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Sentenza — n. 1299/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1299/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1299/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava il non luogo a provvedere in relazione all'Opposizione avverso il decreto, emesso il 21.02.2023 nei confronti di Sergio Shugur, con cui il medesimo giudice aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., per intervenuta abolizione del reato ai sensi del d.lgs. n. 8 del 2016 rispetto all'ammontare - inferiore a 10.000 euro per ciascuna annualità - dei contributi omessi, sostenendo che avverso tale provvedimento era consentita solo la proposizione del ricorso per cassazione.

Regesto Legislator

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art. 673 cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1299/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano, affidandosi a un unico motivo per violazione di legge in relazione all'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016 e art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Parole chiave

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sottrazione di un contributo arretrati di contributi scala decrescente dei contributi sospensione della riscossione fiscale pagamento di supplementi esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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art. 673 cod. proc. pen
art. 666 cod. proc. pen
8, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, anche nel caso in cui questi abbia irritualmente deciso nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: SCHUGUR SERGIO nato a TRIESTE il 28/08/1954 avverso l'ordinanza del 03/03/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di FRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava il non luogo a provvedere in relazione all'Opposizione avverso il decreto, emesso il 21.02.2023 nei confronti di Sergio Shugur, con cui il medesimo giudice aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., per intervenuta abolizione del reato ai sensi del d.lgs. n. 8 del 2016 rispetto all'ammontare - inferiore a 10.000 euro per ciascuna annualità - dei contributi omessi, sostenendo che avverso tale provvedimento era consentita solo la proposizione del ricorso per cassazione.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano, affidandosi a un unico motivo per violazione di legge in relazione all'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016 e art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

3. Il difensore di Sergio Shugur ha presentato memoria sollecitando la revoca del decreto penale di condanna già emesso per abolizione del reato.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.

2. Questa Corte ha già affermato, in fattispecie analoga, che in tema di revoca della sentenza o del decreto penale di condanna irrevocabili per i reati depenalizzati dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, anche nel caso in cui questi abbia irritualmente deciso nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. anziché "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Rv. 280533).

3. In applicazione del richiamato principio deve, pertanto, ritenersi errato il provvedimento impugnato che ha omesso di provvedere in ordine all'opposizione presentata dal pubblico ministero.

4. Va, pertanto, riconosciuta la fondatezza del motivo di ricorso con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e e o° trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il prosieguo. 7.1 —7 ci i- 1) annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti c, — c»A - , l Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. cr il.! (. ,;2; Così deciso il 19/9/