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Sentenza — n. 2351/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence for improper sentencing calculation regarding continuance of crimes under summary procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2351/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision regarding the calculation of the penalty for the continuance of crimes. The appellant argued that the lower court failed to apply the statutory reduction for summary procedure to the additional sentence imposed for the continued offense. The court ruled that the appellate judge erred by applying the continuance increase to the full base penalty rather than first applying the summary procedure reduction to the base, then increasing that reduced amount.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 442 cod. proc. pen.: When crimes are joined under summary procedure, the penalty increase for continuance must be calculated on the base sentence reduced by the summary procedure discount, not on the full base sentence.

Parole chiave

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continuity of crimes summary procedure penalty calculation sentencing error nullity of judgment diritto di visita sorvegliato osservanza dei termini proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
del Tribunale Ancona all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 442 cod. proc. pen.
Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 442 cod.
art. 442 cod. proc. pen
Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 442 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Ben Salam Samir
Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIERGIACOMI MARCO nato a LORETO il 24/06/1978 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo l ,/}Amvu,4-hp/v7c (),/ p", i/1,3 Delm 3F9,17"(71) udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Piergiacomi Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 28 febbraio 2023 con la quale, in parziale riforma della sentenza resa il 28 gennaio 2021 dal G.u.p. del Tribunale Ancona all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, il 17 maggio 2018 non aveva rispettato la prescrizione di non abbandonare il domicilio tra le 21:00 e le 7:00, non essendo stato reperito all'interno della propria abitazione alle 4:30 circa.

La Corte territoriale, in accoglimento del secondo motivo di appello, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato da lei giudicato e il medesimo reato ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, commesso il 16 gennaio 2019 e giudicato dal Tribunale di Ancona con sentenza del 26 marzo 2019, definitiva il 27 settembre 20219, irrogando la pena finale di mesi dieci di reclusione, così quantificata: pena base di mesi otto di reclusione per il reato commesso il 16 gennaio 2019, aumentata di mesi due di reclusione per il reato oggetto del presente procedimento.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 442 cod. proc. pen., perché la Corte di appello, riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e il reato giudicato dal Tribunale di Ancona con sentenza del 26 marzo 2019, non avrebbe applicato la diminuzione di un terzo alla pena di mesi due di reclusione irrogata per il reato posto in continuazione, nonostante lo stesso fosse stato giudicato all'esito di giudizio abbreviato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per il quale il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Ben Salam Samir, Rv. 276838).

Nella sentenza impugnata, al contrario, il giudice di merito è partito dalla pena base inflitta per il reato più grave e ha operato, poi, l'aumento per la continuazione, mentre avrebbe dovuto conteggiare dapprima la pena base per il reato più grave, disporre l'aumento per la continuazione e, da ultimo, applicare la diminuente per il rito scelto. Diversamente sarebbe stato se, partendo dalla pena base già diminuita per il rito, la Corte territoriale avesse disposto l'aumento per la continuazione specificando che anche tale aumento era stato determinato con la diminuente del rito scelto: in tal caso, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, tale modus procedendi avrebbe portato, sul piano aritmetico, agli stessi risultati (Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, non mass. sul punto).

Nel caso di specie, quindi, non risulta che l'aumento per la continuazione sia stato determinato con la diminuente del rito scelto per ogni singolo reato, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi fondato.

2. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, con rinvio per nuovo giudizio al giudice di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Cort