Cassation Court dismisses PM appeal against detention order due to lack of manifest illogical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Public Prosecutor's appeal against a lower court order releasing the defendant, Vincenzo Di Lauro, from pre-trial detention. The defendant argued the detention order suffered from manifest illogical reasoning and contradiction, but the Court found no such flaws in the trial judge's assessment of the evidence. The Court ruled that the appeal improperly requested a new evaluation of the investigative facts, which is reserved for the trial phase rather than the appellate review of legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 311 cod. proc. pen.; Art. 273, 192 cod. proc. pen.: The Court of Cassation rejects appeals claiming manifest illogical reasoning when the lower court's decision relies on a coherent logical syllogism and does not permit a re-evaluation of the factual elements in the investigation phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: DI LAURO VINCENZO nato a NAPOLI il 19/07/1975 avverso l'ordinanza del 11/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI Il PG si riporta alla requisitoria già depositata chiedendo l'accoglimento del ricorso del PM con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore L'avv. ABET Antonio conclude riportandosi ai motivi ed insistendo per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 marzo 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli disponeva l'applicazione, nei confronti di Vincenzo Di Lauro, della misura cautelare della custodia in carcere, avendo ravvisato a suo carico, in presenza di esigenze cautelari, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di omicidio volontario in danno di Luigi Giannino, di tentato omicidio in danno di Luigi Magnetti, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. e dalla premeditazione, nonché in ordine ai reati di detenzione e porto di armi da sparo, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., fatti del 13 giugno 2007.
Sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carlo Capasso, veniva contestato a Vincenzo Di Lauro di aver dato agli uomini del clan di stampo mafioso camorristico di appartenenza il mandato per gli omicidi di Giannino e Magnetti, e di averlo reiterato dal carcere in cui lo stesso Vincenzo Di Lauro era ristretto. I delitti si inserivano nella sequenza degli omicidi avvenuti durante la c.d. seconda faida di Scampia (dal marzo 2007 al febbraio 2008), nell'ambito della guerra tra i dan Amato e Di Lauro, in lotta per ottenere il controllo sul territorio e la conseguente gestione delle piazze di spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, la morte di Giannino era stata una reazione del clan Di Lauro alla "girata" di alcuni adepti; infatti, si riteneva che Giannino e Magnetti avessero trucidato Pica Giuseppe, referente dei Di Lauro, e avessero segnato, con il loro tradimento, l'inizio della faida.
2. Con ordinanza in data 11 aprile 2023, il Tribunale di Napoli, adito da Vincenzo Di Lauro per il riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., annullava l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, ordinava l'immediata scarcerazione dell'indagato, laddove non ristretto per altro titolo.
3. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli ha presentato ricorso per cassazione, ex art. 311 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di annullamento del provvedimento cautelare disposto nei confronti di Vincenzo Di Lauro. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 273 e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e afferma che il provvedimento deve essere annullato perché affetto da profili di carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. 3.1. Nel ricorso ci si duole dell'errata applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di attendibilità delle dichiarazioni rese nel caso di chiamata in reità e in correità e in tema di rilievo dei riscontri esterni individualizzanti; viene segnalato come il contenuto delle dichiarazioni d collaboratore Capasso siano fonte diretta, quanto meno nella fase genetica dell'intento omicidiario in capo a Vincenzo Di Lauro, che si ritiene persistere anche dopo l'arresto di costui.
In particolare, si segnala come Capasso fosse presente, essendo un fidato di Vincenzo Di Lauro, alla dichiarazione di costui sull'intento di uccidere Giannino e Magnetti a seguito dell'omicidio di Puca; viene altresì evidenziato come il mandato fosse stato portato già alla fase esecutiva, ancorché non realizzato per l'assenza di un'occasione propizia. Altri elementi che avvalorano il fondamento del coinvolgimento di Vincenzo Di Lauro sarebbero i diversi incontri avvenuti tra costui e gli altri capi clan, di cui narra Capasso, nonché i colloqui con il cognato Porcino e le altre pressioni che provenivano dal carcere, tali da confermare come il mandato omicidiario fosse promanato da Vincenzo Di Lauro e non dal fratello Marco, al primo gerarchicamente subordinato nella scala decisionale. 3.2.
Il ricorrente sostiene la sufficiente acquisizione di riscontri esterni individualizzanti, laddove questi siano intesi quali elementi idonei a dimostrare l'attribuzione del fatto reato al soggetto; in particolare, evidenzia la presenza di ben quattro collaboratori di giustizia, autonomi rispetto a Capasso, le dichiarazioni dei quali non possono che porsi quale riscontro esterno del nucleo essenziale di quanto riferito da Capasso, tali da poter affermare che i delitti siano stati ordinati da Vincenzo Di Lauro. Dalle dichiarazioni del collaboratore Antonio Pica emergerebbe, in primo luogo, l'avvenuto incontro tra Vincenzo Di Lauro e il capogruppo del clan Pagano - nonostante la superabile discrasia sul soggetto che effettivamente presenziò al summit ove venne dichiarato l'intento di uccidere Giannino e Magnetti; in secondo luogo, che alla sopravvenuta carcerazione di Vincenzo Di Lauro rimase fermo il mandato omicidiario delle vittime designate, così come direttamente affermato da Raffaele Amato, al vertice degli "scissionisti".
Dalle dichiarazioni di Antonio Accurso emergerebbe la permanenza del mandato omicidiario dopo la carcerazione di Vincenzo Di Lauro, espressamente riferito dallo zio, Salvatore Petriccione (coindagato), nonché zio di Magnetti. Dalle dichiarazioni di Pasquale Riccio emergerebbe il divieto sancito da Vincenzo Di Lauro nei confronti dei traditori, ritualmente notificato ai vertici avversari, di transitare nelle zone di controllo del clan Di Lauro; ciò indicherebbe la permanenza dell'intento omicidiario dopo la carcerazione di Vincenzo Di Lauro. Dalle dichiarazioni di Antonio Prestieri (non considerate dal giudice del riesame né dal Giudice per le indagini preliminari) emergerebbe l'incontro avvenuto tra Vincenzo Di Lauro e Pagano, ove venne manifestata l'intenzione di uccidere gli "scissionisti"; peraltro, si sostiene come con tali dichiarazioni si supererebbe il problema della fonte dei fatti riportati da Antonio Pica. ,4} 3.3.
Nel ricorso viene contestata la circostanza secondo la quale Vincenzo Di Lauro avrebbe chiesto all'altro clan di intervenire personalmente nei confronti di Giannino e Magnetti, per ucciderli, atteso che ciò non emergerebbe dalle dichiarazioni di Capasso né dai fatti di causa, in quanto, piuttosto, furono effettuati diversi appostamenti e furono recapitati messaggi di morte ai due. Peraltro, la tesi del coinvolgimento di Vincenzo Di Lauro nell'omicidio sarebbe avvalorata proprio dal fatto che il fratello Marco accettò la proposta di Raffaele Amato di attendere la ritenuta imminente scarcerazione di Vincenzo Di Lauro per decidere in ordine all'omicidio delle due vittime designate; quando, però, si appurò la mancata scarcerazione di Vincenzo Di Lauro, il fratello Marco reiterò il divieto di transito nelle proprie zone per Giannino e Magnetti.
Difatti, l'omicidio venne effettivamente commesso da soggetti della famiglia Di Lauro, organizzati dal reo confesso Nunzio Talotti. Per il ricorrente, è contraddittoria ed illogica la motivazione del provvedimento impugnato, laddove si sostiene che fosse stato Marco Di Lauro, in via del tutto autonoma, ad ordinare l'omicidio; inoltre, si sottolinea come dovrebbe risultare un'espressa revoca del mandato omicidiario da parte di Vincenzo Di Lauro, atteso che anche il tacito consenso potrebbe rilevare, nel caso in esame, quale concorso morale nel reato.
Il ricorrente afferma che la versione fornita dal collaboratore Carlo Capasso è avvalorata dall'iniziale incertezza di Marco Di Lauro, il cui gruppo versava in uno stato volto sempre più all'isolamento; né, tanto meno, emergerebbe una spiegazione eziologica che riconduca il fatto al reggente pro tempore Marco Di Lauro. In conclusione, per il ricorrente è illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove essa ritiene non sufficientemente riscontrate le dichiarazioni di Capasso nei singoli segmenti che compongono la narrazione dei fatti; si sottolinea come i riscontri esterni, tutti concordemente individualizzanti sulla figura di Vincenzo Di Lauro, corroborano il nucleo essenziale delle dichiarazioni di Capasso, tanto nella fase genetica, quanto in quella deliberativa terminale.
4. La difesa dell'indagato, Vincenzo Di Lauro, ha presentato memoria di replica al ricorso proposto dal Pubblico Ministero, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o il rigetto. 4.1. In primo luogo, la difesa sostiene l'inammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico Ministero, affermando che esso è univocamente orientato alla proposizione di un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità. In secondo luogo, la difesa, avallando le argomentazioni offerte dal Tribunale nel provvedimento impugnato, rileva come le dichiarazioni acquisite siano state rese in momenti lontani nel tempo; ad ogni modo, le dichiarazioni di Capasso e quelle di Pica Antonio sono ritenute inidonee e prive di riscontri affinché possa affermarsi che l'omicidio di Giannino sia causalmente correlato all'ordine di Vincenzo Di Lauro.
Si evidenzia come il mandato omicidiario fosse stato emesso in modo del tutto autonomo e indipendente da Marco Di Lauro, nuovo reggente del clan a seguito dell'incarcerazione del fratello Vincenzo. 4.2. La difesa di Vincenzo Di Lauro obietta al ricorso proposto dal Pubblico Ministero il travisamento di diverse circostanze di fatto, tra cui quella relativa alla qualificazione di Capasso come teste diretto, laddove i suoi racconti sono per lo più de relato; l'assenza di riscontri rispetto alle presunte pressioni di Vincenzo Di Lauro dal carcere; l'affermazione secondo la quale Marco Di Lauro era subordinato gerarchicamente al fratello, peraltro ristretto in carcere; l'omissione dell'incontro con Cesare Pagano e il diverso contenuto delle dichiarazioni di Antonio Pica; l'assenza di considerazione di altri sei collaboratori che avrebbero escluso che il mandato omicidiario provenisse da Vincenzo Di Lauro; l'affermazione di un iniziale tentennamento di Marco Di Lauro sulla necessità di commettere gli omicidi; la necessità, per escludere il concorso di Vincenzo di Lauro, di una sua espressa revoca del mandato. 4.3.
Per la difesa, il Pubblico Ministero non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che Vincenzo Di Lauro, al momento dei fatti, era detenuto e sorvegliato e giammai sarebbe riuscito a mandare all'esterno degli ordini al proprio gruppo; d'altra parte, non vi sarebbe alcuna indicazione delle persone che avrebbero parlato con l'indagato. Del resto, dalle dichiarazioni di Capasso emergerebbe una discrasia, laddove si è affermata l'esistenza dell'ordine di uccidere le vittime designate e la richiesta di Vincenzo Di Lauro al clan Pagano affinché gli appartenenti a quest'ultimo intervenissero personalmente nei confronti dei traditori.
Dalla dinamica dei fatti, così rappresentata, sarebbe impossibile ricavare il coinvolgimento di Vincenzo Di Lauro, a fortiori se si tiene in considerazione il fatto che la quasi totalità dei collaboratori di giustizia ha affermato che il mandato omicidiario proveniva da Marco Di Lauro, escludendo il fratello; in particolare, si sostiene come siano state considerate impropriamente, dal Pubblico Ministero, le dichiarazioni di Accurso, volutamente tralasciate dai giudici del merito ritenendole irrilevanti. 4.4. In conclusione, il ricorso del Pubblico Ministero esorbiterebbe dai limiti entro i quali è ammesso il ricorso per cassazione, in quanto non si ravvisa alcuna manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata; al contrario, il Tribunale avrebbe affermato l'insufficiente gravità indiziaria sulla scorta del fatto che Vincenzo Di Lauro era detenuto al momento dell'omicidio e che tutti i collaboratori avevano indicato Marco Di Lauro quale mandante dell'omicidio, a 5 ./t/ir seguito del divieto di circolazione delle vittime designate all'interno del territorio del clan Di Lauro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318, del 20/01/2021, Rv. 281105 - 01).
È stato precisato, altresì, che sono precluse nel giudizio di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465, del 04/11/2020 Ud., dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, il provvedimento impugnato non risulta affetto dai vizi lamentati.
Il ricorso del Pubblico Ministero non può trovare accoglimento, in quanto chiede una nuova rivalutazione di merito degli elementi emersi nel corso delle indagini e, più precisamente, delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, così come interpretate nel corso della ricostruzione del compendio indiziario dal giudice della cautela nella motivazione del provvedimento impugnato. Occorre rammentare, peraltro, con riferimento al giudizio sulla gravità indiziaria, come la valutazione in proposito si distingua dal giudizio in sede dibattimentale, perché il primo è esito di una lettura ancora provvisoria degli elementi di indagine, che, quindi, ben potrebbero trovare un successivo approfondimento, corredato anche dall'eventuale sopraggiungimento di ulteriori elementi; ben potrebbe verificarsi la circostanza che, con la successiva rivalutazione e integrazione del compendio indiziario, si giunga ad un differente esito in sede di dibattimento, luogo designato per l'acquisizione della prova nel giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.Le censure mosse nell'atto di ricorso richiedono nuove valutazioni sul quadro investigativo; tali valutazioni non sono ammesse in sede di giudizio di legittimità, laddove la motivazione del provvedimento impugnato può essere censurata solo con riguardo ai vizi della illogicità e con