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Sentenza — n. 1556/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to subsequent lack of legal interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1556/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant lost legal standing after the lower court granted the requested sentence execution measure. The applicant argued for home sentence execution, but the prison registry certification showed the measure was already approved post-appeal. The court ruled that the interest to challenge the decision had vanished, rendering the appeal pointless under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the applicant's interest to challenge the decision has subsequently disappeared due to a change in factual circumstances or the granting of the requested measure.

Parole chiave

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subsequent lack of interest inadmissibility of appeal procedural standing sentence execution measure utilitarian perspective prison registry certification virtual non-succumbance revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
L'esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare //77 l'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
d.l. n. 137 del 2020
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di esecuzione della pena al domicilio a norma del d.l. n. 137 del 2020 avanzata nell'interesse di CONIGLIARO Duilio.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995
251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello dellla sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv.
Sez. U, n. 42 del 13/12/1995
202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv.
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996
203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997
206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.
Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003
tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv.
Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006
227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv.
Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012
234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv.
Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013
252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONIGLIARO DUILIO nato a ROMA il 05/08/1954 avverso l'ordinanza del 21/02/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG, Kate TASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di esecuzione della pena al domicilio a norma del d.l. n. 137 del 2020 avanzata nell'interesse di CONIGLIARO Duilio.

2. Ricorre CONIGLIARO Duilio, a mezzo del difensore avv. Antonio Temporali, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1. La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello dellla sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). Si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di ciliritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U. Marinaj, citata). 3.2. Nel caso che occupa deve ritenersi venuto meno l'interesse da parte del ricorrente all'annullamento dell'ordinanza, come risulta dalla certificazione dell'anagrafe penitenziaria. L'esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare //77 l'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. In effetti, emerge che, dopo la presentazione del ricorso, il Tribunale di sorveglianza ha concesso la misura richiesta, come risulta anche dalla posizione giuridica. 3.3.

Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interess