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Sentenza — n. 2349/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking sentences citing lack of logical error in lower court reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2349/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Roberto Napoletano and Ilde Saponaro inadmissible regarding their convictions for drug trafficking and related crimes. The lower court had logically applied sentencing guidelines and denied general mitigating circumstances based on the defendants' high capacity for offending, a reasoning the Supreme Court found sound and free from manifest illogicity. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 609, Art. 610 c.p.p.; The Court of Cassation holds that a lower court's refusal to grant general mitigating circumstances is not subject to cassation review if the reasoning is logical and based on relevant facts, even if not all arguments are explicitly addressed.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal drug trafficking offenses sentencing logic review general mitigating circumstances capacity for offending manifest illogicity standard court costs allocation traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 114 cod. proc. pen.
Secondo la ricorrente, infatti, il giudice del rinvio avrebbe offerto sul punto una motivazione illogica e contraddittoria, posto che lo stesso giudice di primo grado aveva già accertato la minima partecipazione ex art. 114 cod.
Art. 114 cod. pen.
Secondo la ricorrente, infatti, il giudice del rinvio avrebbe offerto sul punto una motivazione illogica e contraddittoria, posto che lo stesso giudice di primo grado aveva già accertato la minima partecipazione ex art. 114 cod.
art. 114 cod. pen
Nel caso di specie, pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, a nulla rilevando che, nel presente procedimento, era stata riconosciuta all'imputata la circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen.
art. 568 cod. proc. pen
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 568 cod.
art. 114 cod. proc. pen
Secondo la ricorrente, infatti, il giudice del rinvio avrebbe offerto sul punto una motivazione illogica e contraddittoria, posto che lo stesso giudice di primo grado aveva già accertato la minima partecipazione ex art. 114 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
La motivazione offerta dal giudice di merito, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NAPOLETANO ROBERTO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 19/11/1986 SAPONARO ILDE nato a BRINDISI il 18/10/1966 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo Il PG conclude, come da memoria già depositata, per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. MASSARI Ladislao conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; L'avv. SAVOIA Antonio si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Napoletano Roberto e Saponaro Ilde ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 26 ottobre 2022 che, in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Lecce il 23 giugno 2016 all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato: - Napoletano alla pena di anni undici e mesi otto di reclusione, in ordine ai reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo O), al reato continuato di produzione,traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup. (capo S), al reato continuato di estorsione aggravata (anche nella sua forma tentata), ai sensi degli artt. 629, secondo connma, e 628, secondo comma, n. 2, cod. pen. (capo T), al reato di lesione personale aggravata, ai sensi degli arti. 582 e 585 cod. pen. (capo W), al reato di porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo X) e al reato di lesione personale aggravata, ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen. (capo Y); - Saponaro alla pena di anni cinque, mesi undici di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, in ordine a tre reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup. (capi H1, L1, L7).

La Corte di appello di Lecce, con sentenza dell'Il luglio 2018, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato Napoletano alla pena di anni dodici di reclusione anche in ordine al reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo U), e aveva confermato la sentenza di primo grado nei confronti di Saponaro, che era stata condannata alla pena di anni sei e mesi tre di reclusione ed euro 21.000,00 di multa. La Corte di cassazione, con sentenza del 21 dicembre 2020, aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Lecce nei confronti di Napoletano, limitatamente al capo U, dopo aver evidenziato che il giudice di merito aveva illogicamente valutato il compendio probatorio, e, nei confronti di Saponaro, limitatamente alla determinazione della pena, posto che alla stessa era stata applicata una pena incongruente rispetto a quella applicata alla coimputata De Tommasi Liliana, ritenendo assorbita la doglianza circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello di Lecce, con la sentenza oggi impugnata, ha assolto Napoletano per insufficienza della prova della responsabilità in ordine al reato di detenzione di arma comune da sparo di cui al capo U e ha rideterminato in senso migliorativo la pena in capo a Saponaro, anche se non ha riconosciuto alla stessa le circostanze attenuanti generiche. 2.1. Napoletano, con ricorso a firma dell'avv. Savoia, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 627 cod. à proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché giudice del rinvio competente a decidere sarebbe stata la Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, e non la Corte di appello di Lecce, sezione promiscua. 2.2.

Napoletano, con ricorso a firma dell'avv. Belnnonte, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 132, 133 cod. pen., 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, dichiarata l'assoluzione in ordine al reato di cui al capo U, avrebbe rideternninato la pena finale in maniera errata. Secondo il ricorrente, infatti, il giudice del rinvio avrebbe omesso di considerare che la Corte di appello, con la sentenza parzialmente annullata, partendo dalla pena base di anni quindici di reclusione in ordine al reato più grave, aveva determinato in maniera indistinta l'aumento di pena per tutti i reati posti in continuazione - tra i quali anche il reato sub U - in anni tre di reclusione, prima della diminuzione di pena per la scelta del rito.

Nel caso di specie, pertanto, anche considerando che neanche il giudice di primo grado aveva offerto alcuna specifica motivazione in ordine ai singoli aumenti di pena per i reati posti in continuazione, il giudice del rinvio avrebbe dovuto ampiamente motivare le determinazioni in merito agli aumenti di pena stabiliti in ordine ai reati satellite e non limitarsi ad affermare in maniera apodittica che, per quanto qui interessa, l'aumento di pena per il reato sub U era pari a mesi sei di reclusione.

3. Saponaro denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 133, 62-bis cod. pen. e 627 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non ha concesso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, ma limitandosi a evidenziare che la precedente condanna in ordine al reato di associazione di tipo mafioso fosse sintomatica dell'elevata capacità a delinquere dell'imputata. Secondo la ricorrente, infatti, il giudice del rinvio avrebbe offerto sul punto una motivazione illogica e contraddittoria, posto che lo stesso giudice di primo grado aveva già accertato la minima partecipazione ex art. 114 cod. pen.dell'imputata nella realtà associativa e aveva applicato la circostanza aggravante della recidiva in via subvalente.

Nel ricorso, infine, si evidenzia la non congruità della pena anche rispetto a quella applicata a De Tommasi e il vizio di motivazione sul punto, anche considerando quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. L'atto di ricorso di Napoletano a firma dell'avv. Savoia è manifestamente infondato, perché la Corte di cassazione, con la sentenza del 21 dicembre 2020, ha annullato la sentenza di secondo grado con rinvio alla Corte di appello di Lecce, sezione promiscua, e non anche - come si sostiene nel ricorso - alla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto. In ogni caso, attesa l'assoluzione dell'imputato in ordine al capo di imputazione oggetto di esame del giudice del rinvio, si evidenzia l'assenza di interesse a impugnare del ricorrente.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 568 cod. proc. pen., nel delineare le regole generali in tema di impugnazione, dopo avere fissato al primo comma il principio di tassatività, stabilisce che la legittimazione a impugnare spetta soltanto a coloro ai quali la legge la conferisce espressamente - comma 3 - e subordina l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto astrattamente legittimato di un concreto interesse ad impugnare - comma 4 (Sez. U. n. 25457 del 28/06/2012, Campagne Rudie, non mass. sul punto).

Pertanto, essa deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). 2.2. L'atto di ricorso di Napoletano a firma dell'avv.

Belmonte è inammissibile, perché il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello, posto che il giudice di primo grado e il giudice di secondo grado che si era pronunciato prima dell'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione non avevano specificato i singoli aumenti di pena dei reati posti in continuazione, ha evidenziato che, considerando la gravità delle condotte accertate, era possibile stabilire un aumento di pena pari a mesi nove di reclusione in ordine ai reati in materia di stupefacenti di cui al capo S, pari a mesi nove di reclusione in ordine ai reati estorsivi di cui al capo T, per a mesi sei di reclusione in ordine ai reati in materia di armi di cui al capo U, pari a mesi sei di reclusione in ordine al reato di porto illegale di arma comune da sparo di cui al capo X, pari a mesi tre di reclusione in ordine al reato di lesione personale di cui al capo W e pari a mesi tre di reclusione in ordine al reato di lesione personale di cui al capo Y.

La Corte di appello, pertanto, ha ritenuto di pari gravità (e, quindi, ha stabilito per esse un pari trattamento sanzionatorio) le violazioni di ciascun gruppo di reati e, considerato il modestissimo incremento delle pene poste in continuazione, ha pienamente soddisfatto l'obbligo motivazionale sul punto, anche considerando che la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibili i motivi di ricorso dell'imputato in materia di determinazione della pena.

3. Il ricorso di Saponaro è inammissibile. La Corte di appello, fornendo sul punto ampia motivazione, in ossequio ai principi affermati nella sentenza di annullamento, considerata la pari portata contributiva dei ruoli di Saponaro e di De Tommasi, ha stabilito per la prima la medesima pena base pari ad anni nove di reclusione ed euro 30.000,00 di multa applicata a quest'ultima in ordine al reato Li, ridotta per l'effetto della circostanza attenuante ex art. 114 cod. proc. pen. prevalente sulla circostanza aggravante della recidiva ad anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 21.500,00 di multa e ulteriormente modificata, applicando gli aumenti di pena dei reati posti in continuazione già stabiliti dal giudice di primo grado.

La motivazione in punto di rideterminazione della pena, pertanto, appare del tutto congrua e logica, priva di inadeguatezza comparativa), La ricorrente, inoltre, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche era giustificata dall'elevata capacità a delinquere dell'imputata, dimostrata dalla reiterazione delle plurime e gravi condotte accertate nel presente procedimento e dalla precedente condanna in ordine al reato di associazione di tipo mafioso, sintomatica dell'assoluta insensibilità della stessa all'efficacia rieducativa della lunga pena detentiva inflittale.

Nel caso di specie, pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, a nulla rilevando che, nel presente procedimento, era stata riconosciuta all'imputata la circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen. La motivazione offerta dal giudice di merito, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma di danaro che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso di Napoletano particolarmente evidente, perché risultante con chiarezza dal dispositivo della sentenza del 21/12/2000 della Corte di legittimità, appare equo determinare nella misura di euro 5000 nei suoi confronti e di euro 3000 nei confronti di Saponaro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì Napoletano Roberto al versamento della somma di eu