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Sentenza — n. 1239/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1239/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1239/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIBERTI TIZIANA MARIA nata a Torgiano il 24/08/1956 avverso l'ordinanza del 04/05/2023 del GIP TRIBUNALE PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Sabrina Passafiume, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 15 dicembre 2022 il Tribunale di Perugia, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato a Tiziana Maria Liberti la pena di 2 mesi e 20 giorni di arresto e 600 euro di ammenda, sostituiti da 166 ore di lavori di pubblica utilità, per il reato dell'art. 186 c.d.s.;

Regesto Legislator

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art. 168-bis cod. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 168- ter cod. pen; Sentenza — n. 1239/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso, peraltro del tutto privo di riferimenti concreti al caso in esame, afferma che, in caso di estinzione del reato per esito favorevole della messa alla prova, il giudice non dovrebbe applicare le sanzioni accessorie che resterebbero riservate alla decisione dell'autorità amministrativa. Nel caso in esame, però, non si procedeva con il rito della messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., ma con quello del patteggiamento di cui all'art. 444 cod. proc. pen.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per infrazione stradale revoca della licenza condurre effetto sospensivo della licenza edilizia impedimento di un atto dell'autorità sospensione dell'allontanamento sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 168-bis cod. pen
Nel caso in esame, però, non si procedeva con il rito della messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., ma con quello del patteggiamento di cui all'art.
art. 444 cod. proc. pen
pen., ma con quello del patteggiamento di cui all'art. 444 cod. proc. pen.
art. 168- ter cod. pen
che è ciò che avvenuto nell'odierno giudizio, con la estinzione per messa alla prova prevista dall'art. 168- ter cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIBERTI TIZIANA MARIA nata a Torgiano il 24/08/1956 avverso l'ordinanza del 04/05/2023 del GIP TRIBUNALE PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Sabrina Passafiume, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 15 dicembre 2022 il Tribunale di Perugia, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato a Tiziana Maria Liberti la pena di 2 mesi e 20 giorni di arresto e 600 euro di ammenda, sostituiti da 166 ore di lavori di pubblica utilità, per il reato dell'art. 186 c.d.s.;

Il Tribunale aveva disposto anche le statuizioni accessorie della confisca del veicolo e della sospensione per 1 anno della patente di guida della condannata. Con ordinanza del 4 maggio 2023 il Tribunale di Perugia, verificato l'esito positivo dei lavori, ha dichiarato estinto il reato, revocato la confisca, e rideterminato in 6 mesi la durata della sospensione della patente di guida. ‘ 2. Avverso il provvedimento con cui è stata rideterminata la durata della sospensione della patente di guida ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione dell'art. 186 c.d.s. per essere stata esercitata dal giudice una potestà riservata agli organi amministrativo; in particolare, sostiene che l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, pur non precludendo l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, impone che esse siano inflitte dall'autorità amministrativa, e non dal giudice.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso, peraltro del tutto privo di riferimenti concreti al caso in esame, afferma che, in caso di estinzione del reato per esito favorevole della messa alla prova, il giudice non dovrebbe applicare le sanzioni accessorie che resterebbero riservate alla decisione dell'autorità amministrativa. Nel caso in esame, però, non si procedeva con il rito della messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., ma con quello del patteggiamento di cui all'art. 444 cod. proc. pen.

Il ricorso, infatti, confonde la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità prevista dall'art. 186, comma 9-bis, c.d.s. che è ciò che avvenuto nell'odierno giudizio, con la estinzione per messa alla prova prevista dall'art. 168- ter cod. pen. Nel caso di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, c.d.s., lo svolgimento positivo dei lavori comporta normativamente il potere del giudice di determinare la durata della sospensione della patente di guida, riducendola alla metà, per disposizione espressa dell'art. 186, comma 9- bis, c.d.s. (sulla portata derogatoria di tale norma rispetto al principio stabilito dall'art. 224, comma 3, c.d.s., v.

Sez. 6, Sentenza n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348). Il ricorso, pertanto, del tutto inconferente rispetto al percorso logico del provvedimento impugnato, deve essere ritenuto inammissibile perché privo del requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2023