Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2361/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annells surveillance magistrate order for lack of full motivation regarding work authorization.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2361/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court annulled the surveillance magistrate's order rejecting the prisoner's request to work from home due to insufficient motivation. The magistrate had merely noted the unsuitability of the workplace without conducting further investigation or explaining the basis for this finding. Consequently, the appeal was allowed, and the case was remanded for a new judgment with proper procedural safeguards.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 125 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.: A surveillance magistrate must conduct further investigation and provide complete motivation when rejecting a work authorization request, failing which the decision is void.

Parole chiave

Generato dall'IA
surveillance magistrate work authorization lack of motivation procedural nullity remand for new trial prisoner rights investigation duty permesso di dimora

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Deve ritenersi, pertanto, che il provvedimento non sia motivato in modo completo in relazione all'oggetto della richiesta, con la conseguente sussistenza della denunciata violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 111 Cost.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen
Deve ritenersi, pertanto, che il provvedimento non sia motivato in modo completo in relazione all'oggetto della richiesta, con la conseguente sussistenza della denunciata violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KASEMI ARBEN nato il 28/06/1986 avverso l'ordinanza del 15/04/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/soptite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Silvia Salvadori, chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Kasemi Arben ricorre avverso il provvedimento del 15 aprile 2023 del Magistrato di sorveglianza, che ha rigettato l'istanza volta a ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio per lo svolgimento di attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della norma penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost., perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe rigettato in maniera apodittica la richiesta di consentire l'esercizio dell'attività lavorativa, senza offrire sul punto alcuna motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Come correttamente evidenziato nel ricorso, il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta, dopo essersi limitato a rilevare l'inidoneità del luogo di lavoro, senza che sia stata svolta alcuna attività istruttoria ulteriore. E' invece onere del Tribunale di sorveglianza verificare di ufficio determinate situazioni di lavoro, utilizzando sia i servizi sociali che le forze dell'ordine; nel caso in esame, il rigetto è motivato sulla base della sola asserita inidoneità del luogo di lavoro, senza che sia stata svolta alcuna attività istruttoria sulla dichiarazione del datore di lavoro in esame e senza che sia stata data alcuna motivazione della sua esistenza con riguardo a precedenti analoghe richieste. Deve ritenersi, pertanto, che il provvedimento non sia motivato in modo completo in relazione all'oggetto della richiesta, con la conseguente sussistenza della denunciata violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Milano. Co