Cassation court dismisses appeal against probation denial due to social danger from drug trafficking and pending proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower tribunal correctly identified the applicant's social danger based on drug trafficking convictions and pending proceedings. The defense argued that positive elements in the probation request were ignored, but the court found the reasoning coherent and factually grounded. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354; Art. 125 c.p.p.; The court must evaluate both negative criminal history and positive post-sentence conduct when assessing social danger for probation, and an appeal lacking substantive grounds is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALERNO VINCENZO nato a NAPOLI il 06/02/1975 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio proposta da Vincenzo Salerno e dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare.
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, affidandosi a un unico motivo. 2.1. Con tale motivo, il difensore deduce la violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione dell'ordinanza. In particolare, il ricorrente sostiene che la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale gli sia stata negata sulla scorta del rilievo esclusivo dato ai precedenti penali e ai procedimenti penali pendenti, senza considerare gli elementi positivi rappresentati nell'istanza.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato quindi meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità.
2. Il motivo di ricorso non si confronta affatto con il provvedimento gravato, con il quale il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato gli elementi positivi ritenuti sussistenti ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione, con un ragionamento coerente che, però, lo ha portato a ritenere che vi fosse un'insuperabile pericolosità sociale del ricorrente, desunto dalle condanne per detenzione illecita di stupefacenti in esecuzione e dai procedimenti pendenti. Si è considerato, peraltro, che, terminato un periodo di detenzione in carcere, nella successiva fase di detenzione domiciliare il condannato fqui ricorrenteiè stato successivamente arrestato, poiché trovato in possesso di cocaina, hashish, denaro in contanti e un bilancino di precisione, ritenuta la detenzione non per uso personale, bensì destinata allo spaccio, per cui il Tribunale ha correttamente ritenuto che egli sia ancora inserito nell'ambito del traffico di stupefacenti, con il fondato rischio di riprendere tali contatti. 2.1.
Va, infatti, qui ribadito che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato" (in motivazione, la Corte ha chiarito che rilevano, a tal fine, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva dir/socializzazione » (Sez. 1, n. 44992 del 17.09.2018, Rv. 273985). 2.2.
La motivazione, immune dai vizi rappresentati, ha adeguatamente ritenuto tali fatti impeditivi della concessione della misura alternativa alla detenzione/ dopo aver considerato i fatti positivi che sono stati ritenuti minusvalenti rispetto all'evidenziato pericolo di recidiva.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso