Sentenza — n. 1291/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha disposto che la misura dell'affidamento in prova concessa ad Angelo Bruno con sua ordinanza del 6 ottobre 2021 - 19 aprile 2022pfosse sostituita con la misura della detenzione domiciliare presso l'abitazione/ per essere/stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza del Gip del Tribunale di Ragusa, in relazione al procedimento penale n. 37527 del 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1291/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNO ANGELO nato a RAGUSA il 10/05/1990 avverso l'ordinanza del 05/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha disposto che la misura dell'affidamento in prova concessa ad Angelo Bruno con sua ordinanza del 6 ottobre 2021 - 19 aprile 2022pfosse sostituita con la misura della detenzione domiciliare presso l'abitazione/ per essere/stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza del Gip del Tribunale di Ragusa, in relazione al procedimento penale n. 37527 del 2020.
2. L'interessato ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo, si denuncia il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata laddove non ha considerato che i fatti per cui l'affidato è stato tratto in arresto si cift, riferiscono a un periodo precedente l'affidamento la revoca non dovrebbe conseguire automaticamente a ogni violazione, ma solo quando il soggetto risulti non essere idoneo al trattamento.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Anche tenuto conto che il fatto oggetto della nuova restrizione di natura cautelare sia antecedente all'affidamento in prova, va rilevato come questa Corte abbia già chiarito che l'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato quando sopravvenga una misura cautelare anche per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario, a condizione che attraverso la valutazione del provvedimento cautelare siano introdotti nuovi elementi rispetto a quelli presi in esame al momento in cui l'affidamento era stato disposto (Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Rv. 25670; v. anche, Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, Rv. 241308 e Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002, Rv. 221640).
Il Tribunale di sorveglianza ha trasformato l'affidamento in prova in detenzione domiciliare per la gravità dei fatti contestati, sia pure antecedenti al riconoscimento del beneficio ma non noti già allora, e per la sua inconciliabilità con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione in stato di libertà, senza incorrere nel vizio motivazionale invocato. Va, infatti, qui ribadito che «L'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione» (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Rv. 280095) 1 (....»,t, 3.
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro