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Sentenza — n. 2076/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of merit and procedural deposit issues.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2076/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the Procurator General's appeal inadmissible, citing both procedural defects regarding the electronic filing of the petition and substantive lack of merit. The defense argued that the lower court erred in assessing the weapon's suitability and the defendant's intent, while the prosecution contended the acts were merely threatening rather than premeditated murder. The court rejected the appeal because the contested issues involved factual evaluations and discretionary assessments of evidence that were not manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 582 c.p.p.; Art. 111-bis c.p.p.: The appeal is inadmissible when the petition fails to demonstrate a manifestly illogical error in the lower court's discretionary assessment of facts and evidence, or when procedural requirements for electronic filing are not met.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly illogical error discretionary assessment electronic filing defect procedural inadmissibility tentato omicidio minaccia assassinio qualificato

Disposizioni normative citate

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Art. 582 c.p.p.
Con memoria difensiva trasmessa digitalmente in data 30/9/2023, la difesa dell'imputato ha lamentato la violazione dell'art. 582 cod.
Art. 111-bis c.p.p.
per il mancato deposito telematico del ricorso del Procuratore generale, ai sensi dell'art. 111 bis cod.
art. 582 cod. proc. pen
Con memoria difensiva trasmessa digitalmente in data 30/9/2023, la difesa dell'imputato ha lamentato la violazione dell'art. 582 cod. proc. pen.
art. 111 bis cod. proc. pen
per il mancato deposito telematico del ricorso del Procuratore generale, ai sensi dell'art. 111 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017
La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMAnel procedimento nei confronti di: FILIPPI ROCCO, nato a PONTECORVO il 04/03/1973 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; udita la Procuratrice generale, OLGA MIGNOLO, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. GIULIANO MARIANO del foro di CASSINO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/11/2022 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino del 22/9/2019, che aveva condannato Rocco Filippi per il tentato omicidio di Serena Mastrotucci e per gli ulteriori reati di detenzione e porto di una pistola, nonché di danneggiamento di una vettura, fatti dell'8 maggio 2011, ha dichiarato la prescrizione di tutti i reati, previa riqualificazione del tentato omicidio nel reato ex art. 612, comma 2, cod. pen. 1.1. La vicenda segnava l'epilogo di un rapporto sentimentale tra l'impu- tato e la persona offesa, e seguiva un litigio avvenuto la sera precedente i fatti, quando Rocco Filippi si era recato presso l'abitazione della Mastrotucci e vi si era introdotto nonostante l'opposizione della ragazza e della madre; quindi, aveva offeso con epiteti ingiuriosi la ex fidanzata, pretendendo di sapere cosa lei avesse fatto la sera precedente ed impossessandosi anche del cellulare che le aveva regalato.

Quella stessa sera, l'imputato aveva raggiunto la sorella della Mastrotucci a casa di un'amica e l'aveva minacciata e schiaffeggiata al fine di farsi rivelare dove era stata la ex fidanzata. Inoltre, aveva danneggiato, colpendola a calci e pugni, la vettura della madre della persona offesa. La mattina successiva, 8 maggio, Rocco Filippi aveva citofonato all'abita- zione della famiglia Mastrotucci, restando in attesa della ragazza con la scusa di darle dei soldi per risarcire il danno cagionato alla vettura; Serena gli aveva ingiunto di andarsene, e in quel frangente aveva udito forti rumori, come pugni sul citofono.

Affacciatasi al balcone, l'uomo prendeva ad offenderla con i soliti epiteti ingiuriosi, poi infilava la mano in tasca ed estraeva un piccolo oggetto nero puntandolo contro la ragazza, la quale subito dopo udiva un colpo. Serena faceva appena in tempo a tirarsi indietro ed a rientrare in casa, avvisando i familiari che Filippi aveva una pistola. I Carabinieri, intervenuti nell'immediatezza per i rilievi balistici, avevano individuato la presenza di un foro del diametro di due centimetri sul cornicione sovrastante il balcone dal quale si era affacciata la persona offesa: tale foro risultava compatibile con l'azione di un proiettile deflagrato da una pistola di piccolo calibro. 1.2.

La Corte territoriale ha ritenuto che nell'azione commessa dal Filippi non fosse ravvisabile con la necessaria certezza né l'idoneità degli atti, in quanto il mancato ritrovamento della pistola e dei bossoli non consentiva di valutare le caratteristiche dell'arma da fuoco, da ritenersi comunque di piccolo calibro, né l'univoca direzione della condotta a cagionare la morte della persona offesa, potendo ritenersi che l'azione fosse diretta piuttosto ad intimidire la ragazza, anche considerando il tempo trascorso tra l'estrazione dell'arma e l'esplosione del colpo.

Perciò ha riqualificato il fatto come minaccia aggravata.( 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In primo luogo, il Pg ricorrente ha contestualizzato le condotte di reato nell'ambito della complessiva azione dell'imputato, posta in essere anche la sera precedente, osservando che l'intento del Filippi non poteva ritenersi meramente intimidatorio, ponendosi invece al culmine di una escalation di violenza verbale e fisica.

Anzi, l'aggressione era stata premeditata, come dimostrava il fatto che l'imputato si era procurato illegalmente una pistola e l'aveva portata indosso, già caricata, presso l'abitazione della persona offesa. L'esplosione di un unico colpo si spiegava per la necessità di dileguarsi in vista del pronto intervento delle forze dell'ordine; il tempo trascorso tra l'estrazione dell'arma e lo sparo era addebita- bile alla scarsa professionalità del Filippi nell'uso di armi. Il ricorso poi aggredisce il tema della ritenuta non idoneità degli atti, valorizzando la verificata scalfittura del cornicione del balcone, e soprattutto rivendicando che tale giudizio non è rispondente al criterio della prognosi ex ante della condotta, che impone di valutare la idoneità dell'azione a cagionare un esito letale, a prescindere dal risultato concretamente realizzato, tanto più che nella specie è dimostrato che il proiettile aveva effettivamente raggiunto il terzo piano dell'edificio, ove è situata l'abitazione in questione.

3. Con memoria difensiva trasmessa digitalmente in data 30/9/2023, la difesa dell'imputato ha lamentato la violazione dell'art. 582 cod. proc. pen. per il mancato deposito telematico del ricorso del Procuratore generale, ai sensi dell'art. 111 bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1.1. Va preliminarmente rilevato che, dal fascicolo processuale trasmesso a questa Corte, non risulta possibile verificare l'intervenuto deposito telematico dell'impugnazione, e dunque la fondatezza della dedotta violazione dell'art. 582 cod. proc. pen. 1.2. Nel merito, si rileva che le doglianze della parte pubblica ricorrente presentano natura rivalutativa e fattuale, sollecitando una diversa valutazione di elementi soggetti ad apprezzamento di merito, quali la idoneità degli atti e la univocità della condotta.La Corte territoriale ha espresso ragionevoli dubbi sul profilo della idoneità degli atti in assenza dell'arma nonché dei bossoli, ed ha osservato che non è databile con certezza la scalfittura del balcone, che potrebbe essere stata preesistente agli avvenimenti per cui è processo.

Ha poi argomentato che le condotte offensive del Filippi non erano senz'altro univocamente significative di volontà omicida, ma potevano anche attribuirsi all'intenzione di sottoporre la ex fidanzata a minacce a mano armata, ciò desumendo dall'esplosione di un unico colpo, peraltro alquanto distanziato dall'estrazione della pistola, così da dare modo alla persona offesa di ritrarsi dal balcone. Trattasi di valutazioni di natura squisitamente di merito, non passibili di diverso apprezzamentog in questa sede in quanto sorrette da argomenti non manifestamente illogici»; il che rende ragione dell'impossibilità di ritenere ammissibile l'impugnazione proposta dal Procuratore generale.

2. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così decis