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Sentenza — n. 2636/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against parole denial due to lack of critical review of sexual group crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2636/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Antonio Massaro's cassation appeal against the Milan Supervision Tribunal's refusal to grant parole. The Tribunal denied the benefit because Massaro showed no critical reflection on his sexual group crime and lacked a therapeutic program addressing the underlying issues. The Court upheld this decision, emphasizing that judicial authorities must independently assess the detainee's personality and the suitability of the therapeutic measure to prevent recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; The judicial authority must conduct an autonomous complex evaluation regarding the probable achievement of the agreed program's goals, considering the convict's danger and the treatment's effectiveness, without being bound by public health structures' opinions.

Parole chiave

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parole benefit denial sexual group crime therapeutic program suitability recidivism prevention judicial autonomous evaluation personality assessment cassation appeal dismissal tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava la richiesta di concessione del beneficio presentata da Antonio Massaro ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013
Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Rv.
Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013
270016; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Rv.
Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014
255158), senza che possa ritenersi vincolante, ai fini della concessione, il giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica, del quale deve essere necessariamente corredata l'istanza di ammissione al beneficio (tra le altre, Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Rv.
Sez. 1, n. 19782 del 11/04/2006
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASSARO ANTONIO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 07/04/1987 avverso l'ordinanza del 14/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni dei PG, in persona di Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava la richiesta di concessione del beneficio presentata da Antonio Massaro ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con tale provvedimento, il Tribunale ha dato atto, tra gli altri elementi considerati ,che non vi fosse stata da parte del detenuto alcuna revisione critica rispetto al reato sessuale di gruppo per il quale il Massaro è stato condannato e che tale delitto non è connesso ad alcuna problematica tossicomanica. Sulla base di tali elementi negativi, al fine di prevenire adeguatamente il rischio di recidiva, il Tribunale ha ritenuto che "il programma terapeutico non risulta essere contenitivo né orientato all'approfondimento delle tematiche sottese al reato oggetto della sentenza", così confermando il precedente rigetto del Magistrato di sorveglianza.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, affidandosi a un unico motivo. 2.1. Con tale motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto della misura prevista dall'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato quindi meritevole di rigetto.

2. La motivazione appare immune dai vizi rappresentati, essendo stati valutati, in relazione al caso in esame, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge che hanno condotto, allo stato, correttamente al rigetto della richiesta sulla base degli scarsi progressi compiuti nel corso del trattamento in ambito intramurario (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258404). In tema di concessione della misura dell'affidamento cd. terapeutico, infatti, l'autorità giudiziaria è tenuta a svolgere un'autonoma complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma concordato, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 273293;

Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Rv. 270016; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Rv. 255158), senza che possa ritenersi vincolante, ai fini della concessione, il giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica, del quale deve essere necessariamente corredata l'istanza di ammissione al beneficio (tra le altre, Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Rv. 261982).Va, peraltro, qui ribadito che "per l'espresso richiamo dell'art. 94 del d..P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 alle norme dell'ordinamento penitenziario, il tribunale di sorveglianza, ai fini della concessione del beneficio, è tenuto a verificare, oltre che l'attualità dello stato di tossicodipendenza e l'esecuzione di un idoneo programma di recupero terapeutico, anche la sussistenza di elementi atti a giustificare un giudizio prognostico favorevole, ossia l'idoneità della misura ad escludere o rendere improbabile la ricaduta in condotte devianti, attraverso un esame della personalità del condannato, ancorato ad elementi oggettivamente sintomatici" (Sez. 1, n. 19782 del 11/04/2006, Rv. 233881), il che conferma la correttezza della decisione qui impugnata/ la quale ha proprio valorizzato gli elementi derivanti dalla mancata resipiscenza per ritenere negativo tale giudizio prognostico.

3. Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 24 maggio 2023 Il Consiglier