Italian Court dismisses appeal against refusal of probation service due to lack of work, requiring social utility proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Ion Strimbeanu's appeal against the Bologna supervision tribunal's refusal to grant probation service. The lower court denied the measure because the defendant had no current employment or reintegration plan, despite having a suitable residence and low residual sentence. The appellate court ruled that unemployment alone does not bar probation but requires surrogation by socially useful activities like volunteering, which the defendant failed to demonstrate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 Ord. pen.; Art. 656, comma 6 cod. proc. pen.: The lack of stable employment is not an absolute bar to probation service but must be surrogated by demonstrable socially useful activities to ensure effective social reintegration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STRIMBEANU ION nato il 13/12/1975 avverso l'ordinanza del 10/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio RITENUTO IN IFATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, pronunciandosi sulle istanze di misure alternative presentate da Ion Strinnbeanu ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. len., ha concesso al condannato la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, negando però l'affidamento in prova al servizio sociale.
Il giudice a quo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova sul rilievo del mancato svolgimento, da parte dell'interessato, di una attività lavorativa o comunque risocializzante e, dunque, in considerazione dell'assenza di una adeguata progettualità, sulla quale fondare la più ampia misura alternativa. Il Tribunale ha ritenuto, invece, di poter concedere la detenzione domiciliare, stante la disponibilità di un domicilio idoneo, nonché considerata la natura dei reati costituenti titolo detentivo (diversi da quelli previsti dall'art. 4-bis Ord. pen.), l'entità della pena detentiva residua (non superiore a due anni) e, infine, in ragione della pericolosità sociale del condannato, che risultava contenibile a mezzo delle restrizioni e dei controlli connessi all'obbligo di permanenza presso l'abitazione.
2. Ricorre per cassazione Ion Strimbeanu, a mezzo dell'avv. Roberto Pietro Bernocchi, articolando un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 47 Ord. pen., per avere il Tribunale ritenuto essere la mancanza di attività lavorativa, o comunque risocializzante, una condizione ostativa alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. L'ordinanza sarebbe affetta, inoltre, da vizio della motivazione, in quanto essa non tiene conto della concreta situazione nella quale versa il condannato, il cui stato di disoccupazione ha natura temporanea e contingente, avendo il medesimo lavorato sino al 07/11/2022, data nella quale cessava il contratto di lavoro con l'imprese edile che lo aveva alle proprie dipendenze. Il Tribunale non ha considerato, infine, che il ricorrente è gravato da un solo precedente penale, relativo a un tentato furto commesso nell'anno 2013.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.2. Il provvedimento di rigetto della invocata misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio Sociale, come già chiarite in parte narrativa, è fondato sul presupposto dell'essere il condannato attualmente privo di qualsivoglia attività lavorativa. Tale condizione, secondo una giurisprudenza da lungo tempo consolidata di questa Corte, che va qui richiamata e ribadita, non è in re ipsa ostativa al chiesto beneficio. La mancanza di stabile occupazione lavorativa (oppure, almeno, di una seria prospettiva di futuro reinserimento nel modo del lavoro) può essere surrogata, infatti, dalla dimostrazione dello svolgimento di attività socialmente utili, anche nel campo del volontariato, che presentino connotazioni tali da consolidare nel condannato un virtuoso progresso nella rieducazione sociale.
E quindi, vero che la mancanza di stabile occupazione non è, essa sola, fattore impeditivo rispetto alla possibile concessione dell'affidamento in prova (in quanto parametro estremamente evocativo, ma apprezzabile solo in stretta correlazione ad altri elementi, quali i precedenti penali, la condotta inframuraria e, infine, la partecipazione al trattamento rieducativo). Occorre, però, che tale carenza appaia significativamente surrogata dallo svolgimento di attività socialmente utili, anche di tipo volontaristico, in grado comunque di rivestire una tale positiva valenza, da consolidare nel condannato un iter virtuoso, informato alla prosecuzione nel cammino di rieducazione sociale e nel progressivo reinserimento, all'interno di un contesto non deviante (Sez. 1, n. 1619 del 13/03/1996, De Palma, Rv. 204611;
Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009, Gennari, Rv. 244735; Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013; E. A., Rv. 256024).
3. Come osservato dal Tribunale di sorveglianza di Bologna nell'impugnato provvedimento - con motivazione congruente, lineare e priva di spunti di contraddittorietà logica e, pertanto, destinata a rimanere immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità - nulla di tutto ciò è emerso, nei confronti del condannato, né è stato da questi rappresentato o documentato. Non si ha conoscenza di possibili prossime assunzioni del ricorrente, né sussistono riferimenti ad attività solidaristiche o di volontariato, oppure ad altra tipologia di occupazione, che possa apparire comunque atta a svolgere una funzione in qualche modo rieducativa e risocializzante. in tale ottica, la decisione reiettiva impugnata appare del tutto conforme, sia al sopra delineato quadro di norme, sia ai principi di diritto enunciati da questa Corte.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual