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Sentenza — n. 1916/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1916/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1916/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Laura Cecilia Maria Di Palermo, rilevandone la irreperibilità e, consequenzialmente, sottolineando il disinteresse da ella dimostrata verso la procedura e verso la espiazione della pena; in ragione di ciò, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha giudicato ineseguibile allo stato la invocata misura alternativa, valutando peraltro la non meritevolezza della condannata, sul punto, in quanto sostanzialmente sottrattasi in modo volontario all'esecuzione della pena.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 1916/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Laura Cecilia Maria Di Palermo, rilevandone la irreperibilità e, consequenzialmente, sottolineando il disinteresse da ella dimostrata verso la procedura e verso la espiazione della pena; in ragione di ciò, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha giudicato ineseguibile allo stato la invocata misura alternativa, valutando peraltro la non meritevolezza della condannata, sul punto, in quanto sostanzialmente sottrattasi in modo volontario all'esecuzione della pena.

Parole chiave

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misure sostitutive della carcerazione proroga della carcerazione preventiva controllo periodico della detenzione misura meno grave alternativa di rifugio interno diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Raffaello Boni, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PALERMO LAURA CECILIA MARIA nato a MILANO il 11/05/1969 avverso l'ordinanza del 22/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Laura Cecilia Maria Di Palermo, rilevandone la irreperibilità e, consequenzialmente, sottolineando il disinteresse da ella dimostrata verso la procedura e verso la espiazione della pena; in ragione di ciò, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha giudicato ineseguibile allo stato la invocata misura alternativa, valutando peraltro la non meritevolezza della condannata, sul punto, in quanto sostanzialmente sottrattasi in modo volontario all'esecuzione della pena.

2. Ricorre per cassazione Laura Cecilia Maria Di Palermo, a mezzo dell'avv. Raffaello Boni, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano si fonda - in via esclusiva - sul contenuto della nota trasmessa dai Carabinieri di Varese il 21/12/2022, senza tenere minimamente conto, però, di quanto accaduto nel periodo di tempo successivo all'inoltro dell'istanza, ossia degli accadimenti che hanno impedito alla condannata di comunicare, in modo tempestivo, il mutamento di residenza e le varie problematiche medio tempore insorte.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Gli infausti accadimenti rappresentati, pur nella loro indubbia drammaticità, avrebbero consentito comunque alla condannata di mantenere un comportamento leale e collaborativo con l'A.G.

4. La doglianza difensiva è infondata. All'indomani della presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato ha l'obbligo di collaborare diligentemente con gli operatori del servizio sociale, delegati a raccogliere utili informazioni sul suo conto; ciò anche in vista della predisposizione di un idoneo programma di intervento, con previsione delle prescrizioni che appaiano atte, da un lato, ad assicurare la rieducazione del reo e, dall'altro, a prevenire il pericolo di recidiva. Laddove il condannato, una volta domandata la concessione della misura alternativa in esame, faccia perdere le sue tracce, emerge pacificamente la mancanza di volontà collaborativa, trattandosi di una condotta sintomatica, del tutto pacificamente, della inidoneità del soggetto ad essere risocializzato, attraverso il trattamento alternativo.

Deriva da qu to sopra che - in modo pienamente corretto - lo stato di irreperibilità del condannato possa essere valutato in termini di negatività, da parte del Tribunale di sorveglianza, in punto di concedibilità del beneficio, atteso che tale condotta si situa in insanabile contrasto logico con le finalità che sono proprie di detto istituto (Sez. 1, n. 4322 del 24/06/1996, Massina, Rv. 205695; Sez. 1, n. 6633 del 01/12/1999, dep. 2000, Scarponi, Rv. 214958; Sez. 1, n. 1676 del 06/03/2000, Omari, Rv. 215819; Sez. 1, n. 29344 del 13/06/2001, Njume, Rv. 219592;

Sez. 1, n. 18225 del 25/03/2014, Valtriani, Rv. 261994; Sez. 1, n. 51879 del 13/09/2016, Hysi, Rv. 268926; Sez. 1, n. 57890 del 26/06/2018, Zonta, Rv. 274660; Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191; Sez. 1„ n. 25662 del 19/03/2021, Falbo, Rv. 281446; Sez. 1, n. 16123 del 01/04/2021, Trovato, Rv. 281193; Sez. 1, n. 23526 del 18/05/2021, Miha Saimir, Rv. 281417).

5. Nella concreta fattispecie, il Tribunale di sorveglianza 7di Milano ha dato adeguatamente conto delle infruttuose ricerche effettuate dalle Forze dell'ordine, nei confronti della condannata; quest'ultima, del resto, risultava anche cancellata, per irreperibilità, dal registro anagrafico dell Comune di residenza e non risultava inserita nella banca dati SDI. Come giustamente osservato dal Procuratore generale, infine, la pur drammatica - e umanamente del 1:utto comprensibile - situazione personale e familiare rappresentata dalla ricorrente, oltre a conclamarne lo stato di irreperibilità, in alcun modo le avrebbe precluso la possibilità di adempiere ai sopra richiamati obblighi di lealtà comportamentale.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato rigettato; segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d