Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for violating mandatory residence restriction order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower courts' conviction for violating a mandatory residence restriction. The appellant argued the administrative order lacked factual basis for classifying him as socially dangerous and failed to prove the interruption of his stay. The court rejected these claims, noting the integrated reasoning of the lower sentences clearly established his dangerousness based on prior crimes and police records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011; Art. 521 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that a double-conforming judgment creates a single decisional corpus where the lower courts' reasoning regarding the administrative measure's legality must be fully examined, and generic appeals lacking specific factual rebuttal are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIMMINO MASSIMO, nato a NAPOLI il 26/7/1974 avverso la sentenza dell'08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI; lette le conclusioni della Procuratrice generale, OLGA MIGNOLO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza della Corte di appello di Bologna in data 8/2/2022, è stata confermata la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale in sede del 18/3/2021, che - a seguito di giudizio abbreviato - aveva condannato Massimo Cimmino alla pena di un mese di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011, per avere violato il divieto di fare rientro nel comune di Caste! San Pietro Terme, imposto con foglio di via obbligatorio per anni tre, emesso dal Questore di Bologna in data 28/12/2018, in quanto l'imputato veniva identificato presso l'area di servizio "Sillaro Ovest" di detto comune in data 25/4/2019.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. Fabiola De Ronzo, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione alla legittimità del provvedimento amministrativo violato. Assume il ricorrente che detto provvedimento non esplicita gli elementi di fatto che hanno indotto a ritenere il Cimmino appartenente ad una delle categorie di pericolosità indicate nell'art. 1 della Legge n. 1423 del 1956, nonché non chiarisce i motivi per cui egli debba ritenersi socialmente pericoloso, concetti non coincidenti. 2.2.
Erronea applicazione di legge processuale in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione. Si rileva che nel caso di specie è stata contestata la violazione del foglio di via nella forma del divieto di ritorno, ma da tale contestazione l'imputato doveva essere assolto poiché - avendo già in precedenza violato la medesima norma - non vi era prova dell'interruzione della permanenza. 2.3. Con memoria del 28/9/2023, trasmessa digitalmente, la difesa del ricorrente ha ribadito le argomentazioni del ricorso, chiedendone l'accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico. Va preliminarmente rilevato che nel caso di specie ci si trova al cospetto di una pronuncia cosiddetta "doppia conforme", il che postula che le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. 1.1.
Ciò premesso, il primo motivo di impugnazione - che lamenta la carente indicazione degli elementi di fatto sulla cui base il Cimmino è stato classificato come appartenente ad una delle categorie di pericolosità indicate nell'art. 1 della Legge n. 1423 del 1956 - è destituito di fondamento, oltre a difettare di correlazione con le argomentazioni delle pronunce di merito. Invero, dalle due sentenze integrate emerge la diffusa motivazione che ha respinto la dedotta illegittimità del provvedimento questorile, il quale ha indicato le ragioni della ritenuta pericolosità sociale dell'imputato, condannato per reati di vendita di prodotti con segni mendaci, per insolvenza fraudolenta e per altre contrav- venzioni, e presenta diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico: ne è logicamente derivata l'inquadrabilità del Cimmino nella lett.
b) dell'art.
1. Inoltre, egli annovera ben ventotto decreti penali di condanna per violazione della misura di prevenzione. 1.2. Tale ultima notazione rileva anche per escludere ogni fondatezza della seconda censura: infatti, è noto che la permanenza cessa con la pronuncia della sentenza di condanna. Peraltro, tale doglianza pecca di genericità, come ha rilevato anche la Procuratrice generale, non rendendo chiaro il riferimento alla pretesa violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento t.0 E,2 delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ?3- ) itFc 1cgr:- n1 _ ammende. r i P