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Sentenza — n. 1530/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific grounds not raised in appeal and lack of retroactive application for new sentencing laws.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1530/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Del Carmelo's cassation appeal inadmissible, rejecting all four grounds for review. The defense argued violations of procedural articles, lack of mitigating circumstances, failure to apply recidivism rules, and non-retroactivity of new sentencing reforms. The court ruled that the second and third grounds were either too generic or not properly invoked in the appeal, while the fourth ground was explicitly excluded by transitional provisions for cases pending before the Court at the time of the new law's entry into force.

Regesto Legislator

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Art. 125, 546 c.p.p.; Art. 95 d. Igs. 10.10.2022 n. 150: Appeals must be specific and timely, and new sentencing substitution laws do not retroactively apply to cases already pending before the Court of Cassation when the law enters into force.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity requirement transitional provisions recidivism assessment sentencing substitution uso del telefono cellulare alla guida reati contro la sfera personale riservata abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 125 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
Col secondo motivo di ricorso viene denunciato vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod.
Art. 131-bis c.p.
Lamenta la difesa che la Corte territoriale non ha ravvisato nel caso in esame l'operatività dell'art. 131-bis cod.
Art. 20-bis d. Igs. 10.10.2022 n. 150
Col quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 20-bis d.
Art. 95 d. Igs. 10.10.2022 n. 150
Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso, in base al disposto dell'art. 95 (disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi), comma 1, d.
Art. 616 c.p.p.
art. 62-bis cod. pen
Col secondo motivo di ricorso viene denunciato vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Lamenta la difesa che la Corte territoriale non ha ravvisato nel caso in esame l'operatività dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL CARMELO GIUSEPPE nato a BARI il 08/06/1975 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; r, udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; 1132(4.0 (Vg.9 Crt?- priitai il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI Istre ha concluso chiedendo ) c,t -\--n a't ^ Q-- •\ 'ì"--ì-1 ra42.kit S ,í0^.4A goliv oi 433-tutp a suu. utlftcrtCrfrrEnsore Tr-at-tazi-efte-seritta

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, che dichiarava Giuseppe Del Carmelo responsabile del reato di cui all'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere, quale sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, violato la prescrizione contenuta nella carta precettiva relativa a "non portare indosso telefoni cellulari", venendo sorpreso con un apparecchio telefonico cellulare, e lo condannava, tenui:o conto dell'aumento per la recidiva e della diminuzione di pena per il rito, alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Giuseppe Del Carmelo. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt. 125, 546 cod. proc. pen. e 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. Rileva la difesa che il telefono non era stato utilizzato ed era detenuto solo temporaneamente, in quanto appena sottratto alla figlia dall'imputato per evitare contatti tra la stessa e un ragazzo poco affidabile, come dal medesimo riferito in sede di convalida. Osserva, quindi, che nel caso in esame non viene in alcun modo approfondita, date le modalità della detenzione, la volontà di violare la prescrizione imposta, essendo la motivazione della Corte territoriale al riguardo apodittica. 2.2.

Col secondo motivo di ricorso viene denunciato vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., che, invece, riconosciute con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva, avrebbero garantito un congruo adeguamento della pena al fatto concreto. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si rilevano vizio di motivazione e violazione degli artt. 125, 546 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen. Lamenta la difesa che la Corte territoriale non ha ravvisato nel caso in esame l'operatività dell'art. 131-bis cod. pen. e non ha scrutinato il motivo di appello articolato al riguardo. 2.4.

Col quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 20-bis d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), entrato in vigore il 31 dicembre 2022.Rileva il difensore che: - detto articolo, nel caso di condanna a pene detentive non superiori a quattro e a tre anni, prevede, rispettivamente, le sanzioni sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, e del lavoro di pubblica utilità; - nel caso in esame la pena inflitta rientra in tali limiti; - si tratta di disposizioni più favorevoli entrate in vigore successivamente alla trattazione in Corte d'appello, che attengono all'esecuzione della pena e che, non essendo comunque definito il presente procedimento, impongono l'annullamento della sentenza impugnata, acché, in assenza di norma transitoria ad hoc, il giudice del rinvio possa deliberare sull'eventuale sostituzione della pena detentiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 20-bis e 53 e ss.

I. 689 del 1981. Il difensore, pertanto, conclude, alla luce di tali motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Stefano Tocci, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, reiterativo e non consentito, è il primo motivo di impugnazione. A fronte, invero, di un iter non manifestamente illogico e scevro da vizi giuridici, come quello della sentenza impugnata che, con riguardo all'elemento soggettivo del reato per cui procede, rileva che «la circostanza che Del Ca-melo avesse intenzionalmente acquisito la detenzione "indosso" dell'apparecchio telefonico cellulare della figlia - seppure solo temporaneamente e, tuttavia, nella consapevolezza della vigenza del divieto riveniente dal decreto applicativo della misura di prevenzione - è idonea ad integrare l'elemento soggettivo del reato, a nulla evidentemente rilevando il motivo rappresentato dall'asserita volontà di sottrarre il bene alla disponibilità della figlia a scopo punitivo». 1.2.

Inammissibile, in quanto aspecifico e non consentito, è il secondo motivo di ricorso. Invero, la Corte territoriale, facendo leva sulla pluralità di precedenti penali maturatisi in ristretta sequenza temporale, alcuni di essi per di più in costanza della misura di prevenzione, la ritiene espressiva di una rilevante pericolosità dell'imputato concretamente incidente sulla valutazione di gravità della condotta in esame e giustificativa sia dell'operatività della contestata ipotesi di recidiva sia, in assenza di obiettive emergenze favorevolmente apprezzabili, del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Orbene, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessairiannente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valJtazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 1.3.

Inammissibile è il terzo motivo. Con l'appello — e neppure successivamente, essendosi l'appellante in sede di conclusioni limitato a riportarsi ai motivi di appello - il ricorrente non risulta avere invocato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. E, comunque, la doglianza sarebbe assolutamente generica, a fronte di una motivazione che fa leva sulla gravità del fatto e sui vari e ravvicinati precedenti specifici e, quindi, sull'abitualità del comportamento. 1.4. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso, in base al disposto dell'art. 95 (disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi), comma 1, d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che prevede che le norme sulla sostituzione si applicano ai processi di primo grado o di appello pendenti al 31 dicembre 2022 e che per i processi pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, come nel caso in esame in cui la sentenza di appello è del 20 settembre 2022 e, quindi, precedente rispetto a tale data, la sostituzione può essere chiesta al giudice dell'esecuzione (entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., !a condanna di Del Carmelo al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro