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Sentenza — n. 2080/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of notification to the newly appointed defense counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2080/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Capacchione's appeal inadmissible, ruling that the procedural defect alleged by his new defense counsel was non-existent. The lower court had notified the decision to the new lawyer, who had attended the hearing, while the previous lawyer received the formal notice. The Court held that the appeal deadline began upon receipt of the deposit notice, not the substantive ruling, thereby validating the notification process.

Regesto Legislator

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Art. 71 bis O.P.; Art. 128 c.p.p.: The appeal period commences from the communication of the deposit notice containing the decision's operative part, not the full ruling itself, rendering an appeal inadmissible if the new defense counsel was properly notified of the deposit.

Parole chiave

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procedural nullity defense rights violation notification rules deposit notice inadmissibility appeal difensore di fiducia delega del possesso indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 71 bis O.P.
Pertanto, si deduce la violazione dell'art. 71 bis 0.P., che determina la nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa.
Art. 71 ter O.P.
Peraltro, il termine di impugnazione di cui all'art. 71 ter O.P. decorrerà dalla data di comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento decisorio: invero, nei procedimenti di esecuzione, sorveglianza, e camerali in genere, disciplinati rispettivamente dagli artt.
Art. 666 c.p.p.
Art. 678 c.p.p.
666, al comma 6 (richiamato dall'art. 678), e 127, al comma 7 (Sez.
Art. 127 c.p.p.
Art. 128 c.p.p.
Art. 128 c.p.p. comma 6
Art. 128 c.p.p. comma 7

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 34863 del 31/05/2022, Crea, Rv. 283497
678), e 127, al comma 7 (Sez. 1, n. 34863 del 31/05/2022, Crea, Rv. 283497;
Sez. 1, n. 6919 del 24/11/2011, Sebastiani
Sez. 1, n. 4958 del 13/07/1999, Grimaldi, Rv. 214043-01
2012, Sebastiani; Sez. 1, n. 4958 del 13/07/1999, Grimaldi, Rv. 214043-01).
Sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CAPACCHIONE VINCENZO, nato a MARGHERITA DI SAVOIA il 23/03/1965 avverso l'ordinanza del 21/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, VINCENZO SENATORE, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/12/2022, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto l'istanza di misura alternativa dell'affidamento in prova proposta da Vincenzo Capacchione, ammettendo il condannato alla detenzione domiciliare.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Gilberto Ottaviani, deducendo con unico motivo violazione di legge processuale, per non essere stata disposta la notificazione al nuovo difensore di fiducia - giusta nomina depositata telematicamente in data 29/11/2022, ed in forma cartacea all'udienza camerale del 21/12/2022 - del provvedimento decisorio, che invece era stato notificato al precedente difensore. Pertanto, si deduce la violazione dell'art. 71 bis 0.P., che determina la nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Come ha affermato lo stesso ricorrente, il nuovo difensore di fiducia aveva partecipato all'udienza fissata per la decisione sulle istanze di misure alternative e il provvedimento finale era stato regolarmente notificato al diretto interessato. Ne consegue che nessuna nullità del procedimento o della decisione è intervenuta nel caso di specie, nemmeno di carattere relativo. Peraltro, il termine di impugnazione di cui all'art. 71 ter O.P. decorrerà dalla data di comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento decisorio: invero, nei procedimenti di esecuzione, sorveglianza, e camerali in genere, disciplinati rispettivamente dagli artt. 666, 678 e 127 cod. proc. pen., l'atto da notificare - avuto riguardo alla regola dettata dall' art. 128 stesso codice, in base alla quale il cancelliere ha l'obbligo di notificare o comunicare ai soggetti titolari del diritto di impugnazione soltanto «l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo» della decisione adottata - è da ritenere costituito soltanto dal suddetto avviso e non dall'ordinanza decisoria, a nulla rilevando che a questa, per chiarezza e sinteticità di linguaggio, facciano riferimento i citati artt. 666, al comma 6 (richiamato dall'art. 678), e 127, al comma 7 (Sez. 1, n. 34863 del 31/05/2022, Crea, Rv. 283497;

Sez. 1, n. 6919 del 24/11/2011, dep. 2012, Sebastiani; Sez. 1, n. 4958 del 13/07/1999, Grimaldi, Rv. 214043-01).

2. Pertanto il ricorso risulta inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 5 ottobre 2023 Il Consigliere este