneficio richiesto.

Il Tribunale, peraltro, sulla base degli elementi valutati, insieme alla relazione dell'UEPE (anche sull'assenza di fattori positivi di valutazione rispetto ai dati personali già conosciuti), non ha alcun obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora abbia ritenuto, come nel caso in esame, che le risultanze già in atti rivelino l'inidoneità della misura richiesta. Va, su detto punto, qui ribadito che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato" (in motivazione, la Corte ha chiarito che rilevano, a tal fine, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva dir/socializzazione » (Sez. 1, n. 44992 del 17.09.2018, Rv. 273985).

3. Sul diniego della detenzione domiciliare, il Pm di La Spezia era tenuto a rideterminare la pena complessiva a seguito dell'esecutività di ulteriori condanne, con la conseguenza che, così unificata la pena, essa è superiore ai limiti di legge cui è subordinata la possibilità di concessione della predetta misura alternativa, per cui la decisione qui impugnata è corretta, rimanendo impregiudicato il diritto del ricorrente di richiedere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze di cui al cumulo, ma non altrettanto il diritto ad ottenere il rinvio della decisione impugnata per ottenere nelle more il provvedimento invocato ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen 4. Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 24 maggio 2023 Il C