Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal for procedural non-admissibility regarding omitted reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law. The appellant argued the lower court failed to address a specific point about the absence of pending cases, but the Court found the original decision had already considered this argument and deemed it unfounded based on the applicant's life experience. Consequently, the Court ruled that the appeal violated the limits of the extraordinary remedy, which only applies to clear perceptual errors or undisputed facts, not re-evaluations of discretionary choices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 bis cod. proc. pen.; The extraordinary appeal remedy is strictly limited to cases involving clear perceptual errors or undisputed facts, excluding further review of discretionary evaluative choices made by the court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATALDI SALVATORE nato a MODICA il 15/04/1967 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato MADERA MARIA LUISA del foro di ROMA, in sostituzione, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato PLATANIA ENRICO del foro di RAGUSA in difesa di CATALDI SALVATORE, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e di procedere sull'eventuale giudizio rescissorio. IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Quinta Sezione Penale in sede, con sentenza emessa in data 4 novembre 2022 (numero 3422 del 2023) ha dichiarato, in riferimento all'atto proposto da Cataldi Salvatore, la inammissibilità del ricorso. Ne è derivata la irrevocabilità della sentenza allora impugnata, emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 23 giugno 2021.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario - ai sensi dell'art.625 bis cod.proc.pen. - Cataldi Salvatore, nelle forme di legge. 2.1 II ricorrente deduce l'omessa motivazione su un punto oggetto di ricorso ed ed evidenzia, in sintesi, che:
a) la Corte di Cassazione, nella decisione impugnata, avrebbe erroneamente interpretato il contenuto del primo motivo di ricorso, in riferimento alla dedotta 'illegittimità' della richiesta della Pubblica Amministrazione di indicare tutti i procedimenti pendenti e le condanne e non solo quelle aventi 'attinenza' con il rapporto di lavoro;
b) in particolare, si ribadisce che il Cataldi aveva, in effetti, attestato l'assenza di carichi pendenti e di condanne ritenendo che la richiesta fosse correlata alla tipologìa di rapporto di lavoro da instaurarsi, con evidenti ricadute sulla ricorrenza del dolo.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 3.1 Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. U. n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell'art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologìa estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu ()cui/.
O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività. Il parametro delle decisività dell'errore percettivo sul percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata rappresenta dunque il presupposto essenziale affinchè si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. III n. 47316 del 1.6.2017, rv 271145), così come è da escludersi la possibilità di ulteriore sindacato su scelte valutative realizzate nella decisione emessa dalla Corte di Cassazione. 3.2 Nel caso in esame, dall'esame degli atti risulta che la Corte di Cassazione, nella decisione oggi impugnata, ha preso in esame il motivo di ricorso (il primo) relativo alla pretesa assenza di elemento psicologico del reato.
La deduzione difensiva (contenuta nell'originario atto di ricorso), pertanto, non è stata affatto ignorata ma è stata ritenuta manifestamente infondata in ragione del fatto che il modulo prestampato riportava con la dovuta chiarezza la necessità di indicare la esistenza, o meno, di carichi pendenti o precedenti penali. Il motivo di ricorso è stato disatteso anche in ragione di valutazioni correlate alla esperienza di vita del Cataldi, che lo poneva in condizioni di comprendere il contenuto della richiesta, il che ulteriormente ha portato ad escludere che la condotta fosse qualificabile in termini meramente colposi.
I limiti ontologici del ricorso straordinario - prima illustrati - impediscono, pertanto, di procedere oltre nella verifica dei contenuti della decisione impugnata, trattandosi di temi squisitamente valutativi e non correlati al preteso errore percettivo. 3.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 5 ottobre