Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 1549/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1549/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1549/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con il provvedimento sopra indicato, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da Michele Pavone, di continuazione tra i reati giudicati dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Trani del 2.11.1992 (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi nel 1991) e quella emessa giudicato dalla Corte assise di Trani del 11.12.2002 (artt. 575 cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416- bis cod. pen. commessi tra 1993 e 1997), rideterminando in parte le pene.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 575 cod. pen; Sentenza — n. 1549/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari affidandosi a un unico motivo, per violazione di legge in relazione all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., con il quale censura l'incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, poiché la competenza sarebbe stata della Corte di Assise d'appello di Bari che ha riformato la pronuncia di primo grado, con sentenza emessa in data 18.12.2009, divenuta irrevocabile per ultima in data 3.04.2010.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione in materia penale recidiva nell'infrazione esecuzione delle pene e delle misure dipendenza da sostanze stupefacenti criminalità persistente inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 575 cod. pen
309 del 1990 commessi nel 1991) e quella emessa giudicato dalla Corte assise di Trani del 11.12.2002 (artt. 575 cod. pen., 73 e 74 d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: arr avverso l'ordinanza del 17/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di T. Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento sopra indicato, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da Michele Pavone, di continuazione tra i reati giudicati dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Trani del 2.11.1992 (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi nel 1991) e quella emessa giudicato dalla Corte assise di Trani del 11.12.2002 (artt. 575 cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416- bis cod. pen. commessi tra 1993 e 1997), rideterminando in parte le pene.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari affidandosi a un unico motivo, per violazione di legge in relazione all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., con il quale censura l'incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, poiché la competenza sarebbe stata della Corte di Assise d'appello di Bari che ha riformato la pronuncia di primo grado, con sentenza emessa in data 18.12.2009, divenuta irrevocabile per ultima in data 3.04.2010.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.

2. Effettivamente l'ultima sentenza passata in giudicato, come rilevabile dal certificato del Casellario giudiziale di Michele Pavone, è quella emessa dalla Corte di Assise d'appello di Bari che ha riformato la pronuncia di primo grado, in data 18.12.2009, divenuta irrevocabile in data 3.04.2010.

3. Va, pertanto, riconosciuta la fondatezza del motivo di ricorso secondo cui, a norma dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che dispone "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo", con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con 1:rasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Bari per il prosieguo.

P.Q.M.

rr2 annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti alla \:.Li!rte di assise di appello di Bari per il p