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Sentenza — n. 1778/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1778/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1778/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza in data 3/11/2022, depositata 1'8/11/2022, ha rigettato il reclamo avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro il 21/6/2022, ha respinto l'istanza di permesso ex art. 30 ter ord. pen. presentata da UNGARO RHAMA.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1778/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 30 ter ord. pen. presentata da UNGARO RHAMA.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom autorizzazione eccezionale censure procedurali legittimazione a contestare licenza autorizzazione in materia di protezione della natura permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UNGARO RHAMA nato il 07/06/1986 avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. KATE TASSONE per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza in data 3/11/2022, depositata 1'8/11/2022, ha rigettato il reclamo avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro il 21/6/2022, ha respinto l'istanza di permesso ex art. 30 ter ord. pen. presentata da UNGARO RHAMA.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 bis, comma 1, 30 ter ord. pen., 3 Cedu e 27 cost.3. In data 4 ottobre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Kate Tassone chiede che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa evidenzia che la decisione del Tribunale, fondata su elementi anche non documentati (la commissione di un delitto in data antecedente a quello attualmente in espiazione e l'incontro con pregiudicati), sarebbe errata. Nello specifico, infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del parere del direttore del carcere e della relazione in atti, favorevoli al rilascio del permesso, del fatto che la pena per il reato ostativo è quasi interamente espiata e che il residuo, pari a circa otto mesi, sarebbe compatibile con la concessione. La doglianza è infondata. Il giudice della sorveglianza, infatti, facendo riferimento alla mancata allegazione di elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità sociale del ricorrente e agli ulteriori elementi pure emersi, ha correttamente applicato i principi indicati nella sentenza Corte cost. n. 20 del 2022. La motivazione resa sul punto risulta congrua e le censure esposte, pure tenuto conto dell'esiguo residuo pena, non sono pertanto fondate.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese porcessuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 2