Sentenza — n. 1295/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento sopra indicato, la Corte d'appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza presentata da Rosario Cascio con la quale aveva chiesto di revocare la sentenza di condanna n. 2334 del 2005 - emessa dalla Corte d'appello di Palermo in data 8.7.2005, irrevocabile il 8.01.2007 - ai sensi degli artt. 649 e 669, comma 8, cod. proc. pen. e 4 Protocollo aggiunto alla CEDU, ritenuta emessa in violazione della preclusione processuale di cui all'art. 649 cod. proc. pen. per effetto della sentenza n. 4807 del 1999 - Corte d'appello di Palermo del 11.9.1999, irrevocabile il 31.10.2000 - che aveva assolto Rosario Cascio dal contestato reato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 649 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. proc. pen, art. 669 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1295/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l'interessato, con rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo, egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 1, 649 e 669, comma 8, cod. proc. pen. e all'art. 4 del Protocollo 7 aggiunto alla CEDU e il vizio della motivazione rispetto al ritenuto difetto di giurisdizione sulla verifica della denunciata violazione del principio del ne bis in idem.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASCIO ROSARIO nato a SANTA MARGHERITA DI BELICE il 03/10/1934 avverso l'ordinanza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento sopra indicato, la Corte d'appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza presentata da Rosario Cascio con la quale aveva chiesto di revocare la sentenza di condanna n. 2334 del 2005 - emessa dalla Corte d'appello di Palermo in data 8.7.2005, irrevocabile il 8.01.2007 - ai sensi degli artt. 649 e 669, comma 8, cod. proc. pen. e 4 Protocollo aggiunto alla CEDU, ritenuta emessa in violazione della preclusione processuale di cui all'art. 649 cod. proc. pen. per effetto della sentenza n. 4807 del 1999 - Corte d'appello di Palermo del 11.9.1999, irrevocabile il 31.10.2000 - che aveva assolto Rosario Cascio dal contestato reato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen.
La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile tale richiesta perché reiterativa di altre precedenti, aventi il medesimo contenuto, già disattese con ordinanza confermata da questa Corte con Sez. 2, n. 47088 del 8.11.2022, che ha respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte appello di Caltanissetta che aveva rigettato l'istanza di revisione della condanna, osservando che la violazione del ne bis in idem era stata già esclusa perché le associazioni erano due e diverse tra loro.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l'interessato, con rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo, egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 1, 649 e 669, comma 8, cod. proc. pen. e all'art. 4 del Protocollo 7 aggiunto alla CEDU e il vizio della motivazione rispetto al ritenuto difetto di giurisdizione sulla verifica della denunciata violazione del principio del ne bis in idem.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso risulta essere manifestamente infondato perché reiterativo di una medesima questione già oggetto di non accoglimento anche da parte di questa Corte; pertanto, è meritevole di una pronuncia d'inammissibilità.
2. L'interessato, dopo aver proposto l'impugnazione straordinaria della revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., lamentando la inconciliabilità dei giudicati tra due sentenze pronunciate dalle Corti territoriali siciliane dell'8 luglio 2005, irrevocabile 18 gennaio 2007, e dell'Il settembre 1999, irrevocabile il 31 ottobre 2000, già sopra richiamate, ha proposto un incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. per violazione del divieto di bis in idem in relazione a tali sentenze sulla base delle analoghe questioni, ovvero assumendo di essere destinatario di pronunce irrevocabili, tra loro inconciliabili (una di condanna e l'altra di assoluzione) in relazione al medesimo fatto storico.
Su tale punto va ribadito che tale questione è già stata valutata e risolta in via definitiva da questa Corte con Sez. 2, n. 47088 dell'8/11/2022, a cui si rimanda / che, nel respingere l'istanza di revisione per inconciliabilità dei due giudicati, ha ritenuto l'insussistenza del bis in idem, richiamando anche la precedente Sez. 6, n. 34663 del 18 gennaio 2007, la quale aveva confermato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Palermo del 2005.
3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, ritenuta congrua in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c