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Sentenza — n. 1285/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1285/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1285/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza sopra indicata, il Magistrato di sorveglianza di Napoli rigettava l'opposizione, presentata da Gioacchino Laezza, avverso l'ordinanza di conversione della pena pecuniaria a cui era stato condannato in 89 giorni di libertà controllata. Tale decisione è stata impugnata dal Laezza con reclamo e il Magistrato di sorveglianza, ritenuta la propria incompetenza funzionale a decidere, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ha riqualificato detto reclamo in ricorso per cassazione. Con la precedente decisione assunta dal Magistrato di sorveglianza di Napoli, qui impugnata, egli aveva rigettato l'eccezione, opposta dal difensore del condannato, sulla già intervenuta prescrizione della pena pecuniaria perché egli ha considerato che l'ultima sentenza, ricompresa nel provvedimento di cumulo, a divenire irrevocabile era stata la n. 2010/258 Reg.

Regesto Legislator

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art. 172 cod. pen, art. 660 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1285/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla contestata causa di esclusione dell'estinzione della pena "per avere il condannato commesso, nel tempo necessario a prescrivere, un ulteriore condanna della stessa indole di quello per cui si procede", si rileva che tale argomento, utilizzato dal Magistrato di sorveglianza, non è riferito "allo stato di recidivo del Laezza" di cui all'art. 172, ultimo comma, prima parte, cod. pen., bensì alla proposizione seguente secondo cui, come nel caso in esame, risultava operativa la causa di esclusione dell'estinzione della pena consistente in una ulteriore condanna per reato della stessa indole irrogata al ricorrente successivamente a quella di cui si invoca l'intervenuta estinzione della pena pecuniaria per il decorso del tempo. 2.2.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale prescrizione della pena pena privativa della libertà esecuzione delle pene riduzione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 172 cod. pen
pen., denuncia l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 172 cod. pen.
art. 660 cod. proc. pen
Rispetto all'accertamento sull'insolvibilità del condannato a pena pecuniaria, questa Corte ha da tempo precisato che la norma di cui all'art. 660 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAEZZA GIOACCHINO nato a NAPOLI il 21/07/1980 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; ate lette le conclusioni del PG, in persona di L. ORSI, che ha chiesto up dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Magistrato di sorveglianza di Napoli rigettava l'opposizione, presentata da Gioacchino Laezza, avverso l'ordinanza di conversione della pena pecuniaria a cui era stato condannato in 89 giorni di libertà controllata. Tale decisione è stata impugnata dal Laezza con reclamo e il Magistrato di sorveglianza, ritenuta la propria incompetenza funzionale a decidere, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ha riqualificato detto reclamo in ricorso per cassazione. Con la precedente decisione assunta dal Magistrato di sorveglianza di Napoli, qui impugnata, egli aveva rigettato l'eccezione, opposta dal difensore del condannato, sulla già intervenuta prescrizione della pena pecuniaria perché egli ha considerato che l'ultima sentenza, ricompresa nel provvedimento di cumulo, a divenire irrevocabile era stata la n. 2010/258 Reg.

Gen., emessa dal Gup presso il Tribunale di Napoli, la quale era divenuta definitiva in data 8/12/2010. Da tale data il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto di computare il termine decennale di prescrizione per cui, alla data di emissione dell'ordinanza (il 12/6/2019, notificata al condannato il 3 maggio 2021), il relativo termine di estinzione non era ancora decorso a causa dell'interruzione verificatasi con l'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale del 27 ottobre 2016, regolarmente notificata al condannato.

2. Gioacchino Laezza ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente, senza indicare alcuna delle ipotesi di cui all'art.606 cod. proc. pen., denuncia l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 172 cod. pen. poiché, alla data di notifica dell'ordinanza di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata (3 maggio 2021) sarebbero già decorsi i dieci anni dal momento in cui l'ultima sentenza era divenuta irrevocabile (8/12/2010). Egli deduce, inoltre, come sarebbe irrilevante rispetto al decorso del termine prescrizionale il fatto che vi sia stata l'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale del 27 ottobre 2016, regolarmente notificata.

Egli aggiunge che non avrebbe pregio l'argomento utilizzato dal Magistrato di sorveglianza secondo cui sarebbe stata operativa, nel caso di specie, la causa di esclusione dell'estinzione della pena consistita in un'ulteriore condanna a carico del ricorrente per un reato della stessa indole poiché non sarebbe possibile per il giudice fare riferimento alla sola lettura del casellario giudiziale, senza che sia stata contestata e riconosciuta la relativa sussistenza della recidiva.Egli conclude, infine, che tale Magistrato non avrebbe svolto le dovute indagini sulla solvibilità del condannato, da ritenersi autonome rispetto a quelle del Pubblico ministero.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il coacervato motivo di ricorso risulta essere generico ai limiti dell'inammissibilità ed è comunque infondato, quindi, meritevole di rigetto.

2. Correttamente l'ordinanza impugnata ha escluso che la pena pecuniaria inflitta al 'ricorrente fosse estinta, avendo riscontrato che l'esecuzione coattiva della stessa era iniziata prima del compimento del termine di legge. Come affermato più volte da questa Corte, con orientamento che si condivide e si riafferma, infatti, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima. (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, Rv. 279453). 2.1.

Sulla contestata causa di esclusione dell'estinzione della pena "per avere il condannato commesso, nel tempo necessario a prescrivere, un ulteriore condanna della stessa indole di quello per cui si procede", si rileva che tale argomento, utilizzato dal Magistrato di sorveglianza, non è riferito "allo stato di recidivo del Laezza" di cui all'art. 172, ultimo comma, prima parte, cod. pen., bensì alla proposizione seguente secondo cui, come nel caso in esame, risultava operativa la causa di esclusione dell'estinzione della pena consistente in una ulteriore condanna per reato della stessa indole irrogata al ricorrente successivamente a quella di cui si invoca l'intervenuta estinzione della pena pecuniaria per il decorso del tempo. 2.2.

Rispetto all'accertamento sull'insolvibilità del condannato a pena pecuniaria, questa Corte ha da tempo precisato che la norma di cui all'art. 660 cod. proc. pen. impone all'organo competente, cioè al pubblico ministero, l'obbligo di accertare l'eventuale impossibilità dell'esazione per effettiva insolvibilità del condannato, giacché solo dopo tale accertamento può legittimamente procedersi alla conversione (Sez. 1, n. 41 del 13/01/1992, Rv. 189038), senza che sia necessario da parte del Magistrato di sorveglianza reiterare detto accertamento, come avvenuto nel caso di specie.

4. Sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a