Cassation Court annuls appeal ruling on active recusal mitigation for attempted murder victim Stefano Rossi due to voluntary conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the application of active recusal mitigation for the attempted murder of Stefano Rossi while dismissing the appeal on other grounds. The prosecution argued that the defendant's assistance was motivated by a desire to alter the factual narrative, yet the Court found this insufficient to negate voluntariness. Consequently, the case is remanded for a new trial to reassess the mitigation specifically for the offense against Rossi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 c.p.; Art. 62 c.p.: Active recusal mitigation applies when the offender voluntarily prevents the intended result, provided the conduct is not externally conditioned and objectively capable of averting the harm.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE VITO MASSIMO nato a SPERLONGA il 04/02/1965 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato BREDA ALDO MARIA del foro di ROMA per la Parte Civile ROSSI STEFANO. E' presente l'avvocato PEPI JACOPO del foro di FIRENZE in difesa di DE VITO MASSIMO. L'avvocato BREDA conclude associandosi alle conclusioni del PG chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Deposita le conclusioni e nota spese. L'avvocato PEPI conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. _ 4
RITENUTO IN FATTO
1. Nei confronti di De Vito Massimo è stata esercitata l'azione penale per il delitto di tentato omicidio commesso (in concorso con Lattanzi Chiarina, mandata assolta in primo grado) in danno di Lattanzi Claudio e Rossi Stefano, aggravato da motivi futili. Fatto avvenuto in Zagarolo il 10 gennaio del 2017. 1.1 La decisione di primo grado è stata emessa dal Tribunale di Tivoli in data 26 marzo 2021. Il Tribunale ha affermato la penale responsabilità di De Vito Massimo, con esclusione della contestata aggravante, e riuniti i reati dal vincolo della continuazione ha quantificato la pena in quella di anni dieci di reclusione. 1.2 La Corte di Appello di Roma con sentenza emessa in data 23 settembre 2022 ha confermato la prima decisione.
2. In estrema sintesi, la ricostruzione del fatto operata in sede di merito si è basata su:
a) le risultanze di prova generica, rappresentate dai referti medici relativi alle due persone offese (colpite in più punti del corpo, con ferite penetranti da punta e taglio) e dalla immediata ricognizione del luogo ove era avvenuto il fatto, con sequestro di un grosso coltello da cucina;
b) le immagini estratte dal sistema di videosorveglianza posto all'esterno della abitazione teatro dei fatti (da cui risulta che l'azione delittuosa si è consumata all'interno dell'appartamento di Lattanzi Claudio e Lattanzi Chiarina nel giro di 7 minuti circa);
c) i risultati delle intercettazioni ambientali eseguite presso il luogo di ricovero ospedaliero di Lattanzi Claudio (riportate da pag.11 a pag. 31 della decisione di primo grado);
d) le dichiarazioni rese dalle due persone offese. 2.1 Nel valutare il complesso delle emergenze probatorie il Tribunale afferma che non vi è dubbio alcuno sulla dinamica dei fatti. L'azione si è svolta all'interno della cucina della abitazione - in comunione ereditaria tra Lattanzi Claudio e la sorella Chiarina, moglie del De Vito - e trova i suoi antecedenti causali nella conflittualità esistente da tempo tra i Lattanzi, in ragione delle modalità di utilizzo del bene comune. Al 2 Si ritiene che la lite verbale era insorta tra Lattanzi Claudio (che era intento a tagliare un pezzo di hashish con l'amico Rossi Stefano) e Lattanzi Chiarina.
Nel corso del litigio verbale è intervenuto il De Vito che, impossessatosi del grosso coltello da cucina, si scagliò contro il Lattanzi Claudio e il Rossi colpendoli più volte, anche in zone vitali (alla schiena per quanto riguarda il Lattanzi, al torace per quanto riguarda il Rossi). Dalle immagini del sistema di videosorveglianza emerge che sia il Lattanzi che il Rossi, visibilmente feriti, scapparono dalla abitazione. Il De Vito ebbe a soccorrere il solo Rossi, che venne portato dallo stesso De Vito e dalla Lattanzi Chiarina al pronto soccorso.
Viene respinta la tesi della legittima difesa, sostenuta dagli imputati. Viene escluso che la condotta attiva di soccorso portata verso Rossi Stefano possa configurare l'ipotesi del recesso attivo. In secondo grado si è trattato, essenzialmente, il tema della legittima difesa (ritenuta non configurabile in fatto) e quello della qualificazione giuridica del fatto.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, nelle forme di legge, De Vito Massimo. Il ricorso è affidato a dieci motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego di acquisizione integrale della videoregistrazione ex art. 603 cod.proc.pen. . Secondo la difesa l'acquisizione integrale dei files (derivanti dalla telecamera posta all'esterno della abitazione) avrebbe potuto sostenere la tesi della legittima difesa (in rapporto ad eventuali registrazioni audio). Il diniego opposto dalla Corte di Appello è sostanzialmente immotivato. 3.2 Al secondo motivo si ripropone il medesimo tema sotto il profilo della mancata assunzione di prova decisiva. 3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego di acquisizione dei filmati derivanti dalle telecamere del pronto soccorso.
Si afferma che l'acquisizione avrebbe ulteriormente confortato la tesi per cui il soccorso prestato in favore del Rossi esclude la sussistenza dell'animus necandi e, dunque, del tentativo di omicidio. 3.4 Al quarto motivo si deduce violazione di legge in riferimento a quanto previsto dall'art.192 cod.proc.pen. .Si afferma che la Corte di Appello non ha proceduto ad una nuova visione delle immagini depositate dalla polizia giudiziaria e pertanto non poteva concretamente apprezzare la utilità e decisività delle richieste difensive. 3.5 Al quinto motivo si deduce vizio del procedimento di acquisizione e valutazione della prova.
Il Tribunale afferma di aver visionato i filmati - nella parte depositata - in camera di consiglio e ciò ha determinato violazione del contraddittorio. Si ripropone, inoltre, la tesi della legittima difesa, posto che l'imputato avrebbe solo reagito ad una aggressione fisica portata nei confronti della moglie. 3.6 Al sesto motivo si deduce vizio di inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in assenza del difensore. Si rappresenta che sono state utilizzate dichiarazioni rese nella fase iniziale del procedimento, in violazione di quanto disposto dall'art.63 cod.proc.pen. . 3.7 Al settimo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'art.52 cod.pen. .
Si ripercorrono le dichiarazioni rese dal De Vito e si evidenzia come le stesse siano state ritenute scarsamente credibili senza adeguato supporto dimostrativo. Il De Vito impugnò il coltello solo per difendere Lattanzi Chiarina dalle condotte aggressive poste in essere da Lattanzi Claudio e Rossi Stefano. La situazione di pericolo era dunque in atto. 3.8 All'ottavo motivo si deduce travisamento della prova in riferimento alla omessa valutazione della videoregistrazione. Si ribadisce che la visione del video avrebbe sostenuto la tesi difensiva in punto di legittima difesa. 3.9 Al nono motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della prova dichiarativa.
Si sostiene, in particolare, che l'avvenuta assoluzione di Lattanzi Chiarina rende la medesima del tutto credibile quando ha riferito dell'aggressione subsita, aspetto su cui in sede di merito non ci si è soffermati. Al contempo la assoluzione della donna incrina la credibilità complessiva delle persone offese.3.10 Al decimo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'art.56 comma 4 cod.pen. E' innegabile che la condotta tenuta nei confronti di Rossi Stefano è stata caratterizzata dall'avvenuto soccorso.
Ciò avrebbe dovuto, quantomeno, condurre alla applicazione della attenuante del recesso attivo. Il diniego è stato motivato in modo illegittimo, posto che la condotta tenuta dal De Vito è stata di certo volontaria ed ha, in concreto, impedito l'evento morte del soggetto rimasto ferito. Le considerazioni circa la concorrente volontà di fornire una diversa versione dei fatti, in ogni caso, non elidono il valore positivo della condotta di soccorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Risulta fondato esclusivamente il decimo motivo di ricorso, lì dove i restanti motivi sono da dichiararsi inammissibili.
2. Un primo gruppo di censure (motivi primo, secondo, terzo, quarto) riguarda il diniego di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art.603 cod.proc.pen., sotto il profilo della apparenza di motivazione. Si tratta di motivi che contengono doglianze inammissibili perché manifestamente infondate e relative ad elementi di prova di cui non è dimostrata la assoluta necessità nella economia del giudizio. 2.1 La difesa muove da un presupposto del tutto assertivo, in punto di possibile sostegno delle registrazioni alla tesi difensiva della legittima difesa.
Non si comprende, in verità, quale sia il nesso logico che consente di sostenere simile tesi, posto che - pacificamente - il fatto delittuoso è avvenuto all'interno della abitazione mentre la videocamera (per quanto riguarda il luogo del fatto) inquadrava esclusivamente la zona esterna alla abitazione. Dunque del tutto immune da vizi risulta la motivazione della decisione impugnata lì dove si è negata l'acquisizione integrale, essendo state riversate in atti le parti di interesse, rappresentate dagli accadimenti verificatisi al di fuori della abitazione (arrivo delle due persone offese/ precipitosa fuga dopo circa otto minuti delle due persone offese, visibilmente ferite). 5fi 5 Al tempo stesso, anche il supporto video dell'arrivo in pronto soccorso del Rossi nulla avrebbe aggiunto al dato obiettivo e incontrastato secondo cui fu proprio il De Vito a condurre la vittima presso il pronto soccorso.
3. Un secondo gruppo di censure (motivi quinto e ottavo) riguardano le modalità con cui si è proceduto, da parte del Tribunale, alla visione del video depositato (in camera di consiglio) e il fatto che la Corte di secondo grado non abbia autonomamente visionato il medesimo filmato. Anche in tal caso la inammissibilità delle doglianze è palese, posto che ben poteva il Tribunale esaminare in camera di consiglio l'elemento di prova (rappresentato dal video) e attestarne in sentenza la conformità a quanto riferito dalla polizia giudiziaria. Non vi è alcun obbligo di esaminare il dato probatorio - rappresentato dalla videoregistrazione - in contraddittorio tra le parti, così come la Corte di secondo grado, in assenza di rinnovazione istruttoria, non era certo tenuta a realizzare l'esame diretto del video. Ciò anche in ragione del fatto che, come si è già evidenziato, non si tratta di immagini che riproducono la parte interna dell'immobilet ove è avvenuto il fatto.
4. Il sesto motivo, in riferimento alle dichiarazioni rese dal De Vito nella immediatezza del fatto, è inammissibile per difetto di specificità. Ed invero, le decisioni di merito non si fondano su tale elemento, il che rende del tutto generica la doglianza.
5. Il settimo e il nono motivo riguardano la valutazione della prova e il diniego della legittima difesa. Si tratta di censure inammissibili perché tendenti alla rivalutazione di elementi di prova congruamente apprezzati in sede di merito. La tesi difensiva della legittima difesa è stata ritenuta priva di agganci fattuali - in sede di merito - in ragione della convergenza di più elementi che tendono a smentirla. Non vi è dubbio circa la pregressa conflittualità esistente tra Lattanzi Claudio e la coppia Lattanzi Chiarina- De Vito Massimo, ma tale dato rappresenta un antecedente causale che se da un lato spiega l'iniziale contrapposizione dialettica nulla aggiunge alla spiegazione dei fatti.
Le dichiarazioni rese dalle persone offese hanno trovato sostegno non soltanto nel dato obiettivo delle gravi ferite riportate da costoro (lì dove nessun segno evidente di colluttazione è stato rinvenuto sulla persona di Lattanzi Chiarina o sul ricorrente) ma dagli stessi contenuti delle captazioni di conversazioni intercorse, nella immediatezza del fatto, tra il Lattanzi Claudio e terze persone. La doglianza, in definitiva, si scontra con la logica valutazione dell'accaduto operata in sede di merito, insindacabile in sede di legittimità.
6. Il decimo motivo è, per converso, fondato. 6.1 La disposizione di legge di cui all'art.56 comma 4 cod.pen. testualmente recita: se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà. Il recesso attivo ha natura di circostanza attenuante e si realizza, dunque, quando il soggetto agente - avendo esaurito la condotta tipica - riesce ad impedire, con condotta volontaria, il verificarsi dell'evento. I presupposti di legge sono dunque rappresentati :
a) dalla volontarietà dell'azione;
b) dalla oggettiva utilità dell'azione, tesa ad interrompere il determinismo causale che porterebbe all'evento. 6.2 Nel caso in esame la condotta tenuta dal De Vito è certamente venuta in essere dopo il compimento del tentativo (il Rossi era stato colpito al torace e perdeva sangue) e prima facie appare tesa ad interrompere il nesso causale che avrebbe condotto al decesso della vittima (con immediato trasporto del Rossi in pronto soccorso). La esclusione della speciale attenuante è stata motivata in rapporto ad una finalità 'concorrente' di alterazione della prova, nel senso che si è rimproverato al De Vito di aver fornito, nella occasione del soccorso, una versione dei fatti tesa a rappresentare una diversa dinamica rispetto a quella reale. 6.3 Ora, ad avviso del Collegio, tale argomentazione non sorregge in modo legittimo la scelta di escludere l'applicabilità della circostanza attenuante.
In particolare, la volontarietà della condotta impeditiva non può ritenersi assente lì dove sia rinvenibile una concorrente finalità di fornire una diversa versione dei fatti, sempre che la condotta non risulti «condizionata» da fattori esterni che si inseriscono nel processo formativo della volontà. In altre parole, la disposizione di legge non richiede l'espressione di un giudizio di valore ma una presa d'atto di una condotta non imposta da circostanze esterne (dunque volontaria) e oggettivamente idonea ad impedire l'evento originariamente preso di mira (nel caso in esame la morte di Rossi Stefano).Non vi è peraltro, un reale contrasto interpretativo con i contenuti della decisione - citata nella sentenza di primo grado - n. 22817/2014 di questa Corte, posto che nel caso oggetto di detto arresto l'agente non aveva realmente prestato soccorso alla vittima ma, in modo opportunistico, segnalato a terzi che la persona offesa era stata colpita da malore.
E' evidente, dunque, che la condotta tenuta nel caso che ci occupa dal De Vito si è manifestata - per quanto risulta dalle sentenze di merito - in modo non coartato (ad es. presenza improvvisa di terzi o delle forze dell'ordine) e va valutata sotto il profilo della concreta idoneità ad evitare l'evento, ai fini della possibile applicazione della circostanza attenuante in parola. 6.4 Su tale punto, per quanto sinora detto, la decisione impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio. Va peraltro rilevato che nella determinazione della pena il Tribunale - data la equivalente gravità dei fatti nel momento della decisione - ha indicato come pena base della continuazione proprio il tentativo di omicidio commesso in danno di Rossi Stefano.
Lì dove in sede di rinvio si dovesse ritenere applicabile (nel solo caso del Rossi) la circostanza attenuante del recesso attivo, ciò renderebbe più grave la condotta di tentato omicidio commessa in danno del Lattanzi, con necessaria rielaborazione del trattamento sanzionatorio del reato continuato. Va, in ogni caso operata la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile Rossi Stefano in rapporto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in punto di responsabilità. /
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante del recesso attivo in relazione al reato in danno di Stefano Rossi e rinvia per nuovo giudizio su tale punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità in ordine ai delitti di tentato omicidio in danno di Lattanzi Claudio e Rossi Stefano.Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresent