Sentenza — n. 1223/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa il 18 ottobre 2022, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse del condannato Guerino Megna per ottenere l'applicazione della disciplina della fungibilità della pena ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 657 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1223/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avuto riguardo alla suddetta dichiarazione di rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEGNA GUERINO (RINUNCIANTE) nato a CROTONE il 08/04/1969 avverso l'ordinanza del 18/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Raffaele Piccirillo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 18 ottobre 2022, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse del condannato Guerino Megna per ottenere l'applicazione della disciplina della fungibilità della pena ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen.
2. I difensori di Guerino Megna hanno proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deducono vizi del provvedimento chiedendone l'annullamento.
3. Con atto datato 4 maggio 2023, rivolto a questa Corte, Guerino Megna ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Avuto riguardo alla suddetta dichiarazione di rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
n O Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle .-- 7-7 L.Li Nj < spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. O Così deciso in Roma, 6 luglio