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Ordinanza — n. 1920/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a clerical error in a criminal judgment regarding omitted charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1920/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione annulled a portion of a lower court's decision due to a clerical omission of a specific charge in the written judgment. The court found that while the decision declared the conviction irrevocable for other crimes, it failed to mention the fourth charge, constituting a material error. Consequently, the Supreme Court ordered the correction of the judgment text to include the omitted offense.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Art. 625-bis cod. proc. pen.: A material error in the written judgment or role transcript that omits a charge from the annulment decision must be corrected to ensure the irrevocability of the judgment applies to all intended offenses.

Parole chiave

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clerical error correction material defect judgment omitted charge annulment corte di cassazione codice di procedura penale errore nella commisurazione della pena modifica della sentenza correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente 0(1- iV/9-0 sui ricorsi proposti da: FORTUNA FRANCESCO SALVATORE nato a TROPEA il 27/08/1980 FEBBRARO DOMENICO nato a VIBO VALENTIA il 26/03/1993 BARBIERI ONOFRIO nato a VIBO VALENTIA il 10/01/1980 BONAVITA DOMENICO nato a VIBO VALENTIA il 01/06/1979 FRUCI VINCENZINO nato a LAMEZIA TERME il 26/03/1976 LOPREIATO GIUSEPPE nato a SORIANO CALABRO il 29/10/1994 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente MONICA BONI; lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLE Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che, con sentenza in data 2 maggio 2023 la Corte di cassazione, v sezione prima penale, nel procedimento nr. 38502/2023 r.g. ha annullato nei confronti di Bonavota Domenico la sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Catanzaro limitatamente ai reati di cui ai capi E), F) e G) con rinvio per nuovo giudizio su tali capi ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Catanzaro considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza ed in quello trascritto nella sentenza documento risulta omessa l'indicazione di annullamento della sentenza impugnata anche in riferimento al reato capo H), da ritenersi frutto di errore materiale, posto che con la medesima decisione si è dichiarata l'irrevocabilità della sentenza impugnata nei confronti del medesimo Bonavota per i restanti reati di cui ai capi I, L) e M), senza nessun accenno al reato capo H); ritenuto che il predetto errore va emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen.

P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e riportato nella sentenza documento che ha definito il procedimento n. 38502/2022 R.g. del 2 maggio 2023 su ricorso di Bonavota Domenico nel senso che in luogo delle parole "reati di cui ai capi E), F) e G)" sia scritto e letto "reati di cui ai capi E), F), G) e H)". Si annoti in calce al dispositivo scritto sul ruolo dell'udienza del 2 maggio 2023 e sull'originale della sentenza documento. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2