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Sentenza — n. 1557/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1557/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1557/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare presentata ai sensi degli artt. 47-ter ord. pen., 16-nonies, decreto-legge15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, nell'interesse di Massimo COLOSIMO, collaboratore di giustizia, evidenziando che manca il ravvedimento, non è certo il grado di rilevanza della collaborazione offerta per la quale il condannato non ha neppure ottenuto la speciale attenuante e il percorso di reinserimento è ancora alla fase iniziale, come pure riferisce il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1557/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che la giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza» (Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671).2.1.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa attitudine all'integrazione statuto di collaboratore dei servizi di intelligence ripristino dello statuto di rifugiato ricollocamento in un istituto reinserimento professionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLOSIMO MASSIMO nato a CATANZARO il 23/06/1978 avverso l'ordinanza del 02/03/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG, Kate TASSONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare presentata ai sensi degli artt. 47-ter ord. pen., 16-nonies, decreto-legge15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, nell'interesse di Massimo COLOSIMO, collaboratore di giustizia, evidenziando che manca il ravvedimento, non è certo il grado di rilevanza della collaborazione offerta per la quale il condannato non ha neppure ottenuto la speciale attenuante e il percorso di reinserimento è ancora alla fase iniziale, come pure riferisce il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

2. Ricorre Massimo COLOSIMO, a mezzo del difensore avv. M. Claudia Conidi, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 47-ter ord. pen., 16-nonies, legge n. 82 del 1991, e la contraddittorietà e illogicità della motivazione perché: la collaborazione è iniziata nel gennaio 2018 e non del 2019 come asserisce il Tribunale; che gli altri procedimenti pendenti sono in corso di definizione, come si desume dal dispositivo di una decisione versato in atti; il detenuto ha già goduto di un permesso, dimostrandosi pienamente aderente alle prescrizioni; la collaborazione offerta è stata giudicata rilevante dai giudici di merito; le attività risocializzanti e lavorative sono di fatto impossibili, essendo il condannato affidato al Servizio centrale di protezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza» (Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671).2.1.

Il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon uso del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso non ha sviluppato specifiche censure sul difetto di prova del ravvedimento. Oltre a ciò, il Tribunale ha sottolineato che la collaborazione del ricorrente è recente e risale a quando COLOSIMO Massimo era già indagato per i fatti per i quali vi è il titolo in espiazione e che soltanto nel luglio del 2022 è stato adottato nei confronti del ricorrente il piano definitivo da parte del Servizio centrale di protezione. 2.2. D'altra parte, il Tribunale sottolinea la mancanza di consapevolezza della gravità dei fatti compiuti e della bontà e intima condivisione della scelta collaborativa compiuta, mentre il ricorso è soltanto assertivo.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.