Cassation court dismisses public prosecutor's appeal due to lack of concrete interest in annulling a revoked execution order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the public prosecutor's appeal inadmissible because the contested execution order had already been revoked and replaced by a new measure. The prosecutor argued that the lower court erred in applying the principle of single punishment regarding the deduction of time served. The court ruled that since the original order was superseded, the public prosecutor lacked a concrete and current interest in annulling it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.p.; Art. 37 c.p.p.: The public prosecutor's appeal is inadmissible if the contested decision concerns an execution order that has been revoked and replaced, as there is no concrete interest in annulling a provision whose effects have ceased.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: GUALAZZI LUCA nato a RHO il 26/06/1987 avverso l'ordinanza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette le conclusioni del PG, dott.ssa ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la nullità, per inefficacia originaria, dell'ordine di esecuzione della pena di mesi 4 e giorni 11 di reclusione emesso in data 27 febbraio 2023 nei confronti di Luca Gualazzi.
Il titolo esecutivo è illegittimo per la parte in cui comporta l'esecuzione di una pena residua per la condanna irrogata con sentenza n. 2687 del 2022 alla pena di un anno di reclusione, rispetto alla quale il condannato si trovava agli arresti domiciliari. A tale condanna, infatti, è stata data integrale esecuzione attraverso l'applicazione della misura degli arresti domiciliari per tutto il periodo di un anno. Dal 9 febbraio 2022, ossia da quando fu sottoposto agli arresti domiciliari, il condannato ha espiato la pena inflittagli per quel reato dalla menzionata sentenza n. 2687 del 2022, giacché tale misura restrittiva non fu revocata e non subì sospensione alcuna per la sopravvenuta, e indebita, esecuzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali concessa in relazione ad altre due condanne, irrogate con sentenze n. 8330 del 2016 e n. 3241 del 2019.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che ha dedotto vizio di violazione di legge. Premesso che il Tribunale ha dichiarato la nullità di un ordine dì esecuzione che era stato già revocato e sostituito dal provvedimento di cumulo emesso il 12 maggio 2023, l'ordinanza è errata. La disposizione dell'art. 298, comma 2, cod. proc. pen. disciplina la possibile coesistenza di un provvedimento cautelare e di un ordine di esecuzione nei confronti del medesimo soggetto in relazione ai diversi titoli, definitivi e no. Non disciplina, invece, il procedimento di determinazione della pena nella fase esecutiva, regolato dal principio di unicità della pena di cui all'art. 76 cod. pen. Detto principio impone di determinare la pena unica da eseguire in presenza di più titoli esecutivi, detraendo in modo unitario e globale i periodi di detenzione e/o espiazione già sofferti, senza possibilità di imputare distintamente a ciascuna delle pene cumulate il medesimo periodo di espiazione/presofferto.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di un interesse attuale e concreto all'impugnazione.2. Come affermato dallo stesso ricorrente, il provvedimento da questi impugnato si è pronunciato sul ricorso del condannato diretto nei confronti di un ordine di esecuzione che, medio tempore, è stato revocato e sostituito con altro. Non vi può allora essere interesse della parte pubblica all'annullamento di un provvedimento il cui contenuto decisorio è limitato e specificamente riferito ad un ordine di esecuzione che non è più, perché sostituito da altro che nel frattempo esplica i suoi effetti senza che il provvedimento sottoposto ora a scrutino possa in qualche modo incidere su di esso, che è stato successivamente emesso.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per mancanza di interesse. Così de