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Sentenza — n. 2638/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to serious trust violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2638/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the revocation of semi-liberty inadmissible and rejected the request. The defendant, a life sentence prisoner, violated probation rules by possessing an unauthorized phone and associating with a known recidivist. The court ruled that such conduct demonstrates a lack of suitability for the semi-liberty treatment, rendering previous good behavior irrelevant to the revocation decision.

Regesto Legislator

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Art. 51, comma primo, I. 26 luglio 1975, n. 354 Ord. pen.; The revocation of semi-liberty is justified when the inmate's conduct causes grave damage to the trust relationship, proving unsuitability for the treatment program regardless of prior permissions.

Parole chiave

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semi-liberty revocation trust relationship violation probation conditions treatment suitability recidivist association unauthorized phone use Cassation appeal revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 51, comma primo, I. 26 luglio 1975, n. 354 Ord. pen.
Con tale motivo, il difensore deduce la violazione dell'art. 51, comma primo, I. 26 luglio 1975, n. 354 Ord. pen. e 125 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Rv. 277452
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARVELLI ANGELO nato a PETILIA POLICASTRO il 18/11/1962 avverso l'ordinanza del 09/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di LUCIA ODELLO, che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro revocava la misura alternativa della semilibertà concessa, dal Tribunale di Sorveglianza di Torino in data 5/4/2022, a Angelo Carvelli, già detenuto con la pena dell'ergastolo, per l'accertata violazione delle prescrizioni imposte. In particolare, il condannato aveva chiesto di poter detenere un telefono cellulare che non gli era stato autorizzato ma, al momento del rientro in carcere-gliene avevano trovato uno attivato [C.:11-i poco dopo tale rigetto; peraltro,rè stato trovato anche in compagnia di un pregiudicato.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, affidandosi a un unico motivo. 2.1. Con tale motivo, il difensore deduce la violazione dell'art. 51, comma primo, I. 26 luglio 1975, n. 354 Ord. pen. e 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione dell'ordinanza la quale ha disposto la revoca della misura alternativa basandosi sulla violazione delle prescrizioni imposte, senza tenere conto delle ragioni esposte dalla difesa. Si deduce che nella motivazione non si è dato atto della gravità delle condotte contestate e della loro idoneità a interrompere il programma trattamentale già in corso. La revoca non avrebbe dovuto conseguire automaticamente alla scoperta delle violazioni, ma solo quando il soggetto è considerato non idoneo al trattamento extra-moenia, per cui si sarebbe dovuto tenere conto anche dei precedenti permessi premio già concessi. 2.2. Con memoria si è replicato alle conclusioni del Procuratore generale ribadendo le ragioni del ricorso.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato quindi meritevole di essere dichiarato inammissibile.

2. Il Tribunale ha correttamente revocato la misura già concessa. 2.1. Va, infatti, qui ribadito che «ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento» (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Rv. 277452). 2.2.

La motivazione, immune dai vizi rappresentati/ha adeguatamente ritenuto la violazione non solo grave, ma significativa, perché avvenuta dopo il rigetto della relativa istanza di poter detenere un telefono cellulare l tale violazione non è stata occasionale, bensì proseguita nel tempo ed è avvenuta quasi immediatamente dopo l'ammissione alla semilibertà; va aggiunta anche l'altra violazione relativa all'essersi accompagnato con un pregiudicato di cui il Carvelli conosceva tale qualità. Ciò è dimostrativo del fatto che il condannato non è idoneo al diverso trattamento della semilibertà, senza che alcun rilievo si possa dare ai precedenti permessi premio di cui il condannato aveva usufruito.

3. Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 24 maggio 2023 Il Consig