Sentenza — n. 511/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 17/5/2022, la Corte di appello di Torino ha dichia- rato inammissibile l'appello proposto da Stefano Corgnier avverso la sentenza del Tribunale di Aosta del 21/12/2022, per non essere stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen.
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Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 511/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORGNIER STEFANO, nato ad AOSTA il 12/1.2/1979 avverso l'ordinanza del 17/05/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, ROBERTO ANIELLO, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17/5/2022, la Corte di appello di Torino ha dichia- rato inammissibile l'appello proposto da Stefano Corgnier avverso la sentenza del Tribunale di Aosta del 21/12/2022, per non essere stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Matteo lotti, deducendo violazione di legge processuale, sotto vari profili, con riferimento all'art. 581, comma 1 ter,, cod. proc. pen., non applicabile al presente procedimento ratione temporis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. L'art. 89, comma 3, D. Lgs. n. 150 del 2022 prevede che le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1- bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto. La data di vigenza del D. Lcis. n. 150 del 2022, originariamente indicata nel 30 ottobre 2022, è stata poi prorogata al 30 dicembre 2022. Nel caso di specie, è stata appellata una sentenza emessa il 21 dicembre 2022, quindi in epoca antecedente al 30 dicembre 2022, sicché non poteva ancora essere applicato l'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. Ne consegue che erroneamente è stata dichiarata la inammissibilità dell'impugnazione.
2. L'impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio di appello. O R T Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. I Z T A Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore D T T : I corso . Così deciso il giorno 13 dicembre 2023 O Il Consigliere esten ore - Il P