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Sentenza — n. 1913/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation revocation, ruling retroactive revocation valid due to lack of genuine reintegration intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1913/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Halil Kodra's appeal against the Milan probation supervision tribunal's revocation of his suspended sentence. The tribunal revoked the benefit and declared the entire probation period invalid because the defendant's drug possession indicated a lack of genuine reintegration intent from the start. The court upheld this decision, confirming that retroactive revocation is legally sound when the offender's conduct proves the probationary measure was never truly accepted.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) c.p.p.; In cases of probation revocation, the court may retroactively invalidate the entire probation period if the offender's conduct demonstrates a lack of genuine reintegration intent from the initial moment.

Parole chiave

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probation revocation retroactive invalidity lack of reintegration intent suspended sentence drug possession cassation appeal probation supervision dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) c.p.p.
Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
pen., per inosservanza/erronea applicazione dell'art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui attribuisce al Tribunale di sorveglianza il potere di decidere in ordine alla prosecuzione e/o alla sostituzione della misura.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Stefano Gozo, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Stefano Gozo, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen
Invero, è principio affermato da questa Corte che - anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese
Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, CaMUSSO
Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri
278178; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv.
Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari
282007; Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KODRA HALIL nato il 09/03/1981 avverso l'ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNIA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al terzo motivo e il rigetto nel resto

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano, provvedendo a seguito di proposta del 22/02/2022, ha disposto la revoca del beneficio dell'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990, n 309, concesso a Halil Kodra, condannato in espiazione di pena riportata per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente; contestualmente, il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato, con riferimento al periodo trascorso dal condannato in misura alternativa, non validamente espiata la pena sin dall'inizio, ossia a partire dal 07/10/2022.

2. Ricorre per cassazione Halil Kodra, a mezzo del difensore avv. Stefano Gozo, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) e lett.

e) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali, ovvero per mancanza e/o manifesta illogicità delia motivazione, con riferimento alla revoca della misura alternativa. 2.2. Con il secondo motivo, ci si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine alla mancata concessione di differente misura alternativa, nonostante l'espressa richiesta della difesa, lamentando inoltre la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., per inosservanza/erronea applicazione dell'art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui attribuisce al Tribunale di sorveglianza il potere di decidere in ordine alla prosecuzione e/o alla sostituzione della misura. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio rilevante ed art. 606, comma 1, lett.

c) e lett.

e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta non computabilità del periodo trascorso in affidamento in prova, ai fini dell'espiazione della pena.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al terzo motivo, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio sul punto e con rigetto nel resto. Il 15/03/2023, il condannato è stato arrestato in flagranza di reato e tratto a giudizio direttissimo, per esser stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già suddivisa in più involucri, oltre che di un bilancino di precisione, di un foglio con annotati conteggi manoscritti e della somma contante di euro 1.500,00.

Tale condotta delittuosa, come sussunto nel provvedimento impugnato, si colloca in una situazione di plateale conflitto, con le prescrizioni correlate all'affidamento in prova e depone per il fallimento della prognosi rieducativa. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è inammissibile, perché non rispel:toso del principio di autosufficienza del ricorso, atteso che il ricorrente non ha allegato le domande formulate in via subordinata. Il terzo motivo è fondato, dato che il Tribunale di sorveglianza non ha specificamente motivato, in ordine alla ritenuta irrilevanza del periodo trascorso in affidamento in prova, ai fini del computo della pena espiata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che contiene anche doglianze manifestamente inammissibili, risulta nel complesso infondato.

2. Pur prospettando una contraddizione della motivazione, il primo motivo è del tutto aspecifico e generico, giacché si limita a proporre una diversa lettura delle acquisizioni probatorie e a contestare - con mere asserzioni prive di un apprezzabile substrato contenutistico - il convincimento sussunto nel provvedimento impugnato, che viene censurato in modo meramente assertivo. Tanto basta per rendere l'ordinanza impugnata incensurabile in questa sede, giacché non possono condurre a una rivalutazione del materiale versato nell'incarto processuale le poche asserzioni riportate in ricorso, che deduce una pretesa contraddittorietà, senza però in alcun modo argomentarla o prospettarla in modo più specifico.

3. Come correttamente osservato dal Procuratore generale, il secondo motivo di ricorso non è assistito da idonea allegazione, atta a dimostrare per tabulas l'avvenuto inoltro di ulteriori domande di misura alternativa. Il ricorso, quindi, risulta non autosufficiente. Invero, è principio affermato da questa Corte che - anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 06 febbraio 2018, n. 11 - debba trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Risulta inammissibile, dunque, il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiènte con riferimento alle relative doglianze. ttj 4. La doglianza sussunta nel terzo motivo, infine, si incentra sul diverso profilo concernente la decisione di far retroagire la decorrenza della disposta revoca, sino al momento iniziale di esecuzione della misura. 4.1. Questa Corte, sul punto specifico, ha ripetutamente chiarito come - in punto di determinazione della decorrenza della revoca della misura alternativa - debbano prendersi in considerazione, motivando specificamente, non solo la gravità oggettiva e soggettiva della condotta dalla quale ha tratto origine tale decisione, ma anche il comportamento complessivamente serbato dal condannato, durante il periodo di prova trascorso e, infine, la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico.

Può infatti rammentarsi come - in tema di affidamento in prova al servizio sociale - sia consentito far retroagire ex tunc la revoca, allorquando la condotta tenuta dal condannato si riveli tanto negativa, da portare a desumere che sia stata inesistente, fin dal momento iniziale, l'adesione dello stesso al percorso rieducativo (Sez. 1„ n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, CaMUSSO, Rv. 278178; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007; Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477). 4.2.

Nella concreta fattispecie, l'ordinanza impugnata - con coerente motivazione, priva di illogicità o contraddittorietà, dunque destinata a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità - ha correttamente applicato il menzionato principio di diritto, fondando la contestata decisione, consistente nel far retroagire la decorrenza della revoca, sul rilievo che il fatto fosse significativo della natura solo strumentale della decisione di aderire al percorso rieducativo, sussistendo, al contrario, la precisa intenzione del condannato di riprendere al più presto i traffici di stupefacenti.

Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, ha chiarito la natura non occasionale (asseritamente collegata ad una momentanea difficoltà di carattere economico) della condotta delittuosa sopra detta, dalla quale ha tratto scaturigine la revoca di misura alternativa. La tenuta di una vera e propria contabilità nell'attività di spaccio, saldandosi con gli ulteriori dati oggettivi emersi (rappresentati dalla detenzione di una non indifferente somma di denaro in contanti, nonché di tutto lo strumentario tipico dello spacciatore) rende evidente - a giudizio del Tribunale di sorveglianza - la mancata adesione del soggetto all'iter di reinserimento sociale, giustificando la disposta revoca ex tunc del beneficio.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.P.. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al