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Sentenza — n. 2094/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding execution order against absent defendant due to irreperibility and procedural limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2094/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the defense lawyer for Ricardo Alberto Santana Castillo against the Bergamo execution order. The defendant had been tried in absentia after choosing the public defender without contacting them, and the execution order was suspended then revoked due to his irreperibility. The court held that claims regarding the trial's fairness must be raised via rescission of the judgment, not execution incidents, and that notification guarantees do not apply to missing or evaded defendants.

Regesto Legislator

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Art. 420-bis c.p.p.; Art. 656 c.p.p.: Claims regarding the validity of a trial in absentia must be pursued through rescission of the judgment, not execution incidents, and notification guarantees do not apply to irreperible or evaded defendants.

Parole chiave

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trial in absentia execution order irreperibility rescission of judgment notification guarantees public defender procedural limits procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 420-bis cod. proc. pen.
Santana Castillo è stato giudicato in assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen. siccome aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio in sede di verbale di identificazione, senza poi mettersi in contatto con il difensore di ufficio.
Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
In caso contrario avrebbe intrapreso il percorso di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Non si comprende allora come il giudice possa aver affermato che Santana Castillo non è stato pregiudicato né nel processo di cognizione né in quello di esecuzione.
Art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen.
In caso contrario avrebbe intrapreso il percorso di cui all'art. 656, comma 5, cod.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
280931, "non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi".
art. 420-bis cod. proc. pen
Santana Castillo è stato giudicato in assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020
Ciò non è stato fatto ed è principio non controverso che la richiesta di incidente di esecuzione, come autorevolmente statuito da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep.
Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019
pen., adducendo la prova o la probabilità che il condannato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, perché questo meccanismo di garanzia "non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso" - Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTANA CASTILLO RICARDO ALBERTO nato il 24/01/1969 avverso l'ordinanza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette le conclusioni del PG, dott. SIMONE PERELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Ricardo Alberto Santana Castillo di annullamento dell'ordine di esecuzione e degli atti conseguenti, tra cui la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione in relazione alla sentenza emessa il 9 marzo 2016, irrevocabile il 4 aprile 2016, per mancata conoscenza non solo dell'ordine di esecuzione ma anche del procedimento 'penale.

Santana Castillo è stato giudicato in assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen. siccome aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio in sede di verbale di identificazione, senza poi mettersi in contatto con il difensore di ufficio. Successivamente al passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, il pubblico ministero ha emesso e contestualmente sospeso l'ordine di esecuzione; quindi, sulla base del verbale di vane ricerche, ha emesso decreto di irreperibilità del condannato. Preso atto che non vi sono state richieste di concessione di misure alternative, il provvedimento di sospensione dell'ordine di esecuzione è stato revocato e poi messo in esecuzione una volta che il condannato è stato sorpreso a bordo di un'autovettura al casello autostradale di Genova, sprovvisto dei documenti di riconoscimento.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Santana Castillo, che ha dedotto vizio di violazione di legge, appuntando l'attenzione soprattutto a quanto avvenuto nella fase esecutiva. Santana Castilllo, dopo aver eletto domicilio presso il difensore di ufficio all'atto della denuncia a suo carico per il delitto di ricettazione, non ha più avuto notizie del procedimento di merito e, successivamente al passaggio in cosa giudicata della sentenza, non ha mai saputo dell'emissione dell'ordine di carcerazione nei suoi confronti. In caso contrario avrebbe intrapreso il percorso di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Non si comprende allora come il giudice possa aver affermato che Santana Castillo non è stato pregiudicato né nel processo di cognizione né in quello di esecuzione.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.2. É appena il caso di evidenziare che il procedimento di cognizione si è svolto secondo il rito dell'assenza e che, pertanto, ogni doglianza relativa all'asserita carenza delle condizioni per procedere con quella modalità avrebbe dovuto esser fatta valere con lo strumento della rescissione del giudicato. Ciò non è stato fatto ed è principio non controverso che la richiesta di incidente di esecuzione, come autorevolmente statuito da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931, "non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi".

3. Quanto alle doglianze relative specificamente alla fase dell'esecuzione, si osserva che il provvedimento di sospensione dell'ordine di esecuzione, ritualmente adottato, fu revocato a causa della emissione del decreto di irreperibilità. In ragione di questa condizione del condannato, il pubblico ministero non avrebbe potuto disporre la rinnovazione della notificazione dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione, a norma dell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., adducendo la prova o la probabilità che il condannato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, perché questo meccanismo di garanzia "non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso" - Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Rv. 276411 -.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali