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Ordinanza — n. 1919/2024 — snpen Generato dall'IA

Court corrects lower court error removing Ministry's liability for procedural costs due to immunity principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1919/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court ordered a correction to the lower court's judgment regarding procedural costs. The Ministry of Justice argued that the previous ruling incorrectly imposed financial liability on the state, which is exempt from such costs under the principle of non-succumbing. The court agreed that the lower court's decision to condemn the Ministry was a material error and mandated its removal.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis; Art. 130 cod. proc. pen.: The State is exempt from the burden of costs under the principle of non-succumbing; therefore, a lower court judgment erroneously condemning the State to pay procedural expenses constitutes a material error subject to correction.

Parole chiave

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State Immunity Procedural Costs Material Error Correction of Judgment Non-Succumbing Principle condono delle spese procedurali correzione di errore materiale errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis cod. proc. pen.
Art. 130 cod. proc. pen.
ritenuto che il predetto errore va emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. nel senso che va eliminata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; visti gli artt.
art. 130 cod. proc. pen
ritenuto che il predetto errore va emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente O tvg sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di: PIPITONE VINCENZO nato a TORRETTA il 05/02/1956 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE dl ROMA udita la relazione svolta dal Presidente MONICA BONI; lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI 41 Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che, con sentenza in data 26 ottobre 2023 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 17075/2023 r.g. ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nei confronti di Pipitone Vincenzo e ha condannato il proponente al pagamento delle spese processuali; considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udien2:a risulta stabilita la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali che deve ritenersi frutto di errore materiale, posto che il predetto Ente è sottratto all'onere conseguente al principio di soccombenza (Sez.

U, n. ritenuto che il predetto errore va emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. nel senso che va eliminata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen. P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 17075/2023 r.g. del 26 ottobre 2023 su ricorso del Ministero della Giustizia con eliminazione della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si annoti in calce al dispositivo scritto sul ruolo dell'udienza del 26 ottobre 2023.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024.