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Sentenza — n. 2362/2024 — snpen Generato dall'IA

Court allows retroactive application of new penalty substitution rules to post-enactment final judgments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2362/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Rome execution court's order rejecting a request to substitute prison time with public utility work. The defendant argued that transitional provisions in the Cartabia Reform allowed the application of new, more favorable substitution rules to final judgments rendered after the law's entry into force. The court agreed, ruling that the legislature intended these favorable provisions to apply retroactively to pending appeals and final judgments made after the reform's enactment.

Regesto Legislator

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Art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Art. 545-bis c.p.p.: The transitional provisions of the Cartabia Reform allow the application of new, more favorable penalty substitution rules to criminal proceedings that became final after the law's entry into force.

Parole chiave

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transitional provisions penalty substitution retroactive application public utility work Cartabia Reform execution judgment favorable law sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'istanza ex art. 545-bis cod. proc. pen. non poteva trovare accoglimento, posto che tale norma di carattere processuale non era vigente al momento della definizione del procedimento di cognizione.
Art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
L'art. 95, comma 1, del d.lgs.
Art. 20-bis cod. pen.
150 ha profondamente innovato lo statuto delle pene sostitutive; in particolare, intervenendo sia nel codice penale, attraverso l'introduzione dell'art. 20-bis, che nella legge 24 novembre 1981, n.
Art. 656, comma 5, c.p.p.
689, modificando le disposizioni contenute nel Capo III, ha riconfigurato le pene sostitutive non pecuniarie ed innalzato il limite massimo di pena detentiva sostituibile fino a quattro anni, allineandolo, così, al limite di pena entro il quale, ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p.
Legge 24 novembre 1981, n. 689
20-bis, che nella legge 24 novembre 1981, n. 689, modificando le disposizioni contenute nel Capo III, ha riconfigurato le pene sostitutive non pecuniarie ed innalzato il limite massimo di pena detentiva sostituibile fino a quattro anni, allineandolo, così, al limite di pena entro il quale, ai sensi dell'art.
artt. 545-bis cod. proc. pen
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 545-bis cod. proc. pen.
art. 545-bis cod. proc. pen
Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'istanza ex art. 545-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini
Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARIANO AURELIO nato a GALATINA il 23/12/1988 avverso l'ordinanza del 26/05/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/se~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Luigi Orsi, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Mariano Aurelio ricorre avverso l'ordinanza del 26 maggio 2023 del Tribunale di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, per quello che qui interessa, ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena di anni due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 20 dicembre 2022, definitiva il 5 maggio 2023, con quella dei lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'istanza ex art. 545-bis cod. proc. pen. non poteva trovare accoglimento, posto che tale norma di carattere processuale non era vigente al momento della definizione del procedimento di cognizione.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 95 d.lgs. n. 150 del 2022, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la disciplina transitoria prevista dalla c.d. Riforma Cartabia (introdotta con il citato decreto legislativo in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizione per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) prevede che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applichino anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado al momento dell'entrata in vigore del medesimo decreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto premettere che la riforma del processo penale introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha profondamente innovato lo statuto delle pene sostitutive; in particolare, intervenendo sia nel codice penale, attraverso l'introduzione dell'art. 20-bis, che nella legge 24 novembre 1981, n. 689, modificando le disposizioni contenute nel Capo III, ha riconfigurato le pene sostitutive non pecuniarie ed innalzato il limite massimo di pena detentiva sostituibile fino a quattro anni, allineandolo, così, al limite di pena entro il quale, ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. opera la sospensione dell'esecuzione.Accanto alla pena pecuniaria sostitutiva, sono state, infatti, introdotte, le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.

La sede fisiologica destinata alla valutazione della possibilità di sostituzione della pena detentiva breve è il giudizio di primo grado in relazione al quale il legislatore ha previsto, per il giudizio ordinario, il meccanismo processuale bifasico descritto dall'art. 545-bis cod. proc. pen., connotato dalla lettura del dispositivo cui segue, in caso di istanza di sostituzione da parte dell'imputato, la successiva decisione, nel corso della medesima udienza o di un'udienza successiva, in ordine alla sostituzione della pena detentiva. Sebbene, come detto, la sede fisiologica destinata alla valutazione ed applicazione delle pene sostitutive è il giudizio di primo grado, il legislatore della riforma, sul presupposto della loro natura sostanziale e del contenuto favorevole al reo del più elevato limite edittale che consente la sostituzione della pena detentiva, ha previsto una disciplina transitoria che ne consente l'applicazione retroattiva in bonam partem anche nei giudizi di impugnazione pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.

L'art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, contenente le disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, prevede, infatti, che le nuove disposizioni introdotte al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. (30 dicembre 2022). Pertanto, in forza di quanto sopra, il Tribunale non avrebbe potuto affermare che la disciplina transitoria in esame non potesse essere applicata al caso di specie, considerando che la sentenza di condanna era divenuta definitiva il 5 maggio 2023, successivamente all'entrata in vigore della c.d.

Riforma Cartabia, e che, quindi, essendosi formato il giudicato dopo tale data, il condannato aveva il diritto di avanzare istanza al giudice dell'esecuzione di sostituzione della pena detentiva (cfr. Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154).

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma quale giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudiz